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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04215/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (parte soccombente)

La controversia

I ricorrenti, già risultati vincitori nel precedente giudizio di cassazione definito con ordinanza n. 26172/2024, hanno chiesto la correzione dell'ordinanza nella parte relativa alle spese di lite. Sostenevano, da un lato, che nel dispositivo mancasse la menzione della distrazione delle spese in favore del difensore che aveva dichiarato di averle anticipate; dall'altro, che la liquidazione di euro 6.000 oltre accessori dovesse intendersi non in modo cumulativo, ma per ciascuna parte controricorrente, quindi con una attribuzione distinta per ogni resistente. La Corte ha ritenuto fondata solo la prima richiesta, mentre ha escluso che la seconda potesse essere accolta tramite correzione di errore materiale, perché tale domanda richiedeva in realtà una interpretazione del dispositivo e una modifica sostanziale del contenuto decisorio.

La decisione

La Corte ha disposto la correzione del dispositivo della precedente ordinanza n. 26172/2024 limitatamente alla parte in cui le spese liquidate devono essere attribuite al difensore che aveva dichiarato di averle anticipate. Ha invece rigettato ogni altra istanza, in particolare quella volta a far intendere la liquidazione delle spese come riferita separatamente a ciascuna parte controricorrente. La decisione non ha comportato statuizione sulle spese del procedimento di correzione per la natura della pronuncia.

Norme richiamate

  • art. 288 c.p.c.

    Richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla correzione del provvedimento.

  • art. 196-quinquies c.p.c.

    comma non completato nel testo

    Richiamato nel dispositivo finale per gli adempimenti di competenza della cancelleria, ma il testo disponibile è troncato e non consente ulteriore specificazione.

  • art. 391-bis c.p.c.

    La Corte ribadisce che il procedimento di correzione non può essere utilizzato per ottenere l'interpretazione o la specificazione del dispositivo di una sentenza della Cassazione, attività che esula sia dalla correzione materiale sia dalla revocazione.

Massime di principio

  • La correzione di errore materiale può essere utilizzata per emendare l'omissione della distrazione delle spese in favore del difensore che abbia dichiarato di averle anticipate, quando tale volontà sia desumibile dal contenuto del provvedimento e si tratti di mera rettifica del dispositivo.
  • Non può essere chiesta con il procedimento di correzione materiale la specificazione del dispositivo in senso interpretativo, come nel caso in cui si pretenda di stabilire se una liquidazione delle spese sia cumulativa o riferita separatamente a ciascuna parte.
  • L'attività di interpretazione o specificazione di una sentenza della Corte di cassazione non è ottenibile né tramite correzione di errore materiale né tramite revocazione ex art. 391-bis c.p.c.; se la pretesa della parte implica una modifica del significato decisorio del provvedimento, la domanda è inammissibile in tale sede.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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