Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 17 del 25-1-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, dal 1 gennaio 1997, i promotori finanziari iscritti all’albo CONSOB e operanti come agenti o mandatari sono soggetti all’assicurazione obbligatoria degli esercenti attività commerciali, con alcune precisazioni su abitualità, prevalenza e casi di consulenza. Sono inoltre disciplinati l’estensione ai collaboratori familiari, la possibilità di riscatto del praticantato e la facoltà di regolarizzare, senza sanzioni né interessi, i contributi relativi al periodo 1992-1996 per chi abbia una posizione assicurativa anteriore al 1992. La circolare indica termini, modalità di domanda, gestione delle iscrizioni e moduli allegati, rinviando a successive istruzioni per gli aspetti contabili e per la rateazione.

Iscrizione dei promotori finanziari alla gestione commercianti, riscatto praticantato e versamento contributi 1992-1996

Promotori finanziari: iscrizione alla gestione commercianti e regolarizzazione contributiva

La circolare interviene in attuazione dell’articolo 1, commi 196-200, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, chiarendo il regime previdenziale dei promotori finanziari iscritti all’albo CONSOB e, per alcuni profili, dei loro collaboratori familiari. L’obiettivo è definire l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, disciplinare la copertura contributiva per il periodo 1992-1996 e chiarire la possibilità di riscatto del praticantato.

Quadro normativo di riferimento

Il comma 196 dell’articolo 1 della legge n. 662/1996 stabilisce che, dal 1 gennaio 1997, i soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 5 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che operano come agenti o mandatari, sono iscritti all’assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti degli esercenti attività commerciali, con istituzione di apposita evidenza contabile presso la gestione di cui all’articolo 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88. La disposizione risolve il problema dell’assoggettabilità previdenziale dei promotori finanziari, già emerso dopo la legge n. 1/1991, che aveva istituito il relativo albo CONSOB.

Campo di applicazione della nuova disciplina

La circolare richiama le definizioni contenute nella legge n. 1/1991 e nel decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415:

  • è promotore di servizi finanziari chi, come dipendente, agente o mandatario, promuove per conto e nell’interesse di una SIM la conclusione di contratti aventi a oggetto la raccolta del pubblico risparmio;
  • l’attività deve avere carattere di professionalità;
  • l’attività può essere svolta nell’interesse di una sola società di intermediazione mobiliare;
  • l’attività deve essere esercitata in luogo diverso dalla sede sociale o secondaria dell’impresa;
  • l’attività può essere svolta solo se il soggetto è iscritto all’albo unico nazionale.

L’obbligo assicurativo sorge per tutti i promotori che operano come agenti o mandatari, purché l’attività sia svolta con carattere di abitualità e prevalenza, come richiesto anche dal comma 203 dell’articolo 1 della legge n. 662/1996. La circolare precisa che l’attività di promotore è compatibile con altre attività di lavoro subordinato o autonomo, ma l’iscrizione alla gestione commercianti è dovuta solo se l’attività di promotore è prevalente rispetto alle altre.

Caso del consulente che svolge anche attività di promotore

Un’attenzione particolare è dedicata al soggetto che, oltre all’attività di promotore, svolge anche quella di consulente. Se la consulenza è nettamente distinta dall’attività di promotore, essa può dar luogo all’iscrizione come professionista alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sempre che ricorrano le altre condizioni di legge. Se invece la consulenza è complementare e accessoria rispetto all’attività di promotore, tanto da integrare un’unica professionalità, il soggetto deve essere assicurato esclusivamente come promotore, sulla base della totalità dei redditi percepiti.

Decorrenza dell’iscrizione e modalità operative

La decorrenza dell’iscrizione alla gestione segue due regole principali:

  • dal 1 gennaio 1997 per coloro che, a tale data, erano già iscritti all’albo CONSOB;
  • dalla data di iscrizione all’albo CONSOB per coloro che iniziano l’attività dopo il 1 gennaio 1997.

