Sentenza del 21/06/2016 n. 3658 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRPEF - Risarcimento danni - Lucro cessante - Redditi diversi - Sussistenza - Risarcimento danno emergente - Tassabilità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione ha ritenuto che le somme non fossero imponibili ai fini IRPEF. Il risarcimento era stato corrisposto per compensare un danno all'immagine professionale, quindi per un danno emergente, e non per sostituire redditi non percepiti. Di conseguenza, non ricorreva il presupposto per qualificare tali somme come redditi diversi tassabili.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la tassabilità ai fini IRPEF delle somme corrisposte da un datore di lavoro a un dipendente nell'ambito di una conciliazione giudiziale. Occorreva stabilire se tali somme costituissero redditi diversi, in quanto sostitutive di mancati guadagni (lucro cessante), oppure se avessero natura meramente risarcitoria per un danno emergente, nella specie collegato alla lesione dell'immagine professionale del dipendente.
Norme richiamate
Articolo 67, comma 1, del T.U.I.R.
Le indennità percepite per il risarcimento dei danni costituiscono redditi diversi esclusivamente se destinate a sostituire mancati guadagni.
La norma si applica alle somme risarcitorie aventi funzione sostitutiva di redditi o guadagni perduti, qualificabili come lucro cessante. Non si applica invece alle somme destinate a reintegrare un danno emergente, che non costituiscono reddito imponibile.
Massime di principio
- Per determinare la tassabilità di un risarcimento non è sufficiente considerare la sua denominazione formale: occorre individuare la funzione concreta della somma.
- Il risarcimento per lucro cessante, cioè per redditi o guadagni non percepiti, tende a essere imponibile perché sostituisce un reddito.
- Il risarcimento per danno emergente, destinato a compensare una perdita patrimoniale o non patrimoniale, come il danno all'immagine professionale, non costituisce normalmente reddito imponibile.
- Negli accordi transattivi o nelle conciliazioni è importante che la causale e la documentazione identifichino chiaramente la natura risarcitoria e il danno compensato.
- In caso di somme con funzione mista, la tassazione dovrebbe essere valutata separando la parte riferibile al lucro cessante da quella riferibile al danno emergente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 21 giu 2016Sentenza del 21/06/2016 n. 159 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 21 giu 2016Sentenza del 21/06/2016 n. 215 - Comm. Trib. Prov. Como
- Sentenza · 21 giu 2016Sentenza del 21/06/2016 n. 218 - Comm. Trib. Prov. Como
- Sentenza · 21 giu 2016Sentenza del 21/06/2016 n. 320 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 21 giu 2016Sentenza del 21/06/2016 n. 387 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 21 giu 2016Sentenza del 21/06/2016 n. 389 - Comm. Trib. Prov. Savona
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →