Ordinanza ingiunzione o revoca n. 409 del 01/12/2022
Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Regione Lazio - 1 dicembre 2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che la Regione Lazio ha effettuato, tramite il responsabile del trattamento LazioCrea, una raccolta sistematica e una conservazione per 180 giorni dei metadati della posta elettronica dei dipendenti dell’Avvocatura regionale, utilizzandoli anche per verifiche puntuali su singoli lavoratori. Il trattamento è stato ritenuto illecito per violazione dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della conservazione, responsabilizzazione, nonché degli obblighi informativi, della DPIA e della disciplina sui controlli a distanza nei luoghi di lavoro. È stata irrogata una sanzione di 100.000 euro, ordinata la limitazione del trattamento con conservazione massima di 7 giorni in assenza delle garanzie ex art. 4, comma 1, l. 300/1970, e disposta la cancellazione dei dati eccedenti.
Regione Lazio: sanzione e divieto per controllo e conservazione dei metadati della posta elettronica dei dipendenti oltre i limiti di legge
Regione Lazio - trattamento illecito dei metadati della posta elettronica dei dipendenti
Il Garante ha adottato un’ordinanza-ingiunzione nei confronti della Regione Lazio in relazione al trattamento dei metadati della posta elettronica istituzionale dei dipendenti dell’Avvocatura regionale. Il procedimento è stato avviato a seguito di una segnalazione sindacale e ha riguardato la raccolta sistematica e la conservazione prolungata dei dati esterni delle email, utilizzati anche per verifiche puntuali su specifici lavoratori.
Origine del procedimento e attività istruttoria
La segnalazione lamentava un controllo massivo e indiscriminato sui flussi di posta elettronica, svolto per verificare presunte divulgazioni di notizie d’ufficio riservate. La Regione ha chiarito che il controllo era stato affidato alla società in house LazioCrea, responsabile del trattamento, e che l’analisi riguardava i metadati delle email: giorno, ora, mittente, destinatario, oggetto e dimensione del messaggio. È emerso che tali metadati erano raccolti preventivamente e conservati ordinariamente per 180 giorni.
Nel corso dell’istruttoria la Regione ha sostenuto che il trattamento fosse giustificato da esigenze di sicurezza informatica e di tutela della riservatezza delle informazioni gestite dagli avvocati, e che si trattasse di controlli difensivi effettuati ex post in presenza di ragionevoli sospetti. Ha inoltre rappresentato di avere successivamente predisposto un disciplinare interno e una valutazione di impatto sulla protezione dei dati, ma solo dopo l’avvio del procedimento.
Quadro normativo richiamato
Il Garante ha richiamato:
- gli artt. 5, 6, 12, 13, 24, 25, 35 e 88 del GDPR;
- gli artt. 113 e 114 del Codice privacy;
- gli artt. 4 e 8 della l. 300/1970;
- il principio di responsabilizzazione, la limitazione della conservazione e la protezione dei dati fin dalla progettazione.
L’Autorità ha ribadito che, in ambito lavorativo, il trattamento dei dati connesso all’uso di strumenti tecnologici che possano comportare controllo a distanza deve rispettare la disciplina di settore e le garanzie procedurali previste dall’art. 4, comma 1, dello Statuto dei lavoratori, non essendo sufficiente il richiamo al legittimo interesse del titolare, inapplicabile per le autorità pubbliche.
Informativa ai dipendenti e trasparenza
Secondo il Garante, l’informativa resa ai dipendenti era insufficiente. La Regione si era limitata a comunicare di riservarsi la verifica dell’integrità dei propri sistemi informatici e di telefonia, senza indicare in modo chiaro la base giuridica del trattamento, il periodo di conservazione dei dati e l’effettiva possibilità di raccolta e conservazione dei metadati di posta elettronica.
Anche il disciplinare interno richiamato dalla Regione non è stato ritenuto idoneo a colmare il deficit informativo, sia perché non risultava provato che fosse effettivamente portato a conoscenza dei dipendenti, sia perché non conteneva tutti gli elementi richiesti dagli artt. 12 e 13 GDPR. Il Garante ha quindi ravvisato la violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza.
Controlli a distanza e liceità del trattamento
Sul piano della liceità, il Garante ha osservato che la conservazione dei metadati email per un periodo esteso, specie se finalizzata anche a successive verifiche sui singoli lavoratori, integra un controllo indiretto dell’attività lavorativa e ricade nell’ambito dell’art. 4, comma 1, l. 300/1970. Pertanto, avrebbe richiesto l’accordo sindacale o l’autorizzazione pubblica, non risultando sufficiente la mera iniziativa organizzativa dell’amministrazione.
L’Autorità ha inoltre escluso che la fattispecie potesse essere ricondotta al comma 2 dell’art. 4, poiché i metadati conservati per 180 giorni non sono assimilabili agli strumenti utilizzati per rendere la prestazione lavorativa o per registrare accessi e presenze. La successiva consultazione dei metadati per selezionare specifici account da indagare è stata ritenuta anch’essa priva di adeguata base giuridica.
Raccolta di dati non pertinenti e sfera privata dei lavoratori
Il Garante ha evidenziato che i dati esteriori della corrispondenza, se conservati per periodi molto lunghi, consentono di ricavare informazioni sulla vita privata o comunque non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore. Nel caso esaminato, la raccolta estesa ha permesso di individuare e selezionare account associati a contatti con soggetti riconducibili a una specifica sigla sindacale, con evidenti profili di interferenza nella sfera personale e sindacale.
Di conseguenza, il trattamento è stato ritenuto anche in contrasto con l’art. 8 l. 300/1970 e con l’art. 10 d.lgs. 276/2003, richiamati dall’art. 113 del Codice, che vietano indagini su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale.
Limitazione della conservazione e privacy by design/by default
Il Garante ha ritenuto sproporzionato il periodo di conservazione di 180 giorni, valorizzando il principio di limitazione della conservazione e l’obbligo di integrare la protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. Secondo l’Autorità, eventuali esigenze di sicurezza informatica avrebbero dovuto essere soddisfatte con tempi di conservazione molto più contenuti e con misure tecniche e organizzative adeguate.
La Regione non ha dimostrato di avere impostato il sistema in modo da ridurre al minimo necessario la conservazione dei metadati, né di avere impartito istruzioni idonee al responsabile del trattamento. Per tali ragioni è stata ravvisata la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. e), e 25 GDPR.
Valutazione d’impatto e responsabilizzazione
L’Autorità ha censurato anche l’omessa valutazione d’impatto sulla protezione dei dati prima dell’avvio del trattamento. La successiva DPIA predisposta dalla Regione è stata considerata tardiva e, comunque, non chiaramente riferita al trattamento oggetto del procedimento.
È stata poi sottolineata la responsabilità del titolare, che deve verificare la conformità dei trattamenti anche quando si avvale di un responsabile esterno o in house, impartendo istruzioni adeguate e controllando tempi di conservazione e configurazione dei sistemi. La Regione è stata quindi ritenuta in violazione anche del principio di responsabilizzazione di cui all’art. 5, par. 2, GDPR e dell’art. 24 GDPR.
Esito finale, sanzione e ordini
Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento e ha applicato alla Regione Lazio una sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 euro, ritenuta effettiva, proporzionata e dissuasiva ai sensi dell’art. 83 GDPR. Ha considerato la natura del trattamento, la sua durata, la delicatezza dei dati e la possibilità che essi rivelassero informazioni private, tenendo conto della collaborazione prestata nel corso dell’istruttoria.
In via correttiva, ha ordinato:
- la limitazione del trattamento, vietando ulteriori operazioni sui metadati conservati oltre 7 giorni dalla raccolta, salvo le procedure di garanzia ex art. 4, comma 1, l. 300/1970;
- la cancellazione dei dati già raccolti e conservati oltre tale termine;
- la comunicazione all’Autorità, entro 30 giorni, delle iniziative intraprese.
È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito web del Garante e l’annotazione nel registro interno delle violazioni e delle misure adottate.
Punti principali
Origine del procedimento e fatti segnalati
Il procedimento nasce da una segnalazione del sindacato Fedirets, secondo cui la Regione Lazio avrebbe fatto effettuare un controllo sui flussi di posta elettronica degli avvocati regionali, analizzando mittente, oggetto, destinatario e dimensione dei messaggi, per verificare presunte rivelazioni di notizie d’ufficio riservate. Dalla documentazione è emerso che LazioCrea, responsabile del trattamento, conservava ordinariamente i metadati delle email per circa 180 giorni e che il controllo era stato richiesto dalla Regione senza una formale disposizione prodotta agli atti.
Qualificazione del trattamento e disciplina applicabile
Il Garante ha qualificato il trattamento come raccolta e conservazione di metadati relativi all’uso della posta elettronica dei dipendenti, suscettibile di consentire un controllo indiretto a distanza sull’attività lavorativa. Ha richiamato gli artt. 4 e 8 della l. 300/1970, gli artt. 113 e 114 del Codice privacy e gli artt. 5, 6, 12, 13, 25, 35 e 88 GDPR, chiarendo che in ambito lavorativo la liceità del trattamento richiede il rispetto delle garanzie di settore previste per i controlli a distanza.
Violazioni riscontrate
L’Autorità ha rilevato: assenza di un’adeguata informativa ai dipendenti; mancanza di una base giuridica idonea a giustificare la raccolta e la conservazione estesa dei metadati; violazione della disciplina sui controlli a distanza per mancanza delle garanzie dell’art. 4, comma 1, l. 300/1970; trattamento di informazioni non pertinenti rispetto alla valutazione dell’attitudine professionale; mancato rispetto del principio di limitazione della conservazione; carenza di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita; omissione della preventiva valutazione d’impatto.
Valutazioni del Garante sul periodo di conservazione
Il Garante ha ritenuto che la conservazione per 180 giorni non fosse giustificata dalle sole esigenze di sicurezza informatica, osservando che i log delle email, nella misura strettamente necessaria alla sicurezza, possono in generale essere conservati per tempi molto più brevi. La Regione non aveva dimostrato che il lungo periodo fosse indispensabile né che fossero state adottate misure per ridurre a quanto necessario il trattamento, anche in relazione alla progettazione del sistema e alle istruzioni al responsabile del trattamento.
Sanzione, misure correttive e pubblicazione
Alla Regione Lazio è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 euro. Il Garante ha inoltre ordinato di limitare il trattamento, vietando la conservazione dei metadati oltre 7 giorni dalla raccolta in assenza delle procedure di garanzia previste dall’art. 4, comma 1, l. 300/1970, e di cancellare i dati già raccolti e conservati oltre tale termine. È stato imposto di comunicare entro 30 giorni le iniziative adottate e disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale del Garante.
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