Ordinanza n. 7006/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - del D.M. n. 418/2025 - dei decreti ministeriali modificativi successivi - del D.M. n. 1115/2025 - degli atti applicativi universitari - dell’esclusione della ricorrente dalla graduatoria nazionale - di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale - nonché, ove occorra, il D.M. n. 557 del 04/08/2025 e le Linee guida del 20/10/2025, nonché ogni ulteriore atto attuativo richiamato su Universitaly e/o comunicato agli Atenei, connesso alla determinazione degli esiti, alla penalizzazione, ai criteri di graduatoria e allo scorrimento, nonché per l’ammissione con riserva al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti ministeriali e atti applicativi relativi alla determinazione degli esiti, alla penalizzazione, ai criteri di graduatoria e allo scorrimento per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, nonché esclusione dalla graduatoria nazionale
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il D.M. n. 418/2025, i successivi decreti modificativi, il D.M. n. 1115/2025, gli atti applicativi universitari, l'esclusione dalla graduatoria nazionale e gli ulteriori atti attuativi relativi agli esiti, alla penalizzazione, ai criteri di graduatoria e allo scorrimento, chiedendo anche l'ammissione con riserva al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia. Il Collegio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., due questioni pregiudiziali. In primo luogo, ha prospettato l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati, individuati nei candidati utilmente collocati in graduatoria, le cui posizioni sarebbero incise da un eventuale accoglimento. La ricorrente non avrebbe inoltre attivato un'istanza di accesso agli atti per individuare nominativi e recapiti dei controinteressati. In secondo luogo, il Collegio ha prospettato l'improcedibilità del ricorso per mancata tempestiva impugnazione della graduatoria definitiva pubblicata il 28 gennaio 2026. Il ricorso era rivolto anche contro una graduatoria pubblicata l'8 gennaio 2026, inserita in una sequenza procedimentale conclusasi con la graduatoria finale; la generica impugnazione degli atti conseguenti non sarebbe sufficiente a ricomprendere specificamente l'atto conclusivo della procedura.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha sottoposto alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., i seri dubbi concernenti l'ammissibilità per omessa notifica ai controinteressati e la procedibilità per mancata impugnazione della graduatoria definitiva. Ha assegnato alle parti dieci giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie su tali questioni e ha avvisato della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di sottoporre alle parti le questioni rilevate d'ufficio sulle quali intende fondare la decisione, assicurando il contraddittorio prima dell'eventuale definizione del giudizio.
art. 41, comma 2, c.p.a.
La notificazione del ricorso ad almeno uno dei controinteressati è considerata condizione di ammissibilità dell'azione e adempimento essenziale per la rituale instaurazione del contraddittorio.
art. 60 c.p.a.
Consente, all'esito del contraddittorio, la possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
Massime di principio
- Nelle impugnazioni di graduatorie concorsuali, devono essere considerati controinteressati necessari tutti i candidati utilmente collocati, quando l'eventuale accoglimento del ricorso possa incidere sulle loro posizioni; la mancata notifica ad almeno uno di essi può determinare l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a.
- Quando il ricorrente non conosca nominativi e recapiti dei controinteressati collocati in graduatoria, l'istanza di accesso agli atti costituisce uno strumento idoneo a consentirne l'individuazione; l'assenza di iniziative in tal senso può rilevare ai fini dell'ammissibilità del ricorso.
- Nelle procedure concorsuali articolate in più fasi, la graduatoria definitiva costituisce l'atto conclusivo idoneo a consolidare la posizione degli aspiranti. La mancata tempestiva impugnazione di tale atto può rendere improcedibile il ricorso proposto contro atti provvisori o endoprocedimentali, qualora l'annullamento di questi ultimi non possa più incidere sull'assetto definitivo della procedura.
- La generica impugnazione degli 'atti conseguenti' non sostituisce l'onere di impugnare specificamente e tempestivamente la graduatoria definitiva, quando questa rappresenti l'atto conclusivo della procedura e consolidi la lesione della posizione del candidato.
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