Sentenza n. 1771/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa concessione di misure cautelari ai sensi degli articoli 55 e 56 c.p.a., - della nota dell’Azienda ULSS n. 8 Berica, U.O.S. Età Evolutiva - Distretto Est, prot. n-OMISSIS-del 6 luglio 2026, con la quale è stata negata l’estensione dell’assegnazione dell’operatore socio-sanitario in favore del minore -OMISSIS- per la frequenza del centro estivo nelle settimane dal 13 al 17 e dal 20 al 24 luglio 2026; - della nota dell’Azienda ULSS n. 8 Berica, U.O.S. Età Evolutiva - Distretto Est, prot. n.-OMISSIS- del 15 giugno 2026, in materia di «Centri ricreativi Estivi 2026: assegnazione operatori sociosanitari», nella parte in cui limita l’assegnazione dell’operatore socio-sanitario al solo periodo dal 22 giugno al 10 luglio 2026, in difformità dal Progetto di Vita sottoscritto il 5 marzo 2026; - della nota dell’Azienda ULSS n. 8 Berica, U.O.S. Età Evolutiva - Distretto Est, prot. n. -OMISSIS- del 17 marzo 2026, recante «Assegnazione Operatore Socio Sanitario presso Centri Ricreativi Estivi anno 2026»; - della nota dell’Azienda ULSS n. 8 Berica del 2 luglio 2026, con cui è stata riscontrata la diffida del 30 giugno 2026; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi il capitolato tecnico relativo al contratto stipulato con la Cooperativa-OMISSIS-, aggiudicataria del servizio e l’atto del Comitato dei Sindaci di approvazione del budget annuale per il servizio di integrazione scolastica, richiamati nella suddetta nota prot. n.-OMISSIS-, nella parte in cui limitino il monte ore di assistenza assegnabile per i centri ricreativi estivi a prescindere dalle necessità individuali; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere, ciascuna per quanto di competenza, sull’istanza di estensione dell’assistenza al minore, anche in conformità al Progetto di Vita del minore stesso, garantendogli l’assistenza necessaria alla frequenza del centro estivo per l’intero periodo di iscrizione al centro estivo, ivi comprese le settimane dal 13 al 17 e dal 20 al 24 luglio 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti dell’Azienda ULSS n. 8 Berica che limitavano l’assegnazione dell’operatore socio-sanitario per la frequenza del centro ricreativo estivo al periodo dal 22 giugno al 10 luglio 2026, negandone l’estensione alle successive settimane
Esito
La controversia
I ricorrenti, in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore, hanno impugnato le note dell’Azienda ULSS n. 8 Berica relative all’assegnazione dell’operatore socio-sanitario presso il centro ricreativo estivo. Hanno contestato la limitazione temporale dell’assistenza, ritenendola difforme dal Progetto di Vita sottoscritto il 5 marzo 2026, e hanno chiesto l’annullamento degli atti, nonché l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di garantire l’assistenza necessaria per l’intero periodo di iscrizione al centro estivo, comprese le settimane dal 13 al 17 e dal 20 al 24 luglio 2026. Il giudizio non è stato deciso nel merito, poiché i ricorrenti hanno successivamente notificato e depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., dopo aver dato avviso alle parti della possibile definizione immediata. Ha preso atto che la rinuncia al ricorso era stata ritualmente notificata alle altre parti e, ai sensi degli artt. 35, comma 2, e 84 c.p.a., ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Non ha esaminato nel merito la legittimità degli atti dell’Azienda ULSS né l’obbligo di garantire l’assistenza richiesta. Le spese di lite sono state integralmente compensate, anche in considerazione della mancata costituzione in giudizio delle parti intimate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ricorrono le condizioni previste e le parti siano state sentite sulla possibilità di tale definizione.
art. 56 c.p.a.
È stato richiamato in relazione alla domanda di tutela cautelare monocratica, successivamente respinta con decreto presidenziale.
art. 35, comma 2, c.p.a.
La rinuncia ritualmente proposta determina l’estinzione del giudizio secondo quanto applicabile al processo amministrativo.
art. 84 c.p.a.
La rinuncia al ricorso, se notificata alle altre parti del giudizio, consente la dichiarazione di estinzione del processo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono stati richiamati in materia di tutela dei dati personali e oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso amministrativo, quando sia ritualmente notificata alle altre parti del giudizio, determina l’estinzione del processo ai sensi degli artt. 35, comma 2, e 84 c.p.a., senza necessità di una decisione sul merito della controversia.
- Il giudice amministrativo può definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. quando ricorrono le condizioni previste dalla norma e le parti siano state previamente sentite sulla possibile definizione immediata.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese possono essere integralmente compensate, in particolare quando le amministrazioni e gli altri intimati non si siano costituiti in giudizio.
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