Cassazione Civile, Ordinanza n. 06259/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008 nei confronti di una società di persone, poi denominata Impresa Meridionale s.n.c., recuperando a tassazione componenti positivi di reddito non dichiarati relativi a interessi attivi su prestiti concessi a una società terza, nonché costi ritenuti indeducibili e IVA indebitamente detratta; aveva inoltre notificato avvisi ai soci per i redditi di partecipazione. I ricorsi della società e dei soci erano stati accolti in primo grado e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, affermando in modo sintetico che l'accertamento si fondava solo su una valutazione di antieconomicità e su presunzioni semplici non gravi, precise e concordanti. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, la nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la CTR non aveva esaminato i singoli rilievi dell'avviso né confutato i motivi di appello; con il secondo e terzo motivo ha prospettato violazioni di legge in tema di accertamento, prova presuntiva e deducibilità di specifici costi, ma tali censure sono rimaste assorbite.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata solo apparente perché formulata con affermazioni generiche, apodittiche e non idonee a rendere percepibile l'iter logico-giuridico seguito, né a confrontarsi con le doglianze dell'Ufficio e con i rilievi contenuti nell'avviso di accertamento. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia con motivazione congrua e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.
art. 36 D.Lgs. 546/1992
impone alla sentenza tributaria una motivazione effettiva e idonea a rendere percepibile il percorso decisionale.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato quale parametro della sufficienza della motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato come norma che esige l'indicazione della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
art. 111 Cost., comma 6
è evocato quale fondamento costituzionale dell'obbligo di motivazione.
art. 39, comma 1, lett. d, D.P.R. 600/1973
richiamato come base dell'accertamento induttivo/analitico-induttivo sui redditi della società.
art. 2729 c.c.
richiamato per ribadire che le presunzioni semplici sono utilizzabili solo se gravi, precise e concordanti.
art. 45 T.U.I.R.
indicato dall'Ufficio come norma violata in relazione agli interessi attivi sui prestiti.
art. 1815 c.c.
richiamato dall'Ufficio in relazione agli interessi attivi contestati.
art. 5 D.P.R. 917/1986
richiamato per l'imputazione ai soci del reddito di partecipazione nella società di persone.
art. 360-bis, primo comma, n. 1, c.p.c.
menzionato per escludere la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità prospettata dai contribuenti alla luce dell'orientamento consolidato della Corte.
art. 109 T.U.I.R.
richiamato nei motivi secondo e terzo, relativi alla deducibilità di costi, ma le relative censure sono rimaste assorbite.
art. 115 c.p.c.
richiamato nei motivi secondo e terzo, ma assorbito.
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova nell'accertamento tributario e nella prova contraria del contribuente.
art. 2727 c.c.
richiamato insieme alle norme sulle presunzioni e sull'onere probatorio del contribuente.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
Massime di principio
- La sentenza tributaria è nulla per motivazione apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere le ragioni della decisione né il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- Nel giudizio tributario, il giudice di merito deve esaminare singolarmente e complessivamente gli elementi presuntivi offerti dall'Amministrazione e darne conto in motivazione; non può limitarsi a formule generiche o apodittiche.
- L'accertamento fiscale può fondarsi su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti; non è necessario che l'Ufficio fornisca prove certe.
- L'antieconomicità della gestione può costituire un elemento indiziario rilevante, ma il giudice deve spiegare perché e in che misura esso sia idoneo a sorreggere la pretesa impositiva.
- Quando il giudice ritiene sufficientemente gravi, precise e concordanti gli indizi dell'Ufficio, solo allora deve valutare la prova contraria offerta dal contribuente, sul quale grava il relativo onere.
- La censura di motivazione apparente è configurabile anche quando la motivazione contenga affermazioni tra loro inconciliabili o comunque obiettivamente inidonee a rendere controllabile il ragionamento decisorio.
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