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Sentenza

Sentenza n. 15168/2026 - Roma, Sezione 5T

per l'annullamento, previa sospensiva e previa adozione di ogni opportuna misura cautelare, - del provvedimento di cui alla mail del 14.1.2026 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Unità di missione per l’attuazione degli interventi del piano nazionale di ripresa e resilienza, con cui - relativamente alla domanda di partecipazione del 13.10.2025 presentata in relazione all’avviso pubblico indetto con i decreti direttoriali n. 3 dell’1.4.2025 e n. 49 dell’1.8.2025 per l’attuazione del “Progetto pilota sulle competenze Crescere Green” - “si rappresenta che la capienza delle risorse disponibili è stata saturata e, al momento, non vi è disponibilità per l’assegnazione di ulteriori risorse” e si subordina il finanziamento del progetto della ricorrente all’accertamento di eventuali “residui” e all’eventuale adozione di “decreti di disimpegno” all’esito delle “attività di controllo sulla rendicontazione”; - dell’elenco dei progetti ammessi a finanziamento in fase di riapertura dell’avviso pubblico e dei relativi soggetti attuatori, nella parte in cui non include il progetto presentato da Aps Formare il 13.10.2025; - di ogni altro atto al predetto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, compresi i decreti direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale - Unità di missione per l’attuazione degli interventi del piano nazionale di ripresa e resilienza n. 63 del 14.10.2025, n. 66 del 20.10.2025, n. 78 del 23.10.2025, n. 79 del 27.10.2025, n. 82 del 29.10.2025, n. 83 del 4.11.2025, n. 84 del 6.11.2025, n. 86 del 13.11.2025, n. 88 del 26.11.2025, n. 89 del 26.11.2025, n. 90 del 27.11.2025, n. 94 del 17.12.2025, n. 95 del 17.12.2025, n. 96 del 17.12.2025, n. 97 del 18.12.2025, n. 99 del 19.12.2025, n. 102 del 20.12.2025 e i relativi elenchi dei “progetti ammissibili al finanziamento”, nella parte in cui non è incluso il progetto presentato dall’Associazione ricorrente con la domanda del 13.10.2025; i verbali della Commissione di Valutazione; eventuali ulteriori atti istruttori; i decreti direttoriali n. 49 dell’1.8.2025 e n. 64 del 14.10.2025, nonché le “Indicazioni operative” della II edizione dell’avviso, nella parte in cui si stabilisce il termine per la rendicontazione; eventuali provvedimenti di erogazione del finanziamento, conseguenti ai decreti direttoriali sopra elencati. Nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad essere ammessa al finanziamento richiesto con la domanda del 13.10.2025 e per la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, derivanti dagli illegittimi provvedimenti impugnati.

Giustizia amministrativa202602441

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Comunicazione ministeriale del 14 gennaio 2026 che subordinava il finanziamento del progetto all'eventuale disponibilità di risorse residue, nonché mancata inclusione del progetto nell'elenco dei finanziati

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (ente richiedente)

Prevale il privato

La controversia

L'associazione ha impugnato la comunicazione con cui il Ministero aveva dichiarato saturate le risorse e rinviato l'eventuale finanziamento del progetto alla verifica di residui e all'adozione di decreti di disimpegno. Con un unico motivo ha dedotto violazione dell'art. 18-quinquies del d.l. 113/2024, della disciplina attuativa, dell'avviso pubblico e delle relative indicazioni operative, nonché dei principi di accelerazione, semplificazione, trasparenza, lealtà, buon andamento e correttezza; ha inoltre denunciato eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, erronea presupposizione e travisamento, difetto di istruttoria e insufficiente motivazione. In particolare, sosteneva che la domanda del 13 ottobre 2025 era stata presentata entro il termine allora vigente e che l'avviso non era stato chiuso con l'apposito provvedimento previsto, sicché l'esaurimento delle risorse non poteva giustificarne il mancato finanziamento. Aveva chiesto anche l'accertamento del diritto al finanziamento e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Nel corso del giudizio il Ministero ha riammesso in termini l'associazione, dopo valutazione positiva della domanda, e ha corrisposto l'importo rendicontato e ammesso, pari a euro 1.442.659,60; la ricorrente ha quindi chiesto la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, a seguito della riammissione della domanda e del pagamento di euro 1.442.659,60, la ricorrente ha conseguito il bene della vita perseguito. Ai fini della soccombenza virtuale e della liquidazione delle spese, il Collegio ha rilevato che la domanda era stata presentata il 13 ottobre 2025 entro il termine vigente e che l'avviso prevedeva la comunicazione dell'esaurimento delle risorse e della chiusura mediante un apposito provvedimento, mai adottato. La proroga del termine per presentare le domande al 15 novembre 2025 confermava inoltre che, alla data della domanda, l'avviso era ancora aperto. La valutazione positiva e l'ammissibilità dell'istanza risultavano confermate dal decreto ministeriale del 5 marzo 2026; l'amministrazione avrebbe pertanto dovuto assegnare tempestivamente le risorse. Il Ministero è stato condannato a rifondere le spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Alla camera di consiglio del 22 settembre 2026, il Collegio ha dato avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e la causa è stata trattenuta per la decisione.

    La controversia è stata definita in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • Quando un avviso pubblico stabilisce che l'esaurimento delle risorse e la conseguente chiusura devono essere comunicati con un apposito provvedimento, la mera affermazione dell'amministrazione circa la saturazione delle risorse non basta a dimostrare la chiusura dell'avviso in assenza di tale comunicazione.
  • Se il termine per presentare le domande è stato prorogato e l'avviso non è stato formalmente chiuso, una domanda presentata entro il termine vigente non può essere considerata successiva all'esaurimento delle risorse sulla sola base di una comunicazione non accompagnata dal provvedimento di chiusura previsto dall'avviso.
  • La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa la pretesa sostanziale dedotta e il ricorrente ottiene il bene della vita perseguito; la soccombenza virtuale può essere valutata ai fini della regolazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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