Cassazione Penale, Sentenza n. 10244/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari (10/07/2023) che dichiarò inammissibile un secondo appello cautelare avverso il provvedimento di sequestro emesso dal GIP il 6/06/2022. Il ricorso per cassazione deduceva due motivi: (1) violazione di legge (art. 321 c.p.p. richiamando art. 649 c.p.p.) per aver ritenuto formatosi giudicato cautelare sul perimetro del sequestro (ossia se il sequestro riguardasse il semplice impianto o l'intero ramo d'azienda), lamentando che nelle precedenti decisioni si era trattata solo la pertinenzialità/strumentalità e non la delimitazione statica dell'oggetto del sequestro; (2) violazione di legge (art. 321 c.p.p. richiamando art. 178, co.1, lett. b) c.p.p.) sostenendo che il provvedimento impugnato fosse di natura decisoria (non mero atto ricognitivo/amministrativo) e dunque impugnabile, oltre a denunciare nullità per presunta estensione del sequestro oltre la domanda cautelare del PM.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il primo motivo fosse generico e manifestamente infondato: sia il riesame (21/03/2022) sia il primo appello cautelare (30/03/2023), divenuti non impugnati, avevano espressamente affrontato e deciso anche la questione del perimetro del sequestro, qualificando l'"impianto" come ramo d'azienda comprensivo del complesso dei beni strumentali pertinenti. Pertanto si era formato un giudicato cautelare sulle questioni così trattate e la successiva impugnazione era inammissibile. Il secondo motivo è stato dichiarato conseguentemente infondato: il provvedimento contestato è stato qualificato come atto ricognitivo/interpretativo finalizzato a circoscrivere i poteri dell'amministratore giudiziario e non come nuova decisione lesiva di diritti soggettivi; non è emersa alcuna nullità per estensione della domanda cautelare. La Cassazione ha inoltre enunciato il principio di diritto secondo cui la preclusione del c.d. giudicato cautelare riguarda le questioni esplicitamente o implicitamente trattate e quelle inscindibilmente connesse, potendo essere superata solo da nuovi elementi che alterino il quadro fattuale.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
Norma richiamata come titolo di vizio processuale: i motivi dedotti sono stati valutati e ritenuti generici o infondati; in particolare la Corte valuta la correttezza dell'applicazione del giudicato cautelare e dei limiti dell'impugnazione.
art. 649 cod. proc. pen.
Richiamato nel primo motivo in relazione al giudicato cautelare reale; la Corte ha affermato che il giudicato cautelare si forma sulle questioni espresse o implicitamente trattate e su quelle inscindibilmente connesse.
art. 178, co.1, lett. b) cod. proc. pen.
Richiamato nel secondo motivo in tema di impugnabilità dei provvedimenti amministrativi endoprocedimentali; la Corte ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse atto ricognitivo finalizzato a chiarire l'oggetto del sequestro e non un atto decidendo nuovi diritti soggettivi.
art. 2112 cod. civ.
Citando la nozione di "ramo d'azienda", la Corte ha applicato il principio secondo cui anche un insieme limitato di beni può costituire un ramo d'azienda se organizzato in modo autonomo e funzionale, giustificando l'interpretazione dell'"impianto" come ramo d'azienda.
art. 32 d.lgs. 10/09/2003, n. 276 (prima parte)
Richiamato in relazione alla sostituzione normativa interpretativa dell'art. 2112 c.c., per definire il concetto di ramo d'azienda e ribadire che l'identità produttiva deve preesistere.
Massime di principio
- Se questioni sul perimetro di un sequestro (es. se l'oggetto sia un "impianto" o un "ramo d'azienda") sono state esplicitamente o implicitamente affrontate e decise in provvedimenti del riesame o del primo appello cautelare non impugnati, si forma giudicato cautelare che preclude riproposizioni identiche.
- Il tribunale del riesame, per l'effetto devolutivo, può esaminare ogni aspetto relativo ai presupposti del sequestro (fumus e periculum), inclusa la delineazione dell'oggetto del sequestro se essenziale alla valutazione della strumentalità.
- Per superare la preclusione del giudicato cautelare occorrono elementi nuovi che modificano il quadro fattuale o giuridico oggetto delle decisioni precedenti; mere riproposizioni non sono ammesse.
- Un provvedimento endoprocedimentale che si limiti a chiarire/riconoscere l'oggetto del sequestro e a circoscrivere i poteri dell'amministratore giudiziario può essere qualificato come atto ricognitivo e non come nuovo provvedimento decisorio suscettibile di autonomo impugnazione.
- In sede di Cassazione si valuta la legittimità e la correttezza giuridica, non il miglior apprezzamento di merito: le valutazioni di fatto e di merito del giudice del riesame/collegio sono sindacabili solo nei limiti della plausibile opinabilità e delle violazioni di legge.
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