Cassazione Civile, Ordinanza n. 18975/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, rettificando reddito d'impresa, valore della produzione netta e volume d'affari di un esercizio di ristorazione/pizzeria e recuperando a tassazione IRPEF, IRAP e IVA. I maggiori ricavi erano stati determinati con il c.d. tovagliometro, metodo presuntivo fondato sulla correlazione tra numero di tovaglioli utilizzati e pasti consumati. Il contribuente aveva impugnato l'atto, ma CTP e CTR avevano respinto il ricorso/appello. In Cassazione il contribuente ha proposto cinque motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla scelta dell'Ufficio di utilizzare il tovagliometro anziché il bottigliometro e alla differenza di risultato tra i due metodi; (2) omesso esame circa l'erronea attribuzione al contribuente di dichiarazioni poste a base del verbale e dell'accertamento; (3) omesso esame circa la difformità dei parametri applicati per l'anno 2007 rispetto a quelli usati per il 2008 pur in presenza del medesimo verbale e dello stesso metodo; (4) violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. per mancanza di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni; (5) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., assumendo che la CTR avesse invertito l'onere della prova e non avesse considerato non contestate le circostanze dedotte dal contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi perché, in presenza di doppia conforme di merito, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. era deducibile solo nei limiti consentiti dall'art. 348-ter c.p.c., senza che il ricorrente avesse dimostrato la diversità delle rationes decidendi di primo e secondo grado. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, affermando la legittimità dell'accertamento induttivo fondato sul consumo dei tovaglioli quale fatto noto idoneo a far presumere il numero dei pasti, con previsione di una percentuale di sfrido. Ha considerato il quinto motivo in parte infondato e in parte inammissibile, perché non vi era stata inversione dell'onere della prova e la censura mirava in realtà a una rivalutazione del merito; inoltre, la dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c. non era stata proposta nei termini idonei al sindacato di legittimità. Il contribuente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente dimostri che le ragioni di fatto delle due decisioni di merito siano diverse.
art. 348-ter c.p.c.
In caso di doppia conforme, il ricorso per cassazione è limitato nei motivi proponibili e preclude il sindacato sul vizio motivazionale nei limiti richiamati dalla norma.
art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 600 del 1973
È legittimo l'accertamento induttivo del reddito fondato su presunzioni semplici, anche desunte dal consumo dei tovaglioli in un esercizio di ristorazione.
art. 2729 c.c.
La presunzione è valida se grave e precisa; la concordanza è richiesta solo nel caso di concorso di più elementi presuntivi e non è necessario che il fatto noto sia l'unica causa possibile del fatto ignoto.
art. 38, comma 3, D.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato per il principio secondo cui, in materia tributaria, le presunzioni possono fondare l'accertamento anche se gli indizi non sono necessariamente plurimi.
art. 54, comma 2, D.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato nel medesimo senso: l'accertamento IVA può essere sostenuto anche da un solo elemento presuntivo purché preciso e grave.
art. 2697 c.c.
La violazione dell'onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce l'onere a soggetto diverso da quello onerato; non ricorre quando si contesta la valutazione delle prove.
art. 115, comma 1, c.p.c.
L'accertamento della contestazione o non contestazione delle allegazioni rientra nel merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale risultante dalla sentenza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto dell'impugnazione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme di merito, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le due decisioni abbiano fondamenti fattuali diversi.
- L'accertamento induttivo in materia tributaria può legittimamente fondarsi su una presunzione semplice ricavata da un dato di comune esperienza, purché il fatto noto sia grave e preciso e consenta, secondo l'id quod plerumque accidit, di inferire il fatto ignoto.
- In ambito fiscale, la presunzione può derivare anche da un unico elemento indiziario, senza necessità di pluralità di indizi, se quell'elemento è di per sé idoneo a sorreggere il convincimento del giudice.
- Non è richiesta una correlazione necessaria ed esclusiva tra fatto noto e fatto ignoto: è sufficiente un nesso probabilistico serio e coerente con l'ordinario andamento delle cose.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice assegna l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando si censura l'apprezzamento delle prove e la sufficienza della prova contraria.
- La doglianza sulla non contestazione delle allegazioni di parte è sindacabile in cassazione solo nei limiti in cui emerga dalla motivazione della sentenza e non mediante rivalutazione diretta degli atti di causa.
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