Sentenza n. 2565/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.2744/2023 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto euro 3.000,00 mediante assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza passata in giudicato, notificata all'Amministrazione, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, per complessivi euro 3.000,00. Ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Collegio ha rilevato d'ufficio, in camera di consiglio, l'inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti. La procura, conferita su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e poi depositata in copia informatica, si limitava a conferire il mandato per il riconoscimento del diritto alla Carta docenti ex l. 107/2015, senza indicare il TAR adito, gli estremi della sentenza del giudice ordinario di cui si chiedeva l'esecuzione o altri elementi sufficienti a identificare la specifica controversia. È stata inoltre esaminata la questione della mancata presenza del difensore della ricorrente in camera di consiglio e della necessità dell'avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di una procura speciale valida ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. Il TAR ha ritenuto che la procura speciale debba indicare l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità giudiziaria adita e ogni elemento utile a individuare la controversia. La genericità può essere superata quando la procura sia materialmente apposta in calce o a margine del ricorso, perché il collegamento documentale unitario consente di identificarne l'oggetto; tale eccezione non si applica, però, alla procura redatta su foglio cartaceo separato e depositata in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale. L'art. 8, comma 3, dell'Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 consente di considerare la procura separata come apposta in calce ai fini delle modalità telematiche e della certificazione della sottoscrizione, ma non elimina l'esigenza che il documento contenga autonomamente elementi esaustivi sulla controversia e non dimostra, da solo, che la procura sia anteriore o coeva alla redazione del ricorso. Il TAR ha richiamato il principio dell'Adunanza plenaria n. 11/2025 secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso e deve riferirsi specificamente alla controversia. Il vizio non è stato ritenuto sanabile mediante rinnovazione della procura ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., in combinato disposto con l'art. 39, comma 1, c.p.a., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. È stata esclusa anche la rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a., in quanto l'Adunanza plenaria non aveva innovato il quadro normativo, ma aveva confermato uno degli orientamenti già esistenti, sicché la scelta dell'indirizzo meno prudente non costituiva errore obiettivamente scusabile. Il TAR ha altresì ritenuto non necessario l'avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché il difensore della ricorrente non era presente alla camera di consiglio e tale assenza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
Il difensore che sottoscrive il ricorso deve essere munito di una procura speciale, recante gli elementi necessari a individuare oggetto, parti, autorità giudiziaria e controversia.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di chiedere la penalità di mora nell'ambito del giudizio di ottemperanza.
art. 73, comma 3, c.p.a.
L'obbligo di avviso sulle questioni rilevate d'ufficio opera quando la questione emerga dopo il passaggio in decisione; non è stato ritenuto necessario quando il difensore non sia presente in camera di consiglio, perché tale assenza implica rinuncia al contraddittorio.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Rende applicabili al processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui l'art. 182 c.p.c.; tale richiamo non consente comunque di sanare la mancanza originaria della procura speciale secondo l'orientamento richiamato dal TAR.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La possibilità di regolarizzazione della procura non opera quando la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere già al momento della proposizione del ricorso.
art. 37 c.p.a.
L'errore scusabile è rimedio eccezionale, subordinato a obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non ricorre quando esistano orientamenti alternativi e la parte scelga quello meno prudente.
art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La disposizione disciplina l'equiparazione telematica della procura separata alla procura apposta in calce, ma non esonera dall'indicazione autonoma degli elementi identificativi della controversia né dimostra l'anteriorità o contestualità della procura rispetto alla redazione del ricorso.
art. 22 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dell'obbligatorietà della difesa tecnica nel processo amministrativo.
art. 23 c.p.a.
Richiamato quale ulteriore disposizione sull'obbligatorietà della difesa tecnica nel processo amministrativo.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, oggetto del giudicato da eseguire.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Richiamato per l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la procura speciale deve identificare in modo sufficiente l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità giudiziaria adita e gli elementi utili a individuare la controversia; una procura separata e genericamente riferita a una categoria di pretese non soddisfa tale requisito.
- La procura redatta su supporto cartaceo separato e depositata in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale non diviene valida per il solo fatto di essere stata trasmessa o depositata con il ricorso: l'equiparazione telematica alla procura apposta in calce non elimina l'esigenza di un contenuto autonomamente specifico.
- La procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia formata prima della notificazione o del deposito dell'atto, né la mera allegazione telematica dimostra la contestualità richiesta.
- La mancanza o genericità della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante successiva rinnovazione ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., richiamato dall'art. 39 c.p.a.
- L'errore scusabile non è concedibile quando la disciplina sia oggetto di orientamenti giurisprudenziali differenti ma già riconoscibili e la parte abbia scelto l'opzione meno prudente; l'Adunanza plenaria che confermi uno degli indirizzi preesistenti non determina, di per sé, obiettiva incertezza normativa idonea a giustificare la rimessione in termini.
- Quando il difensore non compare alla camera di consiglio, l'assenza può essere interpretata come rinuncia al contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio, rendendo non necessario l'avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a. nei termini affermati dalla decisione.
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