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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 763 del 18/12/2025

Provvedimento del 18 dicembre 2025

Garante Privacy763

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha esaminato il reclamo di un interessato che aveva ricevuto una sola email promozionale da Casacrowdme S.r.l. senza aver prestato consenso. La Società aveva sostenuto che si trattasse di un contatto professionale, ma l’Autorità ha ritenuto che il contenuto della comunicazione fosse chiaramente promozionale e finalizzato alla vendita di un software, quindi soggetto alle regole dell’art. 130, comma 2, Codice privacy e all’art. 6, par. 1, lett. a) GDPR. Pur confermando l’illiceità del trattamento, il Garante ha considerato il caso una violazione minore e, in ragione delle circostanze attenuanti, ha scelto di non applicare una sanzione pecuniaria, limitandosi a un ammonimento, alla pubblicazione del provvedimento e all’annotazione nel registro interno.

Casacrowdme S.r.l.: ammonimento per invio di email promozionale senza consenso e in assenza di base giuridica

Casacrowdme S.r.l.: ammonimento per invio di email promozionale senza consenso

Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato un reclamo relativo all’invio di una singola email da parte di Casacrowdme S.r.l., ritenuta dall’interessato una comunicazione promozionale indesiderata. Il procedimento ha origine dalla contestazione dell’utilizzo dell’indirizzo email dell’interessato senza consenso e senza altra base giuridica valida.

Origine del reclamo e svolgimento dell’istruttoria

L’interessato ha rappresentato di aver ricevuto una email dopo aver seguito un canale YouTube, chiedendo chiarimenti sull’origine del dato. La Società ha risposto che l’invio sarebbe stato frutto di un evento fortuito e che il messaggio era finalizzato a ipotizzare un contatto professionale. Nel corso del procedimento, Casacrowdme ha ribadito che non vi sarebbe stata alcuna mailing list promozionale e che la comunicazione aveva carattere di semplice presa di contatto; ha inoltre dichiarato di aver cancellato l’indirizzo dopo la richiesta di opposizione.

Qualificazione della comunicazione come promozionale

Il Garante ha ritenuto non condivisibile la ricostruzione difensiva della Società. Dall’esame del contenuto della email è emerso che il messaggio non mirava ad avviare una collaborazione paritaria, ma a promuovere un software per la ricerca di immobili all’asta, con l’intento di favorirne la vendita. La comunicazione è stata quindi qualificata come comunicazione commerciale effettuata via posta elettronica.

Violazioni accertate e norme applicate

L’Autorità ha confermato che l’invio era avvenuto in assenza del consenso dell’interessato e senza altra idonea base giuridica, integrando così:

  • la violazione dell’art. 6, par. 1, lett. a), GDPR;
  • la violazione dell’art. 130, comma 2, Codice privacy.

Il Garante ha richiamato anche il principio, più volte affermato nei propri precedenti, secondo cui i dati pubblicati online o sui social network non sono liberamente riutilizzabili per finalità promozionali solo perché resi pubblici, dovendosi rispettare la finalità originaria della raccolta e le legittime aspettative dell’interessato.

Valutazione della gravità e circostanze attenuanti

Pur confermando l’illiceità del trattamento, il Garante ha valorizzato alcune circostanze attenuanti:

  • l’interessato aveva ricevuto una sola email;
  • la mail conteneva un link per la cancellazione immediata;
  • non risultano ulteriori contatti dopo l’opposizione;
  • il caso appare isolato e non emergono altre analoghe segnalazioni;
  • la Società è una microimpresa;
  • sono stati considerati i risultati economici dell’ultimo bilancio.

Sulla base di tali elementi, il caso è stato qualificato come “violazione minore” ai sensi dell’art. 83, par. 2, GDPR e del considerando 148.

Provvedimenti finali

Il Garante ha quindi:

  • dichiarato illecito il trattamento effettuato da Casacrowdme S.r.l.;
  • rivolto un ammonimento al titolare ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR;
  • disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale, ai sensi dell’art. 154-bis Codice privacy e dell’art. 37 del regolamento interno n. 1/2019;
  • disposto l’annotazione delle violazioni e delle misure nel registro interno dell’Autorità, ai sensi dell’art. 17 del regolamento n. 1/2019 e dell’art. 57, par. 1, lett. u), GDPR.

Tutela giurisdizionale

Avverso il provvedimento è ammessa opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Origine del procedimento

Il procedimento nasce da un reclamo presentato il 10 febbraio 2024 da un avvocato, che lamentava di aver ricevuto un’email indesiderata da Casacrowdme S.r.l. e di aver poi chiesto chiarimenti sull’origine dei dati utilizzati.

Difesa della Società

Casacrowdme ha sostenuto che la mail non fosse una comunicazione di marketing, ma un tentativo di avviare contatti e possibili collaborazioni professionali, precisando anche di aver inserito un link per la cancellazione e di aver eliminato l’indirizzo dopo la richiesta dell’interessato.

Valutazione del contenuto della comunicazione

Il Garante ha rilevato che l’email aveva contenuto promozionale: presentava un software per la ricerca di immobili all’asta e mirava a promuoverne la vendita. Non si trattava quindi di una collaborazione tra pari, ma di un contatto volto a proporre un prodotto della Società.

Violazioni accertate

L’Autorità ha confermato la violazione dell’art. 6, par. 1, lett. a), GDPR e dell’art. 130, comma 2, Codice privacy, poiché l’invio di comunicazioni commerciali via email richiede il consenso dell’interessato o altra idonea base giuridica, nella specie assenti.

Esito e misure adottate

Pur dichiarando illecito il trattamento, il Garante ha ritenuto il caso una violazione minore ai sensi dell’art. 83, par. 2, GDPR e del considerando 148, valorizzando l’assenza di danno, il singolo invio, la pronta cancellazione, l’assenza di ulteriori doglianze e la natura di microimpresa. Ha quindi disposto un ammonimento, la pubblicazione del provvedimento e l’annotazione nel registro interno, senza irrogare una sanzione pecuniaria.

Come è indicizzato

Materiemarketing e telemarketingconsensopubblica internet e social networksanzioni gdprdiritti dell'interessato

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