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Ordinanza

Ordinanza n. 3742/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, n. 8059/2024, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202405284

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. III Ter, n. 8059/2024, nel giudizio relativo alle tariffe incentivanti dell’impianto fotovoltaico

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha appellato la sentenza del TAR Lazio e ha chiesto la sospensione del giudizio, avendo presentato, entro il termine previsto, un’istanza per accedere alle misure di salvaguardia introdotte dall’art. 43 della legge n. 182/2025. L’istanza riguarda la prosecuzione del beneficio delle tariffe incentivanti relative a un impianto fotovoltaico per il quale era stato fruito il beneficio fiscale della cosiddetta Tremonti Ambiente. La società ha dichiarato di rientrare tra i contribuenti ammessi alla definizione e ha accettato sia la compensazione, sulle tariffe incentivanti, dell’importo corrispondente al beneficio fiscale fruito, asseverato da un professionista abilitato e indipendente, sia la decurtazione del 5 per cento delle tariffe incentivanti per l’intera durata della convenzione con il GSE.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha sospeso il giudizio. Ha ritenuto che l’art. 43 della legge n. 182/2025 individui tassativamente i requisiti per la valutazione dell’istanza: presentazione entro il termine perentorio di sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, individuato nel 16 febbraio 2026, e accettazione della compensazione del beneficio fiscale fruito e della decurtazione del 5 per cento delle tariffe incentivanti per l’intera durata della convenzione. Ha rilevato che l’istanza della società è stata presentata il 3 febbraio 2026 e che il GSE ne ha confermato il deposito. Poiché la norma attribuisce al GSE il compito di attestare la sussistenza delle condizioni necessarie per la successiva estinzione del processo, il giudizio deve rimanere sospeso nelle more della definizione del procedimento. Il GSE dovrà attestare la sussistenza dei presupposti per l’estinzione; in mancanza, una delle parti dovrà chiedere tempestivamente la revoca della sospensione, anche ai sensi dell’art. 80 c.p.a. Le spese non sono state definite in questa fase.

Norme richiamate

  • art. 43 legge 2 dicembre 2025, n. 182

    «i contribuenti che non si siano avvalsi, alla data di entrata in vigore della presente legge, della definizione di cui all’articolo 36, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, possono continuare a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute, in attuazione dei decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012, dal Gestore dei servizi energetici-GSE Spa (GSE) esclusivamente previa presentazione, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla medesima data, di apposita istanza al GSE»

    La norma stabilisce requisiti tassativi per la prosecuzione delle tariffe incentivanti: presentazione dell’istanza entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, accettazione della compensazione del beneficio fiscale fruito e accettazione della decurtazione del 5 per cento delle tariffe per l’intera durata della convenzione. L’istanza produce effetti sui giudizi pendenti, imponendone la sospensione nelle more del pagamento delle somme dovute e consentendo l’estinzione del processo al ricorrere delle condizioni previste.

  • art. 36, comma 2, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157

    Individua la categoria dei contribuenti abilitati alla definizione, tra quelli che non abbiano pagato entro il termine indicato dalla disciplina una somma determinata in relazione alla variazione in diminuzione effettuata per la detassazione degli investimenti ambientali.

  • art. 6, commi da 13 a 19, legge 23 dicembre 2000, n. 388

    Prevede il beneficio fiscale relativo alla detassazione degli investimenti ambientali, il cui importo fruito deve essere asseverato da un professionista abilitato e indipendente e compensato sulle tariffe incentivanti secondo la disciplina sopravvenuta.

  • art. 80 c.p.a.

    Onera la parte interessata alla riassunzione del processo sospeso; nel caso esaminato, una delle parti dovrà chiedere la revoca della sospensione qualora non risultino attestati i presupposti per l’estinzione.

Massime di principio

  • Quando una disciplina sopravvenuta subordina la prosecuzione di incentivi pubblici alla presentazione di un’istanza entro un termine espressamente qualificato come perentorio e all’accettazione di specifiche condizioni economiche, tali requisiti devono essere verificati tassativamente e il termine non è derogabile dalle parti.
  • Se una norma sopravvenuta attribuisce a un’amministrazione il compito di attestare la sussistenza delle condizioni necessarie per l’estinzione dei giudizi pendenti e dispone la sospensione del processo nelle more della definizione del procedimento, il giudice deve sospendere il giudizio fino all’esito dell’attestazione amministrativa.
  • L’accettazione delle misure di definizione relative a incentivi energetici può richiedere cumulativamente la compensazione del beneficio fiscale precedentemente fruito e la decurtazione percentuale delle tariffe incentivanti per l’intera durata della convenzione; l’estinzione del giudizio consegue soltanto alla realizzazione delle condizioni previste dalla legge, compreso l’eventuale versamento della differenza non compensabile.
  • In un processo sospeso, qualora l’amministrazione competente non possa attestare la sussistenza dei presupposti per l’estinzione, la parte interessata deve sollecitare la prosecuzione mediante istanza di revoca della sospensione, in coerenza con l’onere di riassunzione previsto dall’art. 80 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiSanzioni amministrative pecuniarieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

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