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Ordinanza

Ordinanza n. 97/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio con conducente n. -OMISSIS-, n. 21, emesso dal Dirigente del SUAP del Comune di -OMISSIS- il 27.10.2025 e notificato in data 4.11.2025; - della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo volto alla revoca della predetta autorizzazione, emessa il 17.09.2025, -OMISSIS- e notificata il 23.09.2025; - di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o conseguenziale; nonché per la condanna del Comune di -OMISSIS- a risarcire la ricorrente per il danno ingiusto cagionato dall’illegittima adozione del provvedimento di revoca, riservandosi di quantificare il danno in corso di causa.

Giustizia amministrativa202600123

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio con conducente, nonché comunicazione di avvio del relativo procedimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio con conducente e la comunicazione di avvio del procedimento, deducendo l’illegittimità della revoca e chiedendo anche il risarcimento dei danni. In particolare, ha invocato l’art. 7, comma 2, della legge n. 21/1992, sostenendo verosimilmente la possibilità di conferire la licenza a un organismo collettivo, nonché la violazione dell’obbligo di motivazione e del principio di autovincolo rispetto all’art. 27 del regolamento comunale sul servizio di autonoleggio con conducente. Il provvedimento comunale era fondato sulla cessazione volontaria della soggettività giuridica dell’impresa individuale cui l’autorizzazione era stata rilasciata.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo, nei limiti della cognizione sommaria, insussistente il fumus boni iuris. Quanto all’art. 7, comma 2, della legge n. 21/1992, il Collegio ha ritenuto che la disposizione sembri presupporre la permanenza della titolarità della licenza in capo al soggetto che l’ha conseguita: il conferimento a una cooperativa o ad altro organismo del comma 1 non determina quindi, in questa fase, il venir meno della titolarità originaria, come confermato dal dato testuale secondo cui il conferente rientra in possesso della licenza in caso di recesso, decadenza o esclusione dall’organismo. È stata inoltre esclusa, in via cautelare, la sussistenza di un deficit motivazionale, poiché la revoca risultava fondata in modo dirimente sulla cessazione volontaria della soggettività giuridica dell’impresa individuale titolare dell’autorizzazione. È stata infine ritenuta non positivamente apprezzabile la censura relativa alla violazione dell’autovincolo, poiché l’art. 27 del regolamento comunale prevede la revoca anche per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità incompatibile con l’esercizio del servizio. Il difetto di fumus ha assorbito l’esame del periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 2, l. 21/1992

    conferimento della licenza ad uno degli organismi di cui al comma 1; il conferente rientra in possesso della licenza o dell’autorizzazione precedentemente conferita "in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi"

    In sede cautelare, la disposizione è stata interpretata nel senso che presuppone la permanenza della titolarità della licenza in capo al soggetto che l’ha conseguita, anche quando la licenza sia conferita a uno degli organismi indicati dalla norma.

  • art. 27 del Regolamento comunale per il servizio di autonoleggio con conducente

    È disposta la revoca dell’autorizzazione: […] g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l’esercizio del servizio

    La disposizione regolamentare è stata ritenuta compatibile, in via cautelare, con la revoca adottata per la cessazione volontaria della soggettività giuridica dell’impresa individuale titolare dell’autorizzazione.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare sulla quale il TAR ha pronunciato, respingendola per carenza di fumus boni iuris e ritenendo assorbito il periculum in mora.

Massime di principio

  • La disciplina del conferimento della licenza per il servizio di noleggio con conducente a una cooperativa o ad altro organismo collettivo presuppone, secondo l’interpretazione adottata in sede cautelare, la permanenza della titolarità della licenza in capo al soggetto originariamente autorizzato; il conferente rientra in possesso della licenza in caso di recesso, decadenza o esclusione dall’organismo.
  • La cessazione volontaria della soggettività giuridica dell’impresa individuale cui era stata rilasciata l’autorizzazione al noleggio con conducente può costituire, in astratto, presupposto dirimente per la revoca dell’autorizzazione e rende non ravvisabile un deficit motivazionale quando tale circostanza sia esplicitamente posta a fondamento del provvedimento.
  • Una clausola regolamentare che consente la revoca per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità incompatibile con l’esercizio del servizio può costituire base normativa per la revoca dell’autorizzazione, purché l’irregolarità sia effettivamente grave e adeguatamente motivata.
  • Nella fase cautelare, l’accertata carenza del fumus boni iuris consente di respingere l’istanza senza procedere all’esame del periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieTaxi e noleggio con conducenteTutela cautelare
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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