Cassazione Penale, Ordinanza n. 18052/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Lecce ha definito il giudizio con sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. nei confronti dell'imputato. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la mancata esclusione della recidiva ex art. 99, comma quarto, c.p. La Cassazione rileva però che, in tema di concordato in appello, sono proponibili soltanto censure relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione del giudice. I motivi dedotti non rientrano in tali ambiti; inoltre, la Corte osserva incidentalmente che nel concordato non risulta neppure calcolato l'aumento di pena per una recidiva non contestata.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Norma che disciplina il concordato/patteggiamento in appello; dopo la reintroduzione operata dalla legge n. 103 del 2017, limita il sindacato di legittimità ai profili attinenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione del giudice rispetto al concordato.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso de plano nei casi previsti, con le conseguenze economiche a carico del ricorrente.
art. 99, comma quarto, c.p.
Disposizione richiamata nei motivi di ricorso con riferimento alla recidiva reiterata, la cui esclusione era stata sollecitata dal difensore.
legge n. 103 del 2017
Ha reintrodotto il concordato in appello e, secondo la Corte, ha fatto rivivere il principio di legittimità che restringe i motivi di ricorso contro tale tipo di decisione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza resa a seguito di concordato in appello sono deducibili solo vizi inerenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o alla difformità tra accordo e decisione giudiziale.
- Censure concernenti il merito della pena, come il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche o l'applicazione della recidiva, non sono ammissibili se non investono uno dei limiti specifici del controllo di legittimità sul concordato in appello.
- Quando il ricorso è proposto fuori dai casi consentiti contro una decisione resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., la Corte può dichiararne l'inammissibilità de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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