Circolare numero 19 del 27-1-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la disciplina introdotta dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il recupero delle somme indebitamente percepite a titolo di pensioni, trattamenti di famiglia, rendite e pensioni di guerra riferite a periodi anteriori al 1996. Vengono richiamati i limiti di reddito e di recupero, le modalità di trattenuta e rateazione, l’esclusione degli eredi, nonché l’ipotesi di dolo. In attesa delle istruzioni ministeriali e dell’aggiornamento delle procedure interne, le Sedi sono invitate a sospendere l’invio di specifici modelli e a non richiedere, per il momento, il Mod. RED INT/95.
Recupero indebiti su pensioni e prestazioni anteriori al 1 gennaio 1996
Recupero degli indebiti su prestazioni pensionistiche e pensioni di guerra anteriori al 1996
La circolare richiama la disciplina speciale introdotta dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di recupero delle somme indebitamente percepite per prestazioni previdenziali riferite a periodi anteriori al 1 gennaio 1996. L’intervento mira a uniformare il comportamento delle strutture periferiche in attesa di ulteriori istruzioni ministeriali e dell’aggiornamento delle procedure informatiche e amministrative interne.
Ambito di applicazione della normativa
Le disposizioni richiamate riguardano i soggetti che hanno percepito indebitamente:
- prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche;
- trattamenti di famiglia;
- rendite, anche se liquidate in capitale;
- pensioni di guerra e assegni accessori alle medesime.
Per le prestazioni di cui ai commi 260 e 261, il riferimento temporale è ai periodi anteriori al 1 gennaio 1996; per le pensioni di guerra, il comma 264 estende la disciplina ai periodi anteriori al 1 novembre 1996.
Limiti reddituali e recupero parziale dell’indebito
Il comma 260 della legge n. 662/1996 prevede che non si proceda al recupero quando il beneficiario abbia conseguito, per l’anno 1995, un reddito personale imponibile IRPEF pari o inferiore a lire 16 milioni.
Il comma 261 disciplina invece il caso di reddito personale imponibile IRPEF 1995 superiore a lire 16 milioni: in tale ipotesi, il recupero non viene effettuato nei limiti di un quarto dell’importo indebitamente riscosso.
Modalità di recupero
Il comma 262 stabilisce che il recupero sia effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione, nel limite massimo di un quinto della prestazione.
L’eventuale importo residuo deve essere recuperato ratealmente, senza interessi, entro il limite di 24 mesi. La circolare precisa però che tale limite può essere superato se necessario a garantire che la trattenuta non ecceda il quinto della pensione.
Esclusione degli eredi
Il comma 263 esclude espressamente che il recupero dell’indebito si estenda agli eredi del pensionato. La regola vale anche per le fattispecie richiamate dal comma 264, nei limiti in cui tale comma richiama le disposizioni dei commi 260, 261 e 263.
Pensioni di guerra e provvedimenti già adottati
Il comma 264 estende la disciplina agli indebiti relativi a pensioni di guerra e a assegni accessori alle medesime, per periodi anteriori al 1 novembre 1996. La circolare segnala che la norma detta anche criteri specifici per:
- i provvedimenti di revoca già emanati alla data di entrata in vigore della legge sulla base della disciplina previgente;
- i provvedimenti di recupero già in corso;
- la rateazione del recupero.
Ipotesi di dolo
Il comma 265 prevede che, se viene riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito trattamenti INPS, INAIL o pensionistici di guerra, il recupero di cui ai commi 260, 261 e 264 debba essere eseguito sull’intera somma, senza applicazione dei limiti ordinari previsti dalla disciplina speciale.
Indicazioni operative per le Sedi
Il Ministero del Lavoro si riserva di definire i criteri applicativi della normativa, con particolare riguardo a:
- individuazione delle situazioni in cui sussiste il dolo;
- individuazione dei redditi da considerare ai fini del limite di lire 16 milioni;
- modalità di rateazione del recupero sulla pensione.
In attesa di successive istruzioni, le Sedi sono invitate a sospendere l’invio ai pensionati del Mod. RED INT/95.
Utilizzo dei dati disponibili e sospensione delle comunicazioni di recupero
La circolare precisa inoltre che non è necessario richiedere la dichiarazione reddituale del pensionato quando, sulla base dei dati già presenti agli atti dell’Istituto relativi ai redditi del 1995, risulti presumibile il superamento del limite di lire 16 milioni.
Infine, per gli indebiti riferiti a periodi anteriori al 1996, le Sedi devono astenersi, in attesa dell’aggiornamento della procedura di recupero crediti per prestazioni, dall’inviare ai pensionati le comunicazioni Mod. REC/AUT 1 e REC/AUT 1-bis nel testo attuale.
Punti principali
Ambito della disciplina sugli indebiti anteriori al 1996
La legge n. 662/1996, ai commi da 260 a 265 dell’art. 1, introduce regole speciali per il recupero delle somme indebitamente percepite per prestazioni riferite a periodi anteriori al 1 gennaio 1996. La disciplina riguarda prestazioni pensionistiche, quote di prestazioni pensionistiche, trattamenti di famiglia e rendite, anche se liquidate in capitale, a carico di enti pubblici di previdenza obbligatoria.
Limiti di reddito e misura dell’indebito non recuperabile
Per i soggetti percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l’anno 1995 pari o inferiore a lire 16 milioni, non si procede al recupero dell’indebito. Se il reddito personale imponibile IRPEF per il 1995 supera lire 16 milioni, il recupero non è effettuato nei limiti di un quarto dell’importo riscosso indebitamente.
Modalità di recupero e rateazione
Il comma 262 prevede che il recupero avvenga mediante trattenuta diretta sulla pensione, entro il limite massimo di un quinto. L’eventuale importo residuo deve essere recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di 24 mesi; tale limite può essere superato quando necessario per garantire che la trattenuta non ecceda il quinto della pensione.
Esclusione del recupero nei confronti degli eredi
Il comma 263 stabilisce che il recupero dell’indebito non si estende agli eredi del pensionato.
Pensioni di guerra e assegni accessori
Il comma 264 estende le regole dei commi 260, 261 e 263 ai soggetti che hanno percepito indebitamente somme a titolo di pensioni di guerra o di assegni accessori alle medesime per periodi anteriori al 1 novembre 1996. La circolare richiama inoltre criteri particolari per i provvedimenti di revoca già emanati alla data di entrata in vigore della legge, per i recuperi in corso e per la rateazione.
Ipotesi di dolo
Il comma 265 prevede che, qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito trattamenti INPS, INAIL e pensionistici di guerra, il recupero previsto dai commi 260, 261 e 264 venga eseguito sull’intera somma.
Indicazioni operative in attesa di istruzioni ministeriali
Il Ministero del Lavoro si riserva di definire i criteri applicativi della normativa, in particolare per la verifica del dolo, per l’individuazione dei redditi da considerare ai fini del limite di lire 16 milioni e per le modalità di rateazione della trattenuta sulla pensione. La circolare dispone quindi di soprassedere, per il momento, dall’invio ai pensionati del Mod. RED INT/95.
Utilizzo dei dati già disponibili e sospensione di alcune comunicazioni
Viene precisato che non è necessario acquisire la dichiarazione reddituale del pensionato quando, sulla base dei dati già presenti agli atti dell’Istituto relativi ai redditi 1995, risulti presumibilmente superato il limite di lire 16 milioni. Inoltre, in attesa dell’aggiornamento della procedura di recupero crediti per prestazioni, le Sedi devono astenersi dall’inviare le comunicazioni Mod. REC/AUT 1 e REC/AUT 1-bis nel testo vigente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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