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Circolare

Circolare numero 23 del 10-02-2014

Importo dei contributi. Coefficienti di ripartizione.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica l’adeguamento, per il 2014, delle fasce retributive e dei contributi dovuti per i lavoratori domestici in base alla variazione ISTAT dell’1,10%. Fornisce inoltre chiarimenti sul contributo CUAF, sugli esoneri applicabili, sul contributo addizionale per i rapporti a termine e sulla sua restituzione in caso di trasformazione o riassunzione a tempo indeterminato. Sono riportate le tabelle con gli importi contributivi orari, i coefficienti di ripartizione e i principali riferimenti normativi.

Contributi 2014 per lavoratori domestici e chiarimenti sul contributo CUAF

Contributi 2014 per i lavoratori domestici e chiarimenti sul CUAF

La circolare definisce le nuove misure contributive per i lavoratori domestici applicabili dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, in seguito alla variazione ISTAT dell’1,10% dell’indice dei prezzi al consumo. Contestualmente chiarisce il regime del contributo CUAF, le regole sul contributo addizionale per i rapporti a termine e le modalità di rimborso in caso di trasformazione o riassunzione a tempo indeterminato.

Adeguamento delle fasce retributive

Sulla base della variazione ISTAT comunicata, vengono aggiornate le fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per il lavoro domestico nel 2014. La circolare distingue le aliquote e gli importi orari per lavoratori italiani e stranieri, con riferimento sia alla retribuzione effettiva sia a quella convenzionale, e prevede specifiche fasce:

  • fino a € 7,86;
  • oltre € 7,86 e fino a € 9,57;
  • oltre € 9,57. È inoltre prevista una fascia specifica per i rapporti con orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali.

Contributo CUAF ed esoneri applicabili

Il contributo CUAF è dovuto per tutti i rapporti di lavoro domestico, salvo due eccezioni indicate dalla circolare:

  • rapporto fra coniugi, ammesso solo se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento;
  • rapporto tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge. Restano inoltre in vigore gli esoneri già previsti dall’art. 120 della legge n. 388/2000, con decorrenza 1° febbraio 2001, e dall’art. 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005, con decorrenza 1° gennaio 2006. La circolare conferma che, per i datori soggetti al CUAF, continua ad applicarsi la minore aliquota contributiva ASpI, che incide sull’aliquota complessiva.

Contributo addizionale nei rapporti a tempo determinato

Per i rapporti di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale a carico del datore di lavoro previsto dall’art. 2, comma 28, della legge n. 92/2012, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. La circolare precisa che tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

Restituzione del contributo addizionale

A decorrere dal 1° gennaio 2014, in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, non opera più il limite delle ultime sei mensilità per la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale di cui all’art. 2, comma 30, della legge n. 92/2012. La restituzione è riconosciuta anche quando il datore di lavoro riassuma il lavoratore con contratto a tempo indeterminato entro sei mesi dalla cessazione del contratto a termine, ma il rimborso viene ridotto in misura corrispondente ai mesi intercorrenti tra la scadenza e l’assunzione a tempo indeterminato. Per il rimborso il datore di lavoro deve presentare domanda in via telematica, secondo le modalità già indicate nella circolare n. 170 del 30 dicembre 2011, tramite:

  • servizi web del portale INPS con PIN;
  • Contact Center Multicanale, al numero 803164 da rete fissa e 06164164 da cellulare;
  • intermediari dell’Istituto tramite i servizi telematici dedicati.

Importi contributivi e ripartizione delle aliquote

La circolare riporta le tabelle con gli importi del contributo orario per l’intero periodo 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2014, distinguendo:

  • regime senza contributo addizionale;
  • regime con contributo addizionale, applicabile ai rapporti a tempo non indeterminato. Per ciascun regime sono indicati gli importi comprensivi o meno della quota CUAF e la quota a carico del lavoratore, evidenziata tra parentesi. Sono inoltre riportati i coefficienti di ripartizione delle aliquote per i lavoratori domestici con CUAF e senza CUAF, con l’indicazione delle componenti contributive F.P.L.D., ASpI, CUAF, maternità, INAIL, contributo addizionale e Fondo garanzia TFR, nonché dei rispettivi totali.

