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Sentenza

Sentenza n. 16779/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento - della nota dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Giochi - Ufficio Bingo prot. n. 17452 del 12 gennaio 2026, comunicata in pari data, con la quale è stata riscontrata negativamente la diffida di Jackpotalro S.r.l. dell'8 gennaio 2026, negando l'applicazione alla ricorrente dell'indennità mensile provvisoria di € 2.800,00 e confermando l'obbligo di versamento del canone annuo di € 108.000,00; - della successiva nota dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Giochi - Ufficio Bingo, prot. n. 32737 del 19 gennaio 2026, comunicata in pari data, con cui sono state rigettate le argomentazioni della ricorrente e ribadito il diniego; - della Determinazione Direttoriale del 9 dicembre 2025, prot. 794229 della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Giochi nella parte in cui ha limitato l'applicazione dell'indennità provvisoria ai soli concessionari per la gestione del gioco del bingo che hanno promosso specifici ricorsi; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto; e per l'accertamento del diritto della società ricorrente a vedersi applicare, a far data dal 1° gennaio 2025, l'indennità mensile provvisoria di € 2.800,00, nonché del conseguente credito maturato per le somme versate in eccedenza per l'anno 2025 di euro 74.400,00, salva altra somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali.

Giustizia amministrativa202600991

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, conformandosi alla dichiarazione della ricorrente dopo che l’ADM aveva esteso a tutti i concessionari l’applicazione del canone ridotto. Non ha deciso nel merito la legittimità degli atti impugnati né le domande di accertamento e restituzione. Spese compensate per la novità della questione trattata.

TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di applicare alla concessionaria l’indennità mensile provvisoria di € 2.800,00 e conferma dell’obbligo di versare il canone annuo di € 108.000,00, nonché determinazione direttoriale che limitava l’applicazione dell’indennità ai concessionari ricorrenti in specifici giudizi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La concessionaria del gioco del bingo aveva impugnato le note dell’ADM del 12 e 19 gennaio 2026 e la Determinazione direttoriale del 9 dicembre 2025, contestando il diniego di estendere a suo favore gli effetti della sentenza del TAR Lazio n. 21140/2025, che aveva annullato la determinazione del 10 gennaio 2025 relativa alla proroga delle concessioni fino al 31 dicembre 2026 e alla fissazione del canone annuo di € 108.000,00. Domandava l’annullamento degli atti, l’accertamento del diritto all’indennità di € 2.800,00 mensili dal 1° gennaio 2025 e il riconoscimento del credito di € 74.400,00 per le somme versate in eccedenza nel 2025, oltre interessi legali. Le amministrazioni resistenti avevano chiesto il rigetto. In sede cautelare, il TAR aveva ritenuto, in ragione della natura giuridica dell’atto annullato, che gli effetti della sentenza dovessero essere estesi anche ai concessionari estranei a quel giudizio. Successivamente, l’ADM aveva adottato una determinazione, il 26 febbraio 2026, estendendo a tutti i concessionari il canone ridotto di € 2.800,00 mensili per il periodo 1° gennaio 2025-31 dicembre 2026; la ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    conformemente alla dichiarazione della parte ricorrente, deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

    Il venir meno dell’interesse alla decisione, dichiarato dalla ricorrente a seguito dell’estensione amministrativa del beneficio richiesto, comporta l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    quanto alla regolazione delle spese di lite, la novità della questione trattata ne giustifica la compensazione tra le parti

    La novità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese di lite.

Massime di principio

  • Il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa la pretesa sostanziale azionata e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàGiochi e scommesse
RamiProcesso amministrativoCommercio e attività produttive
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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