I promotori devono iscriversi entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, presentando domanda corredata dalla documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti, presso gli sportelli polifunzionali previsti dalla legge 17 marzo 1993, n. 63. Può essere utilizzato il mod. ARCO 1. Le SAP devono attribuire il codice identificativo 65239; se la domanda è presentata con un diverso codice attività, la sede deve comunque sostituirlo con quello corretto. La circolare ribadisce inoltre che la data di inizio attività non può essere anteriore al 1 gennaio 1997. Le sedi devono riprodurre un numero sufficiente di copie del mod. ARCO 1 da mettere a disposizione degli interessati.

Collaboratori familiari

Il comma 197 estende l’ambito applicativo anche a coloro che collaborano con i promotori finanziari in qualità di collaboratori familiari ai sensi dell’articolo 230-bis c.c. In base al comma 206, sono compresi nell’obbligo assicurativo i parenti e gli affini entro il terzo grado. La circolare precisa che non è necessario che sia stata formalmente costituita un’impresa familiare: è sufficiente che il familiare partecipi con carattere di abitualità e prevalenza all’attività professionale del promotore.

La domanda di iscrizione del collaboratore è presentata dal promotore, che è responsabile del versamento dei contributi dovuti per il collaboratore stesso.

Praticanti promotori finanziari e riscatto del praticantato

Il comma 198 riconosce ai soggetti che svolgono attività in qualità di praticanti promotori finanziari, ai sensi dell’articolo 8 del regolamento CONSOB n. 5388/91, la possibilità di riscattare gli anni di praticantato all’atto dell’iscrizione all’INPS, secondo modalità da definire con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, nel rispetto del principio di corrispettività. La circolare segnala però che il regolamento CONSOB è in corso di rinnovo e che il decreto ministeriale non è ancora stato emanato; pertanto, l’Istituto si riserva di fornire ulteriori istruzioni.

Copertura contributiva del periodo 1 gennaio 1992 - 31 dicembre 1996

Il comma 199 disciplina la possibilità di coprire, mediante versamento contributivo, il periodo compreso tra il 1 gennaio 1992 e il 31 dicembre 1996 per i soggetti di cui ai commi 196 e 197 che vantano una posizione contributiva presso l’INPS anteriore al 1992. La regolarizzazione riguarda i periodi in cui è stata effettivamente svolta l’attività prevista dalla norma.

La disciplina prevede che:

  • i contributi non siano gravati da sanzioni o interessi;
  • sia ammessa la rateizzazione fino a 36 rate mensili;
  • in caso di richiesta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, si applichi l’interesse dell’8% annuo.

La facoltà deve essere esercitata entro il 1 aprile 1997 dai promotori finanziari che vantino una posizione contributiva in qualunque forma assicurativa gestita dall’Istituto. Il periodo copribile è quello di effettivo esercizio dell’attività di promotore finanziario con iscrizione all’albo CONSOB nel quinquennio considerato; la regolarizzazione può anche essere richiesta per periodi inferiori a quelli di effettiva attività. Per i collaboratori familiari, la domanda deve essere presentata dal titolare, che deve attestare l’effettiva prestazione dell’opera con abitualità e prevalenza.

Modalità di domanda e pagamento

La domanda di versamento dei contributi pregressi può essere redatta in forma libera, ma la circolare allega modelli predisposti per semplificare gli adempimenti:

  • allegato 1 per i titolari;
  • allegato 2 per i collaboratori.

Le SAP devono duplicare e distribuire i moduli a chi ne faccia richiesta. La domanda di pagamento rateale deve essere presentata entro il 1 aprile 1997. Il pagamento deve avvenire in unica soluzione entro 60 giorni dalla richiesta dell’Istituto; se si sceglie la rateazione, entro lo stesso termine deve essere versata la prima rata. La circolare rinvia a successive istruzioni per le modalità di concessione della rateazione e per l’accredito dei versamenti sulla posizione assicurativa.

Contributi già versati prima del 31 dicembre 1996

Il comma 200 prevede che i contributi comunque versati per periodi precedenti il 31 dicembre 1996 alla gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali devono essere imputati all’evidenza contabile istituita in attuazione del comma 196. Anche su questo aspetto la circolare rinvia a ulteriori istruzioni applicative.

