Cassazione Penale, Ordinanza n. 16933/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto contro la decisione della Corte d'appello che aveva già provveduto sulla dosimetria della pena. Il ricorrente articola tre motivi, tutti ricondotti a una critica alla quantificazione del trattamento sanzionatorio: lamenta, in particolare, il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 416-bis.1, comma 3, c.p. nella sua massima estensione e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva che tali censure sono reiterative, aspecifiche e non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva già analizzato la quantificazione della pena, anche con riguardo alla disciplina della continuazione e all'assenza di elementi idonei a giustificare le attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione ribadisce che non è consentita in sede di legittimità una richiesta di nuova valutazione della congruità della pena quando la determinazione non sia arbitraria o illogica e sia sorretta da motivazione sufficiente; inoltre, il giudice della pena non è tenuto a un'analitica enunciazione di tutti gli elementi considerati, potendo indicare quelli determinanti.
Norme richiamate
art. 416-bis.1 c.p.
richiamato come base della richiesta di riconoscimento dell'attenuante nella sua massima estensione; la Corte rileva che la censura sul punto è aspecifica e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 132 c.p.
richiamato insieme all'art. 133 c.p. quale parametro della graduazione della pena.
art. 133 c.p.
richiamato insieme all'art. 132 c.p. quale parametro della graduazione della pena.
art. 616 c.p.p.
implica la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione il motivo che si limiti a contestare in modo generico o reiterativo la dosimetria della pena senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La specificità del motivo richiede la correlazione tra le ragioni poste a fondamento della decisione e le censure dedotte nel ricorso; la mera indeterminatezza o la mancata confutazione della ratio decidendi rendono il motivo aspecifico.
- La graduazione della pena, inclusa la scelta della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti, è sindacabile in cassazione solo se frutto di arbitrio, illogicità manifesta o motivazione insufficiente.
- Il giudice di merito, nel determinare la pena, non è tenuto a esporre analiticamente tutti gli elementi considerati, essendo sufficiente l'indicazione di quelli decisivi per la soluzione adottata.
- La doglianza sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche o della più ampia estensione di un'attenuante speciale non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito, se la sentenza impugnata contiene una motivazione congrua e non illogica.
Come è indicizzato
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