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Sentenza

Sentenza del 02/08/2017 n. 19197 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE Aliquota agevolata ex art. 127 quaterdecies della tabella A allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 - Contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione - Altre finalità- Esclusione - Fattispecie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente contestava gli atti di contestazione e irrogazione delle sanzioni IVA relativi agli anni 2005 e 2006. Sosteneva che fosse applicabile l'aliquota agevolata del 10% prevista dall'art. 127-quaterdecies della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, poiché gli immobili realizzati erano accatastati in categoria A/2 e presentavano le caratteristiche di abitazioni civili non di lusso. Secondo la società, avrebbe dovuto essere irrilevante la successiva destinazione degli immobili a residence turistico-ricettivo, così come la loro locazione per brevi periodi. Contestava inoltre l'applicazione delle sanzioni, invocando l'assenza di colpevolezza, l'affidamento in buona fede e l'esistenza di precedenti giurisprudenziali e documenti di prassi favorevoli. Deduceva infine l'applicabilità di una diversa aliquota agevolata prevista per gli edifici assimilati agli stabilimenti termali.

La decisione

La Corte di cassazione ha confermato il principio secondo cui l'aliquota agevolata per le prestazioni derivanti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione è una norma agevolatrice di stretta interpretazione. Pertanto, non si applica all'appalto avente a oggetto la costruzione di un complesso destinato a residence turistico-alberghiero, anche se le singole unità immobiliari sono accatastate in categoria A/2 e possiedono caratteristiche abitative. La destinazione complessiva dell'immobile all'esercizio di un'attività imprenditoriale ricettiva esclude l'assimilazione alla casa di abitazione in senso stretto. I motivi relativi all'aliquota e alla diversa disciplina degli stabilimenti termali sono stati dichiarati inammissibili. È stato invece accolto il motivo con cui la società lamentava l'omessa pronuncia della Commissione tributaria regionale sulla richiesta di disapplicazione delle sanzioni per assenza di colpevolezza, causa di non punibilità, affidamento e buona fede. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente a tale questione e rinviata alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 633 del 1972, art. 16

    Richiamato in combinato disposto con le disposizioni della Tabella A per la disciplina delle aliquote IVA.

  • d.P.R. n. 633 del 1972, Tabella A, parte III, n. 127-quaterdecies

    Prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione

    La norma prevede l'aliquota agevolata per gli appalti relativi alla costruzione di case di abitazione non di lusso, ma, trattandosi di agevolazione fiscale, deve essere interpretata restrittivamente e non si estende agli immobili con finalità turistico-ricettive.

  • d.P.R. n. 633 del 1972, Tabella A, parte III, n. 127-undecies

    Individua i requisiti degli immobili abitativi non di lusso cui rinvia il n. 127-quaterdecies. La classificazione catastale A/2, pur rilevante per le caratteristiche del singolo immobile, non è sufficiente quando l'appalto riguarda un complesso destinato all'attività turistico-alberghiera.

  • d.P.R. n. 633 del 1972, Tabella A, parte III, n. 127-septies

    Prevede un'aliquota agevolata per determinati appalti relativi alla costruzione di edifici indicati dal n. 127-quinquies, tra cui gli stabilimenti termali. La Corte ha ritenuto la relativa censura inammissibile nel caso concreto.

  • d.P.R. n. 633 del 1972, Tabella A, parte III, n. 127-quinquies

    Richiamato con riferimento agli edifici e agli stabilimenti termali cui può collegarsi l'agevolazione prevista dal n. 127-septies.

  • d.lgs. n. 471 del 1997, art. 6

    Richiamato per la disciplina delle sanzioni relative alle violazioni in materia di IVA.

  • d.lgs. n. 472 del 1997, artt. 5 e 6

    L'art. 5 riguarda la responsabilità e la colpevolezza nella violazione tributaria; l'art. 6 disciplina cause di non punibilità. La Corte ha disposto che il giudice di rinvio valuti espressamente le deduzioni della contribuente su tali profili.

  • legge n. 212 del 2000, art. 10

    Tutela l'affidamento e la buona fede del contribuente. La Commissione regionale dovrà esaminare la richiesta di disapplicazione delle sanzioni fondata anche sull'affidamento in precedenti e documenti di prassi.

  • art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande e le eccezioni proposte. La sua violazione è stata riconosciuta perché la CTR non aveva deciso sulla domanda di esclusione o disapplicazione delle sanzioni.

  • legge regionale Toscana n. 42 del 2000, artt. 45, 54 e 62

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere che le strutture ricettive extra-alberghiere devono possedere requisiti propri delle case di civile abitazione. La Corte ha ritenuto che tali disposizioni non superino la distinta finalità imprenditoriale e turistico-ricettiva del complesso.

  • legge n. 408 del 1949, legge Tupini

    Richiamata quale parametro per verificare se un edificio possieda i requisiti per essere considerato abitativo non di lusso ai fini delle aliquote agevolate. Nel caso concreto tale requisito non risultava adeguatamente dedotto.

Massime di principio

  • Le agevolazioni IVA, essendo deroghe al regime ordinario, sono di stretta interpretazione: non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti.
  • Per un contratto di appalto relativo alla costruzione di un intero complesso immobiliare, rileva la destinazione funzionale complessiva dell'opera, non soltanto la categoria catastale delle singole unità.
  • La classificazione catastale A/2 può essere sufficiente in alcune operazioni riguardanti la cessione o la locazione di singole unità, ma non determina automaticamente l'aliquota agevolata per l'appalto di costruzione di un residence turistico-alberghiero.
  • Un immobile destinato stabilmente all'esercizio di un'attività ricettiva, con ospitalità a pagamento per periodi brevi e a una platea indistinta di clienti, tende a essere considerato struttura imprenditoriale e non casa di abitazione.
  • La qualificazione fiscale può dipendere dal tipo di operazione: la disciplina applicabile alla costruzione mediante appalto può differire da quella applicabile alla successiva cessione o locazione delle singole unità.
  • Quando il giudice omette di esaminare una domanda autonoma, come quella relativa all'esclusione delle sanzioni per buona fede o affidamento, la decisione è viziata da omessa pronuncia e deve essere cassata limitatamente a tale punto.
  • Anche se l'aliquota principale viene ritenuta errata, il contribuente può ottenere il riesame delle sanzioni dimostrando l'assenza di colpevolezza, l'esistenza di obiettive condizioni di incertezza o un affidamento qualificato su prassi e precedenti.

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