Sentenza del 03/02/2016 n. 2085 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale di Firenze, che aveva respinto i loro ricorsi contro un avviso di accertamento relativo all’imposta di registro e all’INVIM. Con il primo motivo hanno sostenuto che l’Ufficio non fosse legittimato a rettificare il valore dell’immobile, poiché l’atto riguardava una compravendita di cosa futura e il bene non era ancora venuto a esistenza al momento della registrazione. Con il secondo e il terzo motivo hanno contestato la motivazione dell’avviso di accertamento, ritenuta insufficiente perché fondata su una stima UTE priva dell’indicazione adeguata dei criteri comparativi utilizzati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare nel merito le censure. Il ricorso, proposto contro una sentenza pubblicata nell’aprile 2009, era soggetto all’art. 366-bis c.p.c. e avrebbe dovuto contenere, per ciascun motivo, uno specifico quesito di diritto e, per il motivo relativo al vizio di motivazione, un autonomo momento di sintesi o quesito di fatto. Tali requisiti mancavano completamente e non potevano essere sostituiti dall’illustrazione dei motivi. I ricorrenti sono stati inoltre condannati a rimborsare all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 1472 c.c.
La norma è stata invocata dai ricorrenti in relazione alla vendita di cosa futura e alla pretesa impossibilità per l’Amministrazione di accertare il maggior valore del bene prima della sua venuta a esistenza. La Corte, tuttavia, non ha esaminato questa questione nel merito, avendo dichiarato il ricorso inammissibile.
D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52
Le disposizioni sono state richiamate per contestare i presupposti e la motivazione dell’avviso di accertamento ai fini dell’imposta di registro, in particolare il ricorso a una stima UTE. Anche tali censure non sono state esaminate nel merito.
Art. 366-bis c.p.c.
La formulazione del quesito deve avvenire "a pena di inammissibilità".
Per i ricorsi soggetti alla disciplina temporale dell’art. 366-bis c.p.c., ciascun motivo fondato su violazioni di legge doveva concludersi con un quesito di diritto contenente i fatti rilevanti, la regola applicata dal giudice e quella ritenuta corretta dal ricorrente. Per il vizio di motivazione era necessario un autonomo momento di sintesi del fatto controverso e delle ragioni dell’insufficienza o contraddittorietà della motivazione. La loro mancanza comportava l’inammissibilità del ricorso.
Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Le censure sono state prospettate come violazione o falsa applicazione di legge e come vizio di motivazione. La Corte ha ribadito che tali motivi, nel regime dell’art. 366-bis c.p.c., dovevano rispettare i distinti requisiti formali del quesito di diritto e del momento di sintesi.
Art. 378 c.p.c.
La norma è stata richiamata per il deposito della memoria dei ricorrenti. Il deposito della memoria non ha sanato la mancanza dei requisiti necessari del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il rispetto dei requisiti formali del ricorso è essenziale: se la legge applicabile ratione temporis richiede quesiti di diritto o momenti di sintesi, la loro omissione può determinare l’inammissibilità senza alcun esame delle questioni sostanziali.
- Il quesito di diritto non può essere sostituito dalla semplice esposizione del motivo: deve sintetizzare i fatti rilevanti, la regola applicata dal giudice e la diversa regola che si chiede alla Corte di applicare.
- Quando si denuncia un vizio di motivazione, occorre individuare autonomamente il fatto controverso, indicare la lacuna o contraddizione della motivazione e spiegare il nesso tra tale vizio e l’esito della causa.
- Una memoria successiva o una trattazione approfondita non possono normalmente sanare la mancanza originaria di requisiti imposti a pena di inammissibilità.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare preliminarmente la disciplina processuale applicabile alla data della sentenza impugnata e predisporre motivi specifici, autosufficienti e conformi ai requisiti formali richiesti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 3 feb 2016Sentenza del 03/02/2016 n. 608 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 3 feb 2016Sentenza del 03/02/2016 n. 635 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 3 feb 2016Sentenza del 03/02/2016 n. 988 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Sentenza · 3 feb 2016Sentenza del 03/02/2016 n. 993 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Sentenza · 3 feb 2016Sentenza del 03/02/2016 n. 997 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Sentenza · 3 feb 2016Sentenza del 03/02/2016 n. 1013 - Comm. Trib. Prov. Milano
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →