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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40744/2024 del 06/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di conferma dell'appello che li aveva condannati per il delitto di bancarotta distrattiva (capo B2). Le censure principali erano: 1) contraddittorietà e vizio di motivazione per aver ritenuto la responsabilità penale pur avendo i ricorrenti, a loro dire, mero ruolo formale e avendo opposto documentale opposizione alle scelte dell'amministratore di fatto (Giacomelli) e avendo versato ingenti risorse nella società; 2) richiesta di riqualificazione del fatto in bancarotta impropria (per mera negligenza) con conseguente estinzione per prescrizione; 3) contestazione della decisione di non doversi procedere per il capo C) (omessa presentazione della dichiarazione IVA 2011) per prescrizione anziché pronuncia di assoluzione ai sensi degli artt. 530 e 129 cod. proc. pen.; la censura di Roda era sostanzialmente coincidente con la prima di Rizzi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha confermato i principi secondo cui l'amministratore di diritto può essere ritenuto responsabile per i reati commessi dall'amministratore di fatto quando non abbia impedito l'evento che aveva il dovere giuridico di impedire (art. 2392 c.c.) e quando risulti la consapevolezza, anche generica, delle condotte distraenti. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero adeguatamente motivato, valorizzando la costante partecipazione e supervisione dei ricorrenti nella gestione dell'impresa, le intese e i contrasti con l'amministratore di fatto e la competenza formale mantenuta dall'organo amministrativo su bilancio e contabilità. Ha escluso la riqualificazione in bancarotta impropria semplice, confermando il carattere distrattivo delle operazioni e la sussistenza del dolo generico. Quanto alla questione della dichiarazione IVA, la Corte ha richiamato la norma e la giurisprudenza secondo cui l'obbligo di presentare la dichiarazione grava su chi presenta la dichiarazione "in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società" e che la responsabilità dell'amministratore di diritto può concorrere con quella dell'amministratore di fatto. Per questi motivi i ricorsi sono stati rigettati e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 224 Legge fallimentare (bancarotta)

    Riferimento alla fattispecie di bancarotta distrattiva (art. 224, primo comma, n. 2) e distinzione dalla bancarotta impropria semplice; la Corte ha ritenuto integrato il carattere distrattivo e la rilevanza del dolo generico.

  • art. 2392 cod. civ.

    Attribuisce agli amministratori l'obbligo di vigilanza e la responsabilità di impedire gli eventi dannosi per la società; fondamento del dovere giuridico di impedire le distrazioni patrimoniali.

  • art. 40, secondo comma, cod. pen.

    Principio per cui chi omette di impedire un evento deve rispondere oggettivamente se aveva il dovere di impedirlo; applicato agli amministratori formali che non hanno impedito le condotte dell'amministratore di fatto.

  • D.lgs. 74/2000, art. 1, comma 1, lett. c)

    "dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società"

    Indica chi è obbligato alla presentazione delle dichiarazioni fiscali; la Corte ha richiamato tale norma per chiarire la responsabilità relativa all'omessa presentazione della dichiarazione IVA.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'effetto della pronuncia di rigetto in Cassazione, con condanna alle spese processuali a carico dei ricorrenti.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 11938/2010 (Mortillaro)

    Conferma che la prova della consapevolezza degli amministratori può desumersi dai verbali e dalla documentazione deliberativa; richiamata per giustificare la valutazione probatoria dei giudici di merito.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 22474/2016 (Passarelli)

    Precisazione che per la bancarotta distrattiva è sufficiente il dolo generico consistente nella volontà di dare al patrimonio una destinazione diversa dalla garanzia delle obbligazioni sociali.

  • Giurisprudenza: altre pronunce richiamate (Zanettin, Buttitta, Vecchio, Cristodaro, Puddu)

    Ulteriori principi di legittimità su concorso di responsabilità tra amministratore di fatto e di diritto, sul ruolo della gestione fattuale e sulla responsabilità per omessa dichiarazione fiscale.

Massime di principio

  • L'amministratore formale può essere penalmente responsabile per illeciti posti in essere dall'amministratore di fatto se aveva il dovere giuridico di impedire l'evento (art. 2392 c.c.) e sussiste la consapevolezza, anche generica, delle distrazioni: non basta dimostrare opposizione formale se non si è concretamente impedito il fatto.
  • La qualificazione tra bancarotta distrattiva e bancarotta impropria semplice dipende dall'elemento soggettivo: se le operazioni sono state dirette a soddisfare interessi estranei all'impresa o hanno dato al patrimonio una destinazione diversa dalla garanzia delle obbligazioni, ricorre la bancarotta distrattiva (dolo generico).
  • Documenti che evidenziano contrasti o intenzioni di recesso non sono di per sé sufficienti a escludere la responsabilità se non sono accompagnati da atti concreti volti a impedire le condotte distrattive.
  • Nei reati tributari collegati alla omessa presentazione di dichiarazioni, la responsabilità può ricadere sull'amministratore di fatto come autore principale e sull'amministratore di diritto a titolo di concorso per omesso impedimento, a seconda della gestione effettiva.
  • Per difendere efficacemente una posizione simile conviene provare: a) concreta mancanza di competenze decisionali attribuite ai formali amministratori; b) atti positivi e tempestivi adottati per impedire le distrazioni; c) che le operazioni contestate sono state compiute nell'interesse esclusivo della società.
  • La prescrizione può determinare il non doversi procedere per alcuni capi, ma ciò non equivale ad una pronuncia di assoluzione; la strategia difensiva deve dunque considerare sia profili sostanziali che processuali (prescrizione, prova dell'elemento soggettivo, efficacia degli atti impeditivi).

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