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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8775/2024 del 28/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di ristoro economico ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen. per l'intero periodo di carcerazione (16/06/1997 - 30/11/2020). Il ricorrente denunciava condizioni detentive degradanti presso più istituti (Caltanissetta: cella fatiscente, isolamento, mancanza di luce e acqua; Palermo: assenza di luce e aria naturale; Roma Rebibbia: bagno non adeguatamente separato, assenza di acqua calda, water alla turca sotto la doccia, insufficiente aria; Tolmezzo: comando luce esterno alla cella) e la compromissione del diritto allo studio per la mancata fornitura gratuita dei testi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze attengano a valutazioni di merito e a vizi di motivazione non riconducibili a violazioni di legge suscettibili di sindacato in sede di legittimità. Il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva fornito motivazione puntuale e coerente: spazi pro capite superiori a 4 mq (7,5; 11; 14,5; 15,5 mq), bagno con fruizione riservata, doccia esterna con acqua calda, disponibilità di attività ricreative rifiutate dal condannato, possibilità alternativa di acquisire libri anche tramite la direzione del carcere. Nel complesso le carenze lamentate non sono state giudicate tali da integrare una violazione dell'art. 3 CEDU. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 35-ter ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354)

    Disciplina il ristoro economico per condizioni di detenzione contrarie all'art. 3 CEDU; la Corte richiede che la domanda sia fondata su elementi diversi dal semplice sovraffollamento e dimostri condizioni concretamente qualificabili come inumane o degradanti.

  • art. 3 CEDU

    La Corte ha interpretato che per integrare la violazione occorre gravità delle condizioni materiali; le carenze isolate o meno gravi non sono sufficienti a integrare la fattispecie quando il giudice di merito fornisce valutazione dettagliata e proporzionata.

  • art. 606, lett. b) cod. proc. pen.

    Limita il gravame in Cassazione alle violazioni di legge; il ricorso per questioni meramente di fatto o di valutazione del merito è inammissibile.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Imposta l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la Corte distingue tra motivazione inesistente o meramente apparente (azionabile in Cassazione) e motivazione adeguata che impedisce il sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto.

  • legge 4 agosto 1955, n. 848

    ratifica della Convenzione europea dei diritti dell'uomo

    Richiama l'efficacia interna della CEDU e la necessità di valutare le condizioni detentive rispetto agli standard dell'art. 3.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle ammende per il ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile, salvo ipotesi di esonero.

Massime di principio

  • In Cassazione i ricorsi contro decisioni sui ristori ex art. 35-ter sono ammessi solo per violazione di legge; le controversie di merito o la diversa valutazione dei fatti sono inammissibili.
  • Per ottenere un ristoro ex art. 35-ter è necessario dimostrare condizioni di detenzione di gravità sufficiente a integrare la nozione di trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'art. 3 CEDU, con elementi concreti e specifici diversi dal solo sovraffollamento.
  • La motivazione del giudice di merito deve avere requisiti minimi di coerenza e completezza; se ciò è assicurato, la Corte non riesamina le valutazioni di fatto.
  • Reclami su carenze strutturali o logistiche (es. luce, aria, acqua) richiedono prove precise (misurazioni degli spazi, documentazione fotografica, certificazioni sanitarie, verbali) per superare la presunzione di adeguatezza quando il giudice ha già valutato tali elementi.
  • L'esistenza di misure alternative o procedure (ad es. possibilità di acquistare libri tramite la direzione del carcere) può essere considerata idonea a escludere la violazione di diritti come quello allo studio, se effettivamente accessibili al detenuto.
  • Presentare un ricorso manifestamente riferibile al merito può comportare conseguenze economiche per il ricorrente (spese e ammende), quindi è opportuno verificare preventivamente la rilevanza di diritto delle censure.

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