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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 32609/2025 del 14/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'INPS ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva accolto la domanda di Sepic Desanka e aveva condannato l'Istituto al pagamento di €918,94 per ratei pensionistici maturati e non riscossi nell'anno 2001. L'INPS deduceva abuso del processo per presunto frazionamento della domanda e violazione dell'obbligo di riunificazione previsto dall'art. 20, commi 7-9, della legge n. 133/2008; richiamava precedenti decisioni (tra cui Cass. 7698/2012) che avevano compensato le spese per frazionamento e sosteneva che la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile o improcedibile la domanda o, quanto meno, compensare le spese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS perché il ricorrente non ha indicato con precisione i precedenti giudizi necessari per consentire la verifica dell'identità di petitum e causa petendi e, di conseguenza, non ha posto la Corte in condizione di accertare l'abuso del processo o la mancata riunificazione. Il ricorso è stato dunque respinto per inammissibilità e l'INPS è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €1.100,00 per compensi professionali, €200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre accessori; rilevata la sussistenza degli estremi per il versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 20, commi 7, 8 e 9, legge n. 133 del 2008 (d.l. 112/2008 conv. legge 133/2008)

    Impone la riunificazione d'ufficio delle domande che frazionano un credito relativo al medesimo rapporto nelle controversie previdenziali; stabilisce la declaratoria di inammissibilità delle domande successive in mancanza di riunificazione e la possibilità di sospendere il giudizio e l'efficacia esecutiva dei titoli dando un termine per la riunificazione, con pena di improcedibilità.

  • art. 47 d.P.R. 639 del 1970

    Norma richiamata dall'INPS in tema di decadenza (eccezione prospettata), ma la Corte di merito ha ritenuto l'eccezione infondata ritenendo che la decadenza potesse applicarsi solo successivamente in relazione alla rimodulazione introdotta dalla successiva normativa.

  • art. 38, comma 4, d.l. 98/2011 conv. legge 111/2011

    Norma menzionata per delimitare la decorrenza della possibile applicazione della decadenza: la Corte territoriale ha ritenuto che la disciplina modificata da tale norma opera a partire dalla sua entrata in vigore (17.7.2011).

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    Richiamati dall'INPS in relazione ai doveri generali di correttezza e buona fede nell'esercizio del processo; la Corte di Cassazione non ha ritenuto provata la violazione di tali principi per mancata indicazione dei precedenti giudizi.

  • art. 88 c.p.c.

    Norma sul "fatto nuovo" e sull'ambito della riassunzione/nuovo giudizio richiamata dall'INPS nel contesto dell'abuso di frazionamento; la Corte ha ritenuto insufficiente l'istruzione offerta dall'INPS per accertare l'identità delle domande.

  • artt. 2 e 111 Cost.

    Richiamati dall'INPS con riferimento ai principi costituzionali del giusto processo e dell'effettività della tutela giurisdizionale; la Cassazione ha comunque deciso sull'inammissibilità formale senza accertamenti di merito su tali profili.

  • Cass. n. 7698 del 2012

    Precedente citato dall'INPS in cui la Corte di Cassazione aveva compensato le spese per un ritenuto frazionamento delle domande; la Corte territoriale aveva richiamato tale precedente ma la Cassazione nella presente decisione ha ritenuto che l'INPS non abbia meglio specificato i precedenti necessari per applicare analoghi criteri.

  • Cass. S.U. n. 23726 del 2007 e Cass. n. 28286 del 2011

    Precedenti di Sezioni Unite invocati dall'INPS riguardo ai criteri di identificazione delle domande e all'abuso del processo per frazionamento; la Corte ricorda tali precedenti ma nega accoglimento del ricorso per carenza istruttoria del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Prevede l'ulteriore obbligo contributivo per il ricorrente nel caso in cui sussistano i presupposti; la Corte accerta la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato da parte dell'INPS.

Massime di principio

  • La norma sull'obbligo di riunificazione (art.20, commi 7-9, legge n.133/2008) mira a evitare il frazionamento di crediti riferiti allo stesso rapporto: se più giudizi riguardano lo stesso petitum devono essere riuniti d'ufficio o le successive domande possono essere dichiarate inammissibili o improcedibili.
  • Chi eccepisce l'abuso del tentativo di frazionamento (es. Istituto resistente) ha l'onere di indicare con precisione i precedenti giudizi rilevanti, fornendo elementi che consentano al giudice di verificare l'identità di petitum e causa petendi; la mancata indicazione rende difficoltosa la verifica e può determinare il rigetto dell'eccezione.
  • Il giudice ha poteri d'ufficio per la riunificazione e può sospendere il giudizio o dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità delle domande successive nel caso di mancata riunificazione nei termini fissati.
  • La mera esistenza di precedenti giudizi sulla stessa materia non è automaticamente sufficiente a sanzionare l'abuso: occorre provare che gli elementi di fatto e di diritto erano identici e che la pretesa avrebbe potuto essere proposta nei procedimenti precedenti.
  • In presenza di frazionamento non automaticamente sussiste la condanna alle spese: le corti possono compensare o liquidare le spese in base alle circostanze concrete e alla condotta delle parti; tuttavia la parte che solleva il vizio deve darne prova puntuale.
  • Prima di proporre ricorsi successivi o frazionati, le parti e i difensori dovrebbero verificare e documentare gli eventuali precedenti, valutare la necessità di riunificazione e, se del caso, chiedere la riunione o allegare la motivazione che giustifica il nuovo giudizio per evitare l'inammissibilità.
  • In sede di impugnazione in Cassazione è cruciale illustrare con precisione i fatti processuali e i precedenti decisionali su cui si fonda il motivo: l'omissione di tali dati può determinare l'inammissibilità del ricorso anche quando l'eccezione sia rilevante sul piano giuridico.

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