Riferimenti normativi richiamati

La circolare richiama un ampio quadro normativo, tra cui:

  • l’art. 2 della legge n. 92/2012, che ha sostituito la DS con l’ASpI e ha introdotto il contributo addizionale dell’1,40%;
  • l’art. 1, comma 769, della legge n. 296/2006, relativo alla quota a carico del lavoratore;
  • gli articoli 120 della legge n. 388/2000 e 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005, in tema di esoneri CUAF;
  • l’art. 49 della legge n. 488/1999 e l’art. 43 della legge n. 488/2001, relativi alla riduzione del contributo maternità;
  • l’art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998, che ha soppresso il contributo per il Fondo di rimpatrio;
  • l’art. 3 della legge n. 448/1998, che ha soppresso i contributi Enaoli e TBC;
  • l’art. 36 del d.lgs. n. 446/1997, per la soppressione della riscossione dei contributi TBC e SSN;
  • l’art. 27, comma 2-bis, della legge n. 30/1997, che prevede l’incremento dell’aliquota per i datori di lavoro domestico non soggetti al CUAF.

La circolare si chiude con la sottoscrizione del Direttore Generale Nori, senza ulteriori indicazioni operative.

Punti principali

Adeguamento ISTAT e nuove fasce contributive 2014

L’ISTAT ha comunicato una variazione dell’1,10% dell’indice dei prezzi al consumo tra gennaio 2012-dicembre 2012 e gennaio 2013-dicembre 2013. In conseguenza di ciò sono state determinate le nuove fasce di retribuzione per il calcolo dei contributi dei lavoratori domestici per l’anno 2014, valide dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.

Contributo CUAF ed esoneri

Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) è dovuto per tutti i rapporti di lavoro domestico, salvo il rapporto tra coniugi, ammesso solo se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento, e il rapporto tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, se riconosciuto ai sensi di legge. Restano in vigore gli esoneri previsti dall’art. 120 della legge n. 388/2000 e dall’art. 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005, richiamati anche nella circolare n. 19/2006. Per i datori soggetti a CUAF continua quindi ad applicarsi la minore aliquota ASpI, che incide sull’aliquota complessiva.

Contributo addizionale per lavoro a termine

Per i rapporti di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale a carico del datore di lavoro previsto dall’art. 2, comma 28, della legge n. 92/2012, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Il contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

Restituzione del contributo addizionale dal 1° gennaio 2014

Dal 1° gennaio 2014, per le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato decorrenti da tale data, non opera più il limite delle ultime sei mensilità per la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale previsto dall’art. 2, comma 30, della legge n. 92/2012. La restituzione è riconosciuta anche in caso di riassunzione a tempo indeterminato entro sei mesi dalla cessazione del contratto a termine, con riduzione del rimborso per i mesi intercorrenti tra la scadenza e la nuova assunzione.

Modalità di domanda per il rimborso

Per ottenere il rimborso del contributo addizionale il datore di lavoro deve presentare domanda telematica, secondo la circolare n. 170 del 30 dicembre 2011, tramite portale web con PIN, Contact Center Multicanale (803164 da rete fissa e 06164164 da cellulare) oppure tramite intermediari dell’Istituto.

Importi contributivi orari 2014

La circolare riporta le tabelle dei contributi orari per lavoratori italiani e stranieri, con e senza contributo addizionale, distinguendo tra retribuzione effettiva e convenzionale, e tra importi comprensivi o meno della quota CUAF. Sono indicate tre fasce retributive fino a € 7,86, oltre € 7,86 fino a € 9,57, e oltre € 9,57, oltre alla fascia per orario superiore a 24 ore settimanali. È specificato che la cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

Coefficienti di ripartizione e composizione dell’aliquota

Sono indicati i coefficienti di ripartizione per il periodo 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2014, sia per i lavoratori domestici con CUAF sia per quelli senza CUAF, sia nei rapporti senza contributo addizionale sia in quelli a tempo non indeterminato con contributo addizionale. Le tabelle riportano le singole componenti contributive: F.P.L.D., ASpI, CUAF, maternità, INAIL, contributo addizionale e Fondo di garanzia TFR, con i relativi coefficienti e totali.

Riferimenti normativi richiamati

La circolare richiama, tra gli altri, l’art. 2 della legge n. 92/2012 per la sostituzione della DS con l’ASpI e per il contributo addizionale; l’art. 1, comma 769, della legge n. 296/2006; gli artt. 120 della legge n. 388/2000 e 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005 per gli esoneri CUAF; l’art. 49 della legge n. 488/1999 e l’art. 43 della legge n. 488/2001 per la maternità; l’art. 45 del d.lgs. n. 286/1998 per la soppressione del contributo Fondo rimpatrio; l’art. 3 della legge n. 448/1998 per la soppressione dei contributi Enaoli e TBC; l’art. 36 del d.lgs. n. 446/1997 per la mancata riscossione di TBC e contributo SSN; e l’art. 27, comma 2-bis, della legge n. 30/1997 per l’incremento dell’aliquota dei datori non soggetti a CUAF.

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