Cassazione Penale, Sentenza n. 40744/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di conferma dell'appello che li aveva condannati per il delitto di bancarotta distrattiva (capo B2). Le censure principali erano: 1) contraddittorietà e vizio di motivazione per aver ritenuto la responsabilità penale pur avendo i ricorrenti, a loro dire, mero ruolo formale e avendo opposto documentale opposizione alle scelte dell'amministratore di fatto (Giacomelli) e avendo versato ingenti risorse nella società; 2) richiesta di riqualificazione del fatto in bancarotta impropria (per mera negligenza) con conseguente estinzione per prescrizione; 3) contestazione della decisione di non doversi procedere per il capo C) (omessa presentazione della dichiarazione IVA 2011) per prescrizione anziché pronuncia di assoluzione ai sensi degli artt. 530 e 129 cod. proc. pen.; la censura di Roda era sostanzialmente coincidente con la prima di Rizzi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha confermato i principi secondo cui l'amministratore di diritto può essere ritenuto responsabile per i reati commessi dall'amministratore di fatto quando non abbia impedito l'evento che aveva il dovere giuridico di impedire (art. 2392 c.c.) e quando risulti la consapevolezza, anche generica, delle condotte distraenti. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero adeguatamente motivato, valorizzando la costante partecipazione e supervisione dei ricorrenti nella gestione dell'impresa, le intese e i contrasti con l'amministratore di fatto e la competenza formale mantenuta dall'organo amministrativo su bilancio e contabilità. Ha escluso la riqualificazione in bancarotta impropria semplice, confermando il carattere distrattivo delle operazioni e la sussistenza del dolo generico. Quanto alla questione della dichiarazione IVA, la Corte ha richiamato la norma e la giurisprudenza secondo cui l'obbligo di presentare la dichiarazione grava su chi presenta la dichiarazione "in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società" e che la responsabilità dell'amministratore di diritto può concorrere con quella dell'amministratore di fatto. Per questi motivi i ricorsi sono stati rigettati e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 224 Legge fallimentare (bancarotta)
Riferimento alla fattispecie di bancarotta distrattiva (art. 224, primo comma, n. 2) e distinzione dalla bancarotta impropria semplice; la Corte ha ritenuto integrato il carattere distrattivo e la rilevanza del dolo generico.
art. 2392 cod. civ.
Attribuisce agli amministratori l'obbligo di vigilanza e la responsabilità di impedire gli eventi dannosi per la società; fondamento del dovere giuridico di impedire le distrazioni patrimoniali.
art. 40, secondo comma, cod. pen.
Principio per cui chi omette di impedire un evento deve rispondere oggettivamente se aveva il dovere di impedirlo; applicato agli amministratori formali che non hanno impedito le condotte dell'amministratore di fatto.
D.lgs. 74/2000, art. 1, comma 1, lett. c)
"dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società"
Indica chi è obbligato alla presentazione delle dichiarazioni fiscali; la Corte ha richiamato tale norma per chiarire la responsabilità relativa all'omessa presentazione della dichiarazione IVA.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'effetto della pronuncia di rigetto in Cassazione, con condanna alle spese processuali a carico dei ricorrenti.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 11938/2010 (Mortillaro)
Conferma che la prova della consapevolezza degli amministratori può desumersi dai verbali e dalla documentazione deliberativa; richiamata per giustificare la valutazione probatoria dei giudici di merito.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 22474/2016 (Passarelli)
Precisazione che per la bancarotta distrattiva è sufficiente il dolo generico consistente nella volontà di dare al patrimonio una destinazione diversa dalla garanzia delle obbligazioni sociali.
Giurisprudenza: altre pronunce richiamate (Zanettin, Buttitta, Vecchio, Cristodaro, Puddu)
Ulteriori principi di legittimità su concorso di responsabilità tra amministratore di fatto e di diritto, sul ruolo della gestione fattuale e sulla responsabilità per omessa dichiarazione fiscale.
Massime di principio
- L'amministratore formale può essere penalmente responsabile per illeciti posti in essere dall'amministratore di fatto se aveva il dovere giuridico di impedire l'evento (art. 2392 c.c.) e sussiste la consapevolezza, anche generica, delle distrazioni: non basta dimostrare opposizione formale se non si è concretamente impedito il fatto.
- La qualificazione tra bancarotta distrattiva e bancarotta impropria semplice dipende dall'elemento soggettivo: se le operazioni sono state dirette a soddisfare interessi estranei all'impresa o hanno dato al patrimonio una destinazione diversa dalla garanzia delle obbligazioni, ricorre la bancarotta distrattiva (dolo generico).
- Documenti che evidenziano contrasti o intenzioni di recesso non sono di per sé sufficienti a escludere la responsabilità se non sono accompagnati da atti concreti volti a impedire le condotte distrattive.
- Nei reati tributari collegati alla omessa presentazione di dichiarazioni, la responsabilità può ricadere sull'amministratore di fatto come autore principale e sull'amministratore di diritto a titolo di concorso per omesso impedimento, a seconda della gestione effettiva.
- Per difendere efficacemente una posizione simile conviene provare: a) concreta mancanza di competenze decisionali attribuite ai formali amministratori; b) atti positivi e tempestivi adottati per impedire le distrazioni; c) che le operazioni contestate sono state compiute nell'interesse esclusivo della società.
- La prescrizione può determinare il non doversi procedere per alcuni capi, ma ciò non equivale ad una pronuncia di assoluzione; la strategia difensiva deve dunque considerare sia profili sostanziali che processuali (prescrizione, prova dell'elemento soggettivo, efficacia degli atti impeditivi).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40674/2024 del 06/11/2024
- Sentenza penale · 6 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40675/2024 del 06/11/2024
- Sentenza penale · 6 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40676/2024 del 06/11/2024
- Sentenza penale · 6 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40677/2024 del 06/11/2024
- Sentenza penale · 6 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40678/2024 del 06/11/2024
- Sentenza penale · 6 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40680/2024 del 06/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →