Cassazione Civile, Ordinanza n. 08757/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico per la costruzione di un collettore fognante per acque meteoriche, affidato a seguito di gara a una società appaltatrice. Durante l’esecuzione dei lavori furono iscritte numerose riserve nel registro di contabilità; l’impresa chiese il pagamento di importi ulteriori per maggiori oneri di esecuzione, deducendo anche che la sospensione dei lavori si fosse protratta illegittimamente per cause imputabili alla stazione appaltante e che ciò avesse determinato la risoluzione del contratto con diritto al risarcimento. Il Comune resistette, contestò le riserve, chiese in via riconvenzionale la risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatrice e chiamò in causa altri enti pubblici ritenuti coinvolti nella vicenda. In appello la Corte territoriale riformò la decisione di primo grado e rigettò le domande dell’appaltatrice, ritenendo non provati o non fondati vari crediti da riserva e non ravvisando la responsabilità del Comune per la protrazione della sospensione. La società ricorse per cassazione con più motivi, lamentando soprattutto: mancato esame dell’eccezione di inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c.; violazione del principio di non contestazione; errata valutazione delle prove e delle conclusioni del CTU su singole riserve (smaltimento in discarica, tagli di pavimentazione, segnaletica, rallentamenti dell’appalto, fornitura di tubazioni, pulizia della Grotta Petralia, scavi in roccia); omessa considerazione della pretesa illegittima protrazione della sospensione e del diritto dell’impresa a sciogliersi dal contratto. Il Comune propose anche ricorso incidentale tardivo sulla domanda di manleva e sulla propria domanda di risoluzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della società appaltatrice per plurimi profili di difetto di autosufficienza e perché, nella sostanza, tendeva a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e delle risultanze peritali, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre dichiarato inefficace il ricorso incidentale tardivo del Comune, perché proposto oltre il termine conseguente alla notificazione della sentenza impugnata. È stata quindi confermata la soccombenza della società ricorrente, con condanna alle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune e compensazione delle spese tra gli altri enti pubblici coinvolti. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
La censura di inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi è inammissibile in cassazione se il ricorrente non riporta nel ricorso il contenuto specifico dei motivi di appello contestati.
art. 112 c.p.c.
La doglianza per omessa pronuncia richiede la puntuale indicazione dell’eccezione o del motivo asseritamente non esaminato; nel caso concreto la Corte ha escluso il vizio perché le censure erano comunque state trattate o perché il motivo era privo di autosufficienza.
art. 115 c.p.c.
Il principio di non contestazione opera solo se l’allegazione di fatto avversaria è specifica; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che l’appaltatrice non avesse allegato in modo puntuale i fatti sottesi alle riserve e che il Comune le avesse comunque contestate nel merito.
art. 116 c.p.c.
Le doglianze dirette a sollecitare una diversa valutazione delle prove non sono ammissibili in cassazione se mascherate da violazione dell’art. 116 c.p.c.
art. 366 n. 3 c.p.c.
Il ricorso deve contenere l’esposizione sommaria dei fatti e degli atti rilevanti; la mancanza della trascrizione dei provvedimenti o degli atti processuali decisivi comporta inammissibilità.
art. 366 n. 6 c.p.c.
Il ricorrente deve indicare e trascrivere, almeno per stralcio, gli atti e i documenti su cui fonda il motivo, anche quando deduce errori processuali o la violazione del principio di non contestazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Non è deducibile come omesso esame la critica rivolta alla consulenza tecnica d’ufficio o a una mera valutazione delle prove; il vizio riguarda solo un fatto storico decisivo non esaminato.
art. 348-ter c.p.c.
In presenza di doppia conforme, è preclusa la censura motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 24 D.M. n. 145/2000
La facoltà di scioglimento dal contratto richiamata dall’impresa è stata considerata, nel ragionamento della Corte, riferibile all’ipotesi di sospensione legittima; la ricorrente sosteneva che nel caso concreto si trattasse invece di sospensione illegittima.
art. 30, comma 2, d.P.R. n. 1063/1962
Richiamato per qualificare la sospensione dei lavori come legittima per ragioni di pubblico interesse o necessità, secondo l’impostazione della Corte territoriale.
d.lgs. n. 22/1997
Le fatture di smaltimento non bastano a provare il conferimento in discarica in assenza dei formulari di identificazione dei rifiuti, considerati obbligatori dalla Corte.
art. 1226 c.c.
Il giudice di merito aveva liquidato una voce di spesa in via equitativa; la Cassazione non ha riesaminato il merito di tale scelta.
art. 1453 c.c.
La ricorrente invocava il diritto alla risoluzione per inadempimento in relazione alla protrazione della sospensione dei lavori.
art. 1176 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di diligenza nell’adempimento e nell’esecuzione delle lavorazioni sul sito archeologico.
art. 1375 c.c.
Richiamato dalla ricorrente a fondamento dell’obbligo di correttezza nell’esecuzione del contratto d’appalto.
art. 1218 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la responsabilità della stazione appaltante per inadempimento.
art. 2043 c.c.
Richiamato in via subordinata dalla ricorrente quale base risarcitoria extracontrattuale.
art. 91 c.p.c.
In ricorso incidentale il Comune contestava la statuizione sulle spese; il motivo è rimasto inefficace per tardività del ricorso incidentale.
art. 334 c.p.c.
Il ricorso incidentale tardivo è stato dichiarato inefficace perché proposto oltre il termine connesso alla notificazione del ricorso principale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza dell’inammissibilità del ricorso principale.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di un error in procedendo o della violazione dell’art. 342 c.p.c. richiede comunque l’assolvimento dell’onere di autosufficienza: il ricorrente deve trascrivere o quantomeno riassumere in modo puntuale gli atti e i motivi di appello rilevanti, senza rinviare genericamente al fascicolo.
- Il principio di non contestazione opera solo rispetto a fatti allegati in modo specifico; se la parte attrice si limita a elencare poste creditorie o riserve senza descrivere in modo analitico i fatti costitutivi, il convenuto può contestarne il fondamento nel merito senza incorrere in decadenze.
- La censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica con precisione il contenuto della domanda o dell’eccezione asseritamente trascurata e non dimostra che essa non sia stata in realtà esaminata.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio, né una diversa lettura delle consulenze tecniche d’ufficio; la critica alla CTU è ammissibile solo se si denuncia l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non quando si contesta la valutazione del materiale istruttorio.
- La consulenza tecnica d’ufficio non integra di per sé un "fatto storico" ai fini dell’art. 360, n. 5, c.p.c.; il vizio di motivazione non può essere costruito come dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
- In presenza di doppia conforme di merito, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso.
- La prova di voci di compenso o di maggiori oneri nell’appalto pubblico richiede la dimostrazione rigorosa delle prestazioni e dei relativi presupposti; documenti incompleti o meri indizi contabili possono non essere sufficienti se mancano gli atti richiesti dalla disciplina applicabile o la prova dell’effettiva esecuzione.
- La sospensione dei lavori, anche se originariamente legittima, deve essere valutata in concreto quanto alla durata e alle ragioni che la sorreggono; tuttavia, la censura in cassazione non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del fatto se il giudice di merito ha motivato compiutamente sul punto.
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