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Sentenza

Sentenza del 15/03/2019 n. 7390 - Corte di Cassazione

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI Imposta dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea dopo il pagamento - Istanza di rimborso - Termine di decadenza - Decorrenza dal versamento - Contrasto con la giurisprudenza della Corte EDU - Esclusione - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente chiedeva il rimborso del 50% delle ritenute IRPEF applicate nel 2001 sull'incentivo all'esodo percepito al momento della cessazione del rapporto di lavoro, quando aveva meno di 55 anni. La richiesta si fondava sulla sentenza della Corte di Giustizia UE del 21 luglio 2005, causa C-207/04, che aveva dichiarato discriminatoria la disciplina dell'art. 19, comma 4-bis, del T.U.I.R., perché prevedeva soglie di età diverse per uomini e donne. Il contribuente sosteneva che il termine per chiedere il rimborso dovesse decorrere dalla pubblicazione della successiva pronuncia europea del 2008, e non dal versamento delle ritenute nel gennaio 2001.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il termine decadenziale di 48 mesi previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 decorre dalla data del versamento dell'imposta, anche quando l'imposta sia stata pagata in applicazione di una norma successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea. La tardività della domanda ha determinato il consolidamento del rapporto tributario e l'impossibilità di ottenere il rimborso. La Corte ha inoltre escluso che tale soluzione contrasti con la giurisprudenza della Corte EDU sul giusto processo e sul legittimo affidamento. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate, ma il ricorrente è stato dichiarato tenuto al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 602 del 1973, art. 38

    Il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi decorre dalla data del versamento.

    La norma si applica indipendentemente dalla ragione per cui l'imposta risulti non dovuta, inclusi l'errata applicazione della legge, il contrasto con il diritto UE o l'intervento successivo di una norma retroattiva.

  • d.P.R. n. 917 del 1986, art. 19, comma 4-bis

    Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà.

    La disposizione prevedeva un trattamento fiscale agevolato differenziato per uomini e donne, successivamente ritenuto discriminatorio dalla Corte di Giustizia UE.

  • Direttiva 76/207/CEE

    È stata richiamata quale parametro europeo di parità di trattamento tra uomini e donne nei rapporti di lavoro; la disciplina italiana dell'incentivo all'esodo è stata ritenuta incompatibile con tale principio.

  • Art. 141, già art. 119, del Trattato UE

    È stato invocato come fondamento del principio di parità retributiva e di non discriminazione tra lavoratori uomini e donne.

  • d.l. n. 223 del 2006, art. 36, comma 23, convertito nella legge n. 248 del 2006

    Ha abrogato la disciplina differenziata, stabilendo tuttavia la prosecuzione della sua applicazione per determinati rapporti di lavoro cessati o accordi anteriori.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Prevede, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso principale.

  • Cass., Sezioni Unite, n. 13676 del 16 giugno 2014

    Ha stabilito che il termine per chiedere il rimborso di un'imposta incompatibile con il diritto UE decorre dal versamento e non dalla successiva pronuncia della Corte di Giustizia.

  • Corte di Giustizia CE, sentenza 17 novembre 1998, causa C-228/96, Fallimento Aprile s.r.l.

    Il diritto comunitario non vieta ad uno Stato membro di opporre un termine nazionale di decadenza alle azioni di rimborso di tributi percepiti in violazione di disposizioni comunitarie.

    I termini nazionali di decadenza sono ammissibili anche prima dell'adeguamento della normativa interna al diritto europeo, purché rispettino i principi di equivalenza ed effettività.

  • CEDU, art. 6, paragrafo 1

    Il richiamo al diritto di accesso effettivo a un giudice non impedisce l'applicazione di termini tributari di decadenza già decorrenti, soprattutto considerando l'ampia discrezionalità statale in materia fiscale.

Massime di principio

  • Quando si chiede il rimborso di un tributo ritenuto indebitamente pagato per contrasto con il diritto UE, il termine di decadenza previsto dalla legge fiscale decorre normalmente dal versamento e non dalla successiva sentenza europea che accerta l'incompatibilità.
  • La successiva dichiarazione di illegittimità o incompatibilità della norma fiscale non riapre, di regola, i termini per i rapporti già esauriti: se l'istanza di rimborso è tardiva, il diritto può considerarsi definitivamente precluso.
  • È opportuno presentare l'istanza di rimborso entro il termine previsto dalla specifica legge d'imposta, anche quando sia pendente o prevedibile una pronuncia della Corte costituzionale o della Corte di Giustizia.
  • La tutela del legittimo affidamento e del giusto processo non comporta generalmente la disapplicazione dei termini tributari, poiché la materia fiscale rientra nell'ampia sfera di discrezionalità degli Stati.
  • La verifica della tempestività deve essere effettuata sulla data effettiva del versamento o della ritenuta e sul termine stabilito dalla norma applicabile, senza attendere necessariamente chiarimenti giurisprudenziali successivi.

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