Cassazione Civile, Ordinanza n. 41953/2021 del 30/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto opposto dall'Amministrazione finanziaria a un'istanza di rimborso proposta da una comproprietaria di terreni, poi coltivata anche dagli altri due comproprietari. L'istanza riguardava la prima rata dell'imposta sostitutiva versata per la rideterminazione del valore di alcuni terreni ai fini della tassazione delle plusvalenze. I contribuenti avevano sostenuto che, accortisi di un errore contenuto nella perizia giurata di stima, potevano non proseguire nei versamenti rateali e ottenere la restituzione di quanto già pagato. L'Agenzia ha ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 7 della l. n. 448/2001 e delle norme correlate, sostenendo che, una volta presentata la dichiarazione di avvalersi della rivalutazione e versata la prima rata, la fattispecie si perfeziona irrevocabilmente e non è ammesso il rimborso della somma già corrisposta; con il secondo ha dedotto difetto di interesse e di legittimazione dei due comproprietari che non avevano personalmente presentato la domanda di rimborso, né avevano il loro codice fiscale nella delega di pagamento, richiamando gli artt. 100 c.p.c. e 19 e 21 del d.lgs. n. 546/1992.
La decisione
La Corte ha rigettato il secondo motivo, ritenendo sussistenti interesse e legittimazione anche degli altri comproprietari a partecipare al giudizio, quantomeno come interventori adesivi dipendenti, perché parti sostanziali del rapporto impositivo e destinatari, sia pure mediati, dell'atto impugnato. Ha invece accolto il primo motivo, affermando che, in tema di rivalutazione dei terreni edificabili ex art. 7 l. n. 448/2001, il versamento della prima rata, insieme alla perizia giurata, determina il perfezionamento irreversibile della fattispecie tributaria, sicché il contribuente non può ottenere il rimborso di quanto versato per il solo fatto di aver deciso di non proseguire nel pagamento rateale. La sentenza della CTR è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, per i necessari accertamenti di fatto, compresa l'eventuale sussistenza e rilevanza dell'asserito errore nella perizia.
Norme richiamate
La libera opzione per la rideterminazione del valore dei terreni, una volta completate le condizioni previste dalla legge, si perfeziona in modo irreversibile e non consente il rimborso delle somme versate per mero ripensamento.
art. 2 d.l. n. 282/2002 convertito in l. n. 27/2003
Richiamato come norma di coordinamento della disciplina della rivalutazione dei terreni.
art. 11-quaterdecies d.l. n. 203/2005
Richiamato in combinazione con la disciplina della rivalutazione dei terreni.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
Usato per contestare interesse e legittimazione ad agire dei comproprietari.
artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992
Richiamati per contestare l'ammissibilità/legittimazione all'impugnazione dell'atto impositivo nel processo tributario.
Richiamato in relazione al pagamento del debito tributario da parte di uno dei comproprietari anche in nome proprio o come adempimento del terzo.
Richiamato come base della ripetizione dell'indebito oggettivo, ma esclusa nel caso concreto per il mancato fondamento dell'indebito.
Richiamato per l'errore essenziale riconoscibile, rilevante solo se effettivamente dimostrato.
Escluso quale via di rimborso quando la scelta agevolativa del contribuente è irrevocabile e non ricorre un errore rilevante.
Norma procedurale richiamata per la trattazione camerale non partecipata.
Massime di principio
- In materia di rivalutazione facoltativa dei terreni, la presentazione della dichiarazione di adesione e il pagamento della prima rata, unitamente alla perizia giurata, determinano il perfezionamento irreversibile della fattispecie agevolativa; il contribuente non può poi sottrarsi ai versamenti residui né chiedere il rimborso di quanto già corrisposto per un semplice ripensamento.
- La scelta di avvalersi di un regime agevolativo tributario esprime una manifestazione di volontà e non una mera dichiarazione di scienza: per essere revocata o emendata occorre un errore materiale, manifesto, riconoscibile ed essenziale, non un ripensamento successivo.
- Nel giudizio tributario, i comproprietari di un bene oggetto del rapporto d'imposta possono avere interesse e legittimazione a partecipare alla controversia anche se l'istanza di rimborso o il pagamento siano stati formalmente eseguiti da uno solo di essi, quando siano parti sostanziali del rapporto e destinatari, anche mediati, dell'atto impugnato.
- La domanda di rimborso per imposta versata in esecuzione di una scelta agevolativa non è fondata se viene meno solo la convenienza economica dell'opzione o se il contribuente tenta di usare la procedura di rimborso per rimettere in discussione una scelta ormai perfezionata.
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