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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16933/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto contro la decisione della Corte d'appello che aveva già provveduto sulla dosimetria della pena. Il ricorrente articola tre motivi, tutti ricondotti a una critica alla quantificazione del trattamento sanzionatorio: lamenta, in particolare, il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 416-bis.1, comma 3, c.p. nella sua massima estensione e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva che tali censure sono reiterative, aspecifiche e non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva già analizzato la quantificazione della pena, anche con riguardo alla disciplina della continuazione e all'assenza di elementi idonei a giustificare le attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione ribadisce che non è consentita in sede di legittimità una richiesta di nuova valutazione della congruità della pena quando la determinazione non sia arbitraria o illogica e sia sorretta da motivazione sufficiente; inoltre, il giudice della pena non è tenuto a un'analitica enunciazione di tutti gli elementi considerati, potendo indicare quelli determinanti.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 c.p.

    richiamato come base della richiesta di riconoscimento dell'attenuante nella sua massima estensione; la Corte rileva che la censura sul punto è aspecifica e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 132 c.p.

    richiamato insieme all'art. 133 c.p. quale parametro della graduazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    richiamato insieme all'art. 132 c.p. quale parametro della graduazione della pena.

  • art. 616 c.p.p.

    implica la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione il motivo che si limiti a contestare in modo generico o reiterativo la dosimetria della pena senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La specificità del motivo richiede la correlazione tra le ragioni poste a fondamento della decisione e le censure dedotte nel ricorso; la mera indeterminatezza o la mancata confutazione della ratio decidendi rendono il motivo aspecifico.
  • La graduazione della pena, inclusa la scelta della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti, è sindacabile in cassazione solo se frutto di arbitrio, illogicità manifesta o motivazione insufficiente.
  • Il giudice di merito, nel determinare la pena, non è tenuto a esporre analiticamente tutti gli elementi considerati, essendo sufficiente l'indicazione di quelli decisivi per la soluzione adottata.
  • La doglianza sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche o della più ampia estensione di un'attenuante speciale non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito, se la sentenza impugnata contiene una motivazione congrua e non illogica.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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