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Ordinanza

Ordinanza n. 3372/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento a) del provvedimento di cui alla nota del Capo Settore V del Comune di Quarto prot. 31330 del 12.8.2025 avente ad oggetto “Pratica Edilizia n. 11/2014 – Richiesta rateizzo oneri concessori”; b) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.

Giustizia amministrativa202506044

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota comunale relativa alla richiesta di rateizzazione degli oneri concessori nella pratica edilizia n. 11/2014

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato la nota del Capo Settore V del Comune di Quarto relativa alla richiesta di rateizzazione degli oneri concessori, chiedendone l'annullamento insieme agli atti presupposti, connessi e conseguenti. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio il Comune ha prodotto documentazione dalla quale potrebbe risultare l'esistenza di un provvedimento di archiviazione della pratica edilizia n. 11/2014. Il Collegio ha ritenuto necessario verificare tale circostanza, anche a prescindere dalla tardività della produzione documentale, poiché l'eventuale archiviazione potrebbe determinare la perdita di interesse della ricorrente alla decisione di merito.

La decisione

Il TAR ha disposto incombenti istruttori nei confronti del Comune di Quarto, chiedendo chiarimenti documentati sulla pratica edilizia n. 11/2014, con particolare riguardo al suo esito, all'eventuale istruttoria svolta e all'esistenza di provvedimenti definitori, inclusa l'eventuale archiviazione. Il Comune dovrà depositare documenti e relazione entro il 30 giugno 2026. La decisione di merito è stata rinviata all'udienza pubblica del 21 ottobre 2026. L'ordinanza non decide la legittimità della nota impugnata né dichiara l'improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può disporre d'ufficio acquisizioni documentali e chiedere chiarimenti all'amministrazione quando siano necessari per verificare fatti potenzialmente incidenti sulla permanenza dell'interesse a ricorrere e sulla prosecuzione del giudizio.
  • La possibile sopravvenuta definizione del procedimento amministrativo, inclusa l'archiviazione della pratica oggetto di causa, deve essere verificata dal giudice anche quando la relativa documentazione amministrativa sia stata prodotta tardivamente, se tale circostanza può determinare la perdita dell'interesse alla decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenzaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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