Ordinanza n. 2773/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento, previa sospensione degli effetti: - del decreto n. 1 del 23.03.2026, emesso dal Comune di Vignanello ai sensi dell’art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001, recante acquisizione al patrimonio indisponibile comunale delle aree di proprietà della ricorrente interessate dal collettore fognario “Fosso della Cupa”, notificato in data 23.03.2026; - della deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 17.12.2025, richiamata quale atto presupposto del procedimento acquisitivo; - della nota prot. n. 1299/2026 del 26.02.2026, recante riscontro alle osservazioni partecipative della ricorrente, nella parte in cui conferma e precisa l'estensione del perimetro ablatorio anche a porzioni non occupate dal collettore; - della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 8080/25 del 29.12.2025, notificata il 30.12.2025, ove occorra e per quanto lesiva; - della perizia/relazione tecnico-estimativa e di ogni elaborato istruttorio, grafico, catastale o estimativo richiamato negli atti gravati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto comunale di acquisizione al patrimonio indisponibile ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001 di aree interessate da un collettore fognario, unitamente agli atti presupposti e istruttori
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto comunale di acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, la deliberazione consiliare presupposta, la nota di riscontro alle osservazioni, la comunicazione di avvio del procedimento e gli elaborati tecnico-estimativi. Ha dedotto, per quanto emerge dall’ordinanza, il difetto di proporzionalità della misura ablativa, l’insufficienza della motivazione circa la necessità di sacrificare la proprietà privata in funzione dell’interesse pubblico, l’erronea individuazione dell’oggetto dell’acquisizione, con riferimento all’estensione dell’area e alla titolarità di una particella, nonché la violazione del contraddittorio procedimentale.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto infondata la censura di sproporzionalità, poiché l’acquisizione delle particelle è stata ritenuta necessaria non solo per l’utilizzo, ma anche per l’ispezionabilità del collettore e per consentire l’accesso all’area, tenuto conto della conformazione morfologica dei luoghi. Ha ritenuto congrua la motivazione del decreto in ordine alla necessità di applicare l’art. 42-bis d.P.R. 327/2001 e di bilanciare il sacrificio dell’interesse privato con il perseguimento dell’interesse pubblico. Ha inoltre reputato correttamente individuato l’oggetto dell’acquisizione: la differenza tra la superficie indicata e quella effettivamente riferibile alla ricorrente è stata ricondotta alla circostanza che una delle particelle appartiene a terzi. Ha escluso la violazione del contraddittorio, rilevando che la proprietaria aveva ricevuto la comunicazione di avvio e aveva presentato osservazioni. Quanto al periculum in mora, ha osservato che l’eventuale lesione del diritto di proprietà sarebbe suscettibile di ristoro per equivalente qualora, all’esito del giudizio, fosse accertata l’illegittimità del decreto. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
La disposizione costituisce la base del provvedimento comunale di acquisizione al patrimonio indisponibile; nella valutazione cautelare il TAR ha ritenuto congruamente motivata la necessità del ricorso a tale potere per perseguire l’interesse pubblico connesso all’utilizzo, all’ispezionabilità e all’accesso al collettore.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha verificato sommariamente la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, ritenendoli entrambi insussistenti.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 può superare il vaglio di proporzionalità quando l’Amministrazione dimostri, con motivazione congrua, che l’acquisizione non è necessaria soltanto all’utilizzo dell’opera pubblica, ma anche alla sua ispezionabilità e all’accesso, tenendo conto della conformazione dei luoghi.
- La motivazione del provvedimento ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 è sufficiente, nella fase cautelare, quando esplicita la necessità di sacrificare l’interesse dominicale privato per il perseguimento di uno specifico interesse pubblico connesso alla conservazione e funzionalità dell’opera.
- Non sussiste violazione del contraddittorio procedimentale quando il proprietario riceve la comunicazione di avvio del procedimento e ha concretamente esercitato la facoltà di presentare osservazioni.
- Ai fini cautelari, il periculum in mora può essere escluso quando l’eventuale lesione del diritto di proprietà sia integralmente suscettibile di ristoro per equivalente.
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