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Ordinanza

Ordinanza n. 1194/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Taranto, n. -OMISSIS-, emessa nel proc. R.g. n.-OMISSIS-, pubblicata in data 22.5.2025 e notificata alla Asl presso il difensore costituito in data 26.5.2025, divenuta esecutiva in assenza di impugnazione in data 25.6.2025.

Giustizia amministrativa202501184

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Preso atto della rinuncia dei ricorrenti, il TAR ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di nomina del commissario ad acta, senza pronunciarsi sulla completezza dell'adempimento dell'ASL. Nulla sulle spese.

TAR Puglia - Lecce, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inerzia dedotta nell'esecuzione del giudicato, oggetto dell'istanza di nomina di un commissario ad acta

Esito

IMPROCEDIBILITA

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto la nomina di un commissario ad acta per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro dell'11 novembre 2025, già oggetto della sentenza del TAR Puglia n. 647 del 30 aprile 2026 che ne aveva disposto l'esecuzione. L'istanza è stata depositata il 6 luglio 2026. L'ASL Taranto ha prodotto memorie e documenti per attestare l'avvenuto adempimento; dopo un rinvio disposto il 29 luglio 2026 per verificare la completezza dell'adempimento, alla camera di consiglio del 16 settembre 2026 i ricorrenti hanno rinunciato all'istanza di nomina del commissario.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

    La disposizione è applicata per ordinare l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a identificare le parti o a rivelarne lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

    La disposizione è richiamata a fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati personali e sanitari indicati.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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