Ordinanza n. 2126/2026 - Napoli, Sezione 7
per l’annullamento, previa adozione delle richieste idonee misure cautelari monocratiche e collegiali, del provvedimento negativo finale prot. ZES_MEZZOGIORNO/NA n. 0045182 del 13 maggio 2026, notificato a mezzo PEC in data 15 maggio 2026 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud - Struttura di Missione ZES Unica, avente ad oggetto il diniego al rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 15 del D.L. 124/2023 relativa al progetto di riqualificazione del complesso edilizio Villa Angelina sito in Castellammare di Stabia alla Salita Quisisana n. 74; nonché a) del preavviso di rigetto del 4 dicembre 2025; b) della proposta istruttoria e di determinazione negativa del Responsabile Unico del Procedimento; c) dei verbali della Conferenza dei Servizi; d) dei pareri espressi dalle amministrazioni partecipanti; e) di ogni ulteriore provvedimento e/o atto presupposto, preordinato, collegato, connesso o consequenziale comunque lesivo degli interessi della Ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’Autorizzazione Unica ex art. 15 del d.l. 124/2023 per il progetto di riqualificazione del complesso edilizio Villa Angelina, nonché gli atti endoprocedimentali, i verbali della Conferenza dei Servizi e i pareri presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato il provvedimento negativo finale adottato dalla Struttura di Missione ZES Unica, notificato il 15 maggio 2026, relativo al diniego dell’Autorizzazione Unica richiesta per la riqualificazione di un complesso edilizio sito in Castellammare di Stabia. Sono stati contestati anche il preavviso di rigetto, la proposta istruttoria e di determinazione negativa del responsabile unico del procedimento, i verbali della Conferenza dei Servizi, i pareri delle amministrazioni partecipanti e gli ulteriori atti connessi. Il ricorso è stato proposto con domanda cautelare, dapprima anche monocratica e poi collegiale. Dal testo dell’ordinanza non emergono in dettaglio gli specifici vizi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza, ma non ha definito nel merito le censure contro il diniego. Ha rilevato che le questioni dedotte, anche in ragione della complessità del procedimento autorizzatorio, necessitano di adeguato approfondimento nella sede di merito. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, ha reputato sufficienti a soddisfare le esigenze cautelari della ricorrente la celere fissazione dell’udienza pubblica di merito, richiesta anche dalla stessa parte. L’udienza è stata fissata al 10 giugno 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 15 d.l. 124/2023
Norma indicata quale base dell’Autorizzazione Unica richiesta per il progetto di riqualificazione; l’ordinanza non ne esplicita l’interpretazione.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della trattazione della domanda cautelare; il giudice ha ritenuto adeguata, nel bilanciamento degli interessi, la fissazione ravvicinata dell’udienza di merito invece dell’adozione di una misura cautelare ulteriore.
Massime di principio
- Quando le questioni dedotte in una controversia cautelare richiedono un approfondimento incompatibile con la sommaria cognizione cautelare, il giudice può soddisfare le esigenze della parte mediante la celere fissazione dell’udienza di merito, anziché adottare una misura cautelare sostanziale.
- Nel bilanciamento cautelare, la fissazione sollecita dell’udienza di merito può costituire una misura adeguata a tutelare la posizione della parte ricorrente, purché il giudice ritenga che essa soddisfi concretamente le esigenze cautelari rappresentate.
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