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Sentenza

Sentenza del 01/02/2019 n. 3053 - Corte di Cassazione

Accisa - Gas naturale - Coltivazione idrocarburi - Agevolazioni fiscali - Aliquota ridotta - Rimborso - Presupposti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il rimborso dell'accisa ritenuta indebitamente versata sul gas naturale impiegato nelle operazioni di coltivazione di idrocarburi. In particolare, l'Agenzia delle Dogane contestava sia la spettanza dell'aliquota ridotta o dell'esenzione, sostenendo che l'attività fosse estrazione e non fabbricazione del gas, sia l'ammissibilità della domanda di rimborso, perché non era stata comunicata anche all'Agenzia delle Entrate. La Corte ha esaminato preliminarmente quest'ultimo profilo, ritenendo applicabile l'obbligo previsto quando l'accisa costituisce un costo rilevante per la formazione del reddito d'impresa.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo dell'Agenzia delle Dogane, ritenendo che la Commissione tributaria regionale avesse implicitamente esaminato e respinto l'eccezione di inammissibilità. Ha invece accolto il secondo motivo, stabilendo che la domanda di rimborso doveva essere comunicata, a pena di inammissibilità, anche all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate che aveva ricevuto la dichiarazione dei redditi dell'esercizio interessato, poiché l'accisa versata costituiva un costo rilevante per il reddito d'impresa. L'obbligo di comunicazione non è stato ritenuto abrogato dal termine biennale previsto dall'articolo 14 del d.lgs. n. 504/1995: i due adempimenti operano cumulativamente. Il terzo motivo, relativo alla spettanza dell'esenzione o dell'aliquota agevolata, è stato dichiarato assorbito. La sentenza favorevole alla contribuente è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • Legge 29 dicembre 1990, n. 428, articolo 29, comma 4

    La domanda di rimborso dei diritti e delle imposte di cui ai commi 2 e 3, quando la relativa spesa ha concorso a formare il reddito d'impresa, deve essere comunicata, a pena di inammissibilità, anche all'ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi dell'esercizio di competenza.

    Quando l'imposta o l'accisa chiesta a rimborso ha inciso sulla determinazione del reddito d'impresa, la domanda deve essere comunicata non solo all'autorità competente al rimborso, ma anche all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate destinatario della dichiarazione dei redditi. La mancata comunicazione comporta l'inammissibilità della domanda.

  • Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 14

    Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento.

    Il termine biennale per presentare la richiesta di rimborso è distinto e compatibile con l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Occorre quindi rispettare entrambi gli adempimenti.

  • Direttiva 2003/96/CE, articolo 14, paragrafo 1, lettera a

    Esenzione dalla tassazione per i prodotti energetici e per l'elettricità utilizzati per produrre elettricità e per l'elettricità utilizzata per mantenere la capacità di produrre elettricità.

    La disposizione europea è stata invocata dalla contribuente per sostenere l'esenzione dall'accisa, ma la Corte di cassazione non ha deciso nel merito tale questione, avendola dichiarata assorbita dopo l'accoglimento del motivo procedurale.

  • Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 1, comma 2

    Richiamato insieme all'articolo 112 c.p.c. per la questione relativa all'omessa pronuncia della Commissione tributaria regionale; la Corte ha escluso il vizio perché la questione risultava implicitamente respinta.

  • Codice di procedura civile, articolo 112

    Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice, pur senza affrontare espressamente una specifica eccezione, adotta una motivazione incompatibile con il suo accoglimento e manifesta quindi una decisione implicita sul punto.

  • Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 9 febbraio 1999, Dilexport

    L'obbligo di comunicazione dell'istanza non ha per conseguenza né per effetto di privare gli interessati della possibilità di fruire dell'applicazione effettiva del diritto comunitario.

    L'obbligo nazionale di comunicare la domanda anche all'Agenzia delle Entrate è compatibile con il diritto dell'Unione, perché costituisce un adempimento procedurale non idoneo a rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto al rimborso.

Massime di principio

  • Per chiedere il rimborso di accise o altre imposte indirette, è necessario verificare sia il termine decadenziale previsto dalla disciplina speciale, sia eventuali ulteriori comunicazioni richieste dalla normativa tributaria.
  • Se l'imposta chiesta a rimborso è stata contabilizzata come costo e ha concorso alla formazione del reddito d'impresa, la domanda deve essere comunicata anche all'Agenzia delle Entrate competente; l'omissione può determinare l'inammissibilità del rimborso.
  • Il termine per presentare la domanda e l'obbligo di comunicazione sono adempimenti distinti e cumulativi: il rispetto del termine biennale non sostituisce la comunicazione all'ufficio tributario.
  • Prima di discutere nel merito l'aliquota ridotta o l'esenzione, il giudice può verificare la regolarità procedurale della domanda di rimborso; un difetto procedurale può impedire l'esame della spettanza sostanziale.
  • La cassazione con rinvio non attribuisce definitivamente il rimborso né risolve necessariamente la questione dell'esenzione: il giudice di rinvio dovrà riesaminare la causa alla luce del principio procedurale stabilito dalla Corte.

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