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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16368/2020 del 30/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte che aveva parzialmente annullato l'avviso di accertamento relativo a maggiori IRES, IRAP e IVA per l'anno 2004, in particolare per aver ritenuto deducibili e imputabili al 2004 costi documentati da fatture emesse nel 2003 e aver considerato prova dell'effettività delle operazioni l'incasso di alcuni assegni prodotti in sede di giudizio di appello, nonostante l'Amministrazione avesse contestato l'inesistenza delle operazioni

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate ritenendo erronea l'applicazione dei principi probatori da parte della C.T.R. riguardo alla valenza probatoria degli assegni. La Corte ha affermato che, una volta forniti dall'Amministrazione attendibili indizi di inesistenza delle operazioni, incombe sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esistenza delle prestazioni e che la mera esibizione delle fatture o la prova di pagamento tramite assegni non sono di per sé sufficienti. Il ricorso incidentale della società è stato rigettato. La sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla C.T.R. del Piemonte in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità

Norme richiamate

  • art. 2697 cod. civ.

    Principio dell'onere della prova: spetta al soggetto che deduce un fatto l'onere di provarlo. Nel caso, una volta che l'Amministrazione fornisce indizi attendibili di inesistenza delle operazioni, grava sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esistenza delle prestazioni

  • art. 109, d.P.R. 31 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Norme relative alla determinazione del reddito di impresa e alla deducibilità dei costi; richiamata in relazione alla disciplina della prova della deducibilità dei costi sostenuti

  • art. 19, comma 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato in tema di detrazione IVA e deducibilità: la detrazione non può essere riconosciuta se non è provata l'effettiva esistenza dell'operazione, soprattutto quando l'Amministrazione fornisce indizi di inesistenza

  • art. 26, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato nel contesto della disciplina delle fatture e della deducibilità IVA; utilizzato per la verifica della spettanza della detrazione in presenza di contestazioni sull'effettività delle operazioni

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    Fondamento giurisdizionale del motivo di cassazione per violazione di norme di diritto; la Corte l'ha ritenuto sussistente per l'erronea applicazione dei principi probatori da parte della C.T.R.

  • art. 42, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (richiamato dalla giurisprudenza)

    Riferito alla sanzione di nullità per difetti di sottoscrizione degli atti amministrativi tributari: se l'atto non è sottoscritto dal capo dell'ufficio titolare, l'Amministrazione deve dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo o la presenza di delega

Massime di principio

  • Se l'Amministrazione finanziaria fornisce indizi attendibili e motivati dell'inesistenza di operazioni fatturate (ad esempio dimostrando che il fornitore è una cartiera o una societa' fantasma), l'onere di provare l'effettiva esecuzione della prestazione grava sul contribuente
  • La mera esibizione della fattura, la regolarità formale della contabilità o la prova di pagamento (anche mediante assegni incassati) non sono di per sé sufficienti a dimostrare l'effettiva esistenza dell'operazione quando l'Amministrazione ha fornito indicazioni di inesistenza
  • In caso di contestazione sulla imputazione temporale dei costi (es. fatture emesse in un anno e dedotte in altro), è necessario fornire elementi probatori specifici che colleghino la prestazione all'anno diverso da quello della fattura; l'abituale regola che il pagamento segue l'ultimazione delle prestazioni può essere un elemento logico ma non sostituisce la prova
  • Quando viene contestata la validità formale dell'atto impositivo per sottoscrizione, se il firmatario non è il titolare, l'Amministrazione deve dimostrare la legittima esercitazione del potere sostitutivo o l'esistenza di adeguata delega; in mancanza, l'atto può essere affetto da nullità
  • In sede di impugnazione è importante circostanziare e criticare specificamente le prospettazioni probatorie avverse: censure generiche sulla mancata prova dell'Amministrazione rischiano di essere inammissibili o ininfluenti

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