Indicazioni finali e diffusione

La circolare annuncia che con successivo provvedimento saranno fornite le istruzioni necessarie sugli adempimenti contabili. Inoltre, il contenuto della comunicazione deve essere portato a conoscenza degli interessati, delle organizzazioni di categoria e dei consulenti del lavoro tramite i consueti canali informativi.

Punti principali

Ambito di applicazione e iscrizione obbligatoria

Dal 1 gennaio 1997 i soggetti iscritti all’albo CONSOB dei promotori finanziari, che operano in veste di agenti o mandatari, sono iscritti alla gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali. L’obbligo sorge per i promotori che svolgono l’attività con carattere di abitualità e prevalenza, a prescindere dalla compatibilità con altre attività di lavoro subordinato o autonomo. Se l’attività di consulente è distinta da quella di promotore, può configurarsi l’iscrizione alla gestione separata; se invece è complementare e accessoria, il soggetto resta assicurato come promotore sulla totalità dei redditi.

Decorrenza e adempimenti di iscrizione alla gestione

Per chi era già iscritto all’albo CONSOB al 1 gennaio 1997, l’iscrizione decorre da tale data; per chi inizia l’attività dopo il 1 gennaio 1997, decorre dalla data di iscrizione all’albo. La domanda va presentata entro 30 giorni dall’inizio dell’attività agli sportelli polifunzionali, utilizzando anche il mod. ARCO 1. Le SAP devono contrassegnare i soggetti con il codice identificativo 65239; se la domanda arriva con un diverso codice attività, la sede deve attribuire quello corretto. La data di inizio attività non può essere anteriore al 1 gennaio 1997.

Collaboratori familiari

Sono inclusi nell’obbligo assicurativo anche i collaboratori familiari che cooperano con il promotore ai sensi dell’articolo 230-bis c.c., compresi parenti e affini entro il terzo grado. Non è necessario che sia costituita un’impresa familiare: è sufficiente che il familiare partecipi con abitualità e prevalenza all’attività del promotore. La domanda di iscrizione del collaboratore è presentata dal promotore, che risponde anche del pagamento dei contributi dovuti per il collaboratore stesso.

Riscatto del praticantato

Il comma 198 consente ai praticanti promotori finanziari, al momento dell’iscrizione all’INPS, di riscattare gli anni di praticantato secondo modalità che dovranno essere definite con decreto ministeriale. La circolare precisa che il regolamento CONSOB è in rinnovo e che il decreto attuativo non è ancora stato emanato; pertanto, sulle modalità operative viene riservata successiva istruzione.

Copertura contributiva del periodo 1992-1996

I soggetti con posizione contributiva INPS anteriore al 1992 possono versare i contributi relativi ai periodi compresi tra il 1 gennaio 1992 e il 31 dicembre 1996 in cui hanno svolto l’attività di promotore finanziario o di collaboratore familiare. La regolarizzazione è senza sanzioni e interessi; è possibile il pagamento rateale fino a 36 rate mensili con interesse annuo dell’8% se la richiesta è presentata entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge. Il termine per esercitare la facoltà è il 1 aprile 1997; il pagamento in unica soluzione deve avvenire entro 60 giorni dalla richiesta dell’Istituto, oppure, in caso di rateazione, entro tale termine va pagata la prima rata.

Importo dei contributi e moduli

I contributi da versare sono quelli dovuti alla gestione commercianti per i singoli periodi oggetto di regolarizzazione, in relazione ai redditi conseguiti e alle aliquote vigenti nei periodi stessi, nel rispetto di minimali e massimali. La domanda può essere presentata in forma libera, ma sono allegati moduli specifici per titolari e collaboratori, da duplicare e distribuire a richiesta. Per i collaboratori familiari la richiesta è presentata dal titolare, che deve attestare l’effettiva prestazione con abitualità e prevalenza.

Contributi già versati per periodi antecedenti al 31 dicembre 1996

I contributi comunque versati per periodi anteriori al 31 dicembre 1996 alla gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali devono essere imputati all’evidenza contabile istituita ai sensi del comma 196. La circolare rinvia a successive istruzioni per gli aspetti contabili e per le modalità applicative della rateazione e dell’accredito dei pagamenti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.