Sentenza del 03/07/2015 n. 6118 - Comm. Trib. Prov. Milano
Accertamento - Avviso - Contraddittorio preventivo - Assenza - Illegittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’accertamento IMU è stato ritenuto illegittimo per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo. Il Comune avrebbe dovuto consentire al contribuente di conoscere e discutere preventivamente gli elementi posti a fondamento della pretesa, in applicazione dei principi di collaborazione, buon andamento della Pubblica Amministrazione e tutela partecipativa.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell’accertamento IMU perché il Comune non aveva attivato alcuna forma di contraddittorio preventivo prima dell’emanazione dell’atto. La doglianza si fonda sulla violazione del principio generale di partecipazione procedimentale e collaborazione tra amministrazione e contribuente, nonché sull’esigenza di garantire un confronto effettivo prima della formazione della pretesa tributaria.
Norme richiamate
Art. 10 della legge n. 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente
La norma esprime il principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente, valorizzato come base del confronto preventivo e della correttezza dell’azione impositiva.
Art. 97 della Costituzione
Il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione è stato interpretato come comprensivo dell’obbligo di adottare un procedimento adeguato e partecipato, soprattutto quando il confronto preventivo può contribuire a una corretta determinazione della pretesa tributaria.
Principi dell’ordinamento dell’Unione europea in materia di contraddittorio
I principi europei sono richiamati a sostegno del diritto del contribuente a essere ascoltato prima dell’adozione di un atto lesivo, quale espressione dei diritti di difesa e della partecipazione procedimentale.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione adotta un atto tributario senza consentire al contribuente un confronto preventivo, l’atto può essere contestato per violazione del contraddittorio, soprattutto se tale confronto avrebbe potuto incidere sull’accertamento.
- Il principio di collaborazione previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente impone all’ente impositore di svolgere l’istruttoria in modo trasparente e partecipato, evitando decisioni basate su elementi mai previamente sottoposti al contribuente.
- La mancata instaurazione del contraddittorio non determina automaticamente l’illegittimità in ogni procedimento tributario: occorre verificare la disciplina applicabile, la natura dell’accertamento e l’effettiva incidenza del confronto preventivo secondo la normativa vigente.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe verificare se l’ente abbia inviato comunicazioni, richieste di chiarimenti o inviti al contraddittorio e, in caso contrario, dedurre tempestivamente tale omissione nel ricorso.
- L’obbligo di contraddittorio è collegato anche al buon andamento amministrativo: un procedimento partecipato consente di correggere errori, valutare documenti e prevenire contenziosi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 3 lug 2015Sentenza del 03/07/2015 n. 393 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 3 lug 2015Sentenza del 03/07/2015 n. 2968 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 3 lug 2015Sentenza del 03/07/2015 n. 2981 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 3 lug 2015Sentenza del 03/07/2015 n. 2983 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 3 lug 2015Sentenza del 03/07/2015 n. 2985 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 3 lug 2015Sentenza del 03/07/2015 n. 2991 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →