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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31832/2021 del 04/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall'insinuazione al passivo fallimentare di un credito derivante da un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto uno yacht, già risolto prima della dichiarazione di fallimento per inadempimento dell'utilizzatrice. La società concedente aveva chiesto l'ammissione in chirografo per i canoni scaduti e a scadere, al netto del ricavato ottenuto dalla riallocazione del bene sul mercato, con compensazione tra la cauzione incassata e le fatture emesse per costi e spese di recupero. Il tribunale ha rigettato l'opposizione allo stato passivo, ritenendo applicabile in via analogica l'art. 1526 c.c. e non l'art. 72-quater l.fall., e ha dichiarato inammissibile la domanda relativa alla differenza tra canoni a scadere e ricavato della riallocazione perché non quantificata nel quantum. La ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) violazione degli artt. 93, comma 3, n. 2, l.fall., 72-quater l.fall. e 1526 c.c. per l'erronea dichiarazione di indeterminatezza della domanda; (2) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo di avere quantificato il credito come differenza tra credito alla data del fallimento e futuro ricavato della riallocazione; (3) violazione dell'art. 72-quater l.fall. per l'asserita inapplicabilità della disciplina ai rapporti già cessati al fallimento; (4) violazione degli artt. 1526 e 1218 c.c. per non avere il tribunale riconosciuto anche il risarcimento del danno da inadempimento, oltre alla restituzione dei pagamenti riscossi, in ipotesi di leasing traslativo.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Ritiene infondato il terzo motivo, confermando che l'art. 72-quater l.fall. si applica solo ai contratti di leasing pendenti alla data del fallimento; se il contratto era già stato risolto prima, occorre distinguere tra leasing di godimento e leasing traslativo e, per quest'ultimo, si applica in via analogica l'art. 1526 c.c., con onere del concedente di formulare una domanda di insinuazione completa di tutti gli elementi necessari, compresa la stima attendibile del valore di mercato del bene. Dichiara inammissibile il quarto motivo perché introduce una domanda risarcitoria nuova, non risultante proposta nel merito. Rigetta il primo motivo perché, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite, il creditore doveva allegare alla domanda ex art. 93 l.fall. una stima attendibile del valore di mercato del bene al momento del deposito, onere non assolto. Dichiara inammissibile il secondo motivo perché le doglianze sul preteso omesso esame riguardano argomentazioni difensive e non fatti storici decisivi. Nulla sulle spese per mancata difesa dell'intimato; viene dato atto inoltre dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 93 l.fall.

    La domanda di insinuazione al passivo deve essere completa nei suoi elementi; nel caso del leasing risolto prima del fallimento il creditore deve allegare anche una stima attendibile del valore di mercato del bene per consentire la verifica del credito.

  • art. 72-quater l.fall.

    Si applica solo ai contratti di leasing pendenti alla data del fallimento; non si applica ai rapporti già risolti prima della dichiarazione di fallimento.

  • art. 1526 c.c.

    In caso di leasing traslativo risolto prima del fallimento, la disciplina si applica in via analogica; il concedente deve formulare una domanda completa e il giudice può determinare l'equo compenso e verificare l'eventuale eccessività della penale.

  • art. 1218 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere un autonomo diritto al risarcimento del danno da inadempimento, ma la Corte dichiara nuova tale domanda nel giudizio di legittimità.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame riguarda fatti storici precisi e non argomentazioni o questioni difensive delle parti.

  • art. 25, comma 1, n. 8, l.fall.

    Richiamato per affermare il potere del giudice delegato di determinare l'equo compenso nell'insinuazione al passivo relativa a leasing già risolto prima del fallimento.

  • artt. 92 e ss. l.fall.

    Richiamati come base del procedimento di verifica dello stato passivo e della domanda di insinuazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, commi 136-140, l. n. 124/2017

    La disciplina del leasing finanziario introdotta dalla legge non ha effetto retroattivo; si applica solo alle risoluzioni i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge.

Massime di principio

  • Nel leasing traslativo risolto prima del fallimento dell'utilizzatore, il concedente che voglia insinuare al passivo un credito risarcitorio deve proporre una domanda ex art. 93 l.fall. completa di tutti gli elementi necessari, inclusa l'indicazione o la stima attendibile del valore di mercato del bene ricollocato, così da consentire la verifica dell'eventuale eccessività della penale ai sensi dell'art. 1526, comma 2, c.c.
  • L'art. 72-quater l.fall. si applica soltanto ai contratti di leasing pendenti al momento del fallimento; se il contratto era già stato risolto, la disciplina concorsuale speciale non è utilizzabile in via analogica e occorre distinguere tra leasing di godimento e leasing traslativo.
  • Nel leasing traslativo risolto anteriormente al fallimento, trova applicazione analogica l'art. 1526 c.c., con conseguente centralità dell'equo compenso per l'uso del bene e del controllo giudiziale sulla proporzione tra quanto trattenuto dal concedente e il valore del bene recuperato.
  • In cassazione il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. non può essere costruito su argomentazioni, deduzioni o valutazioni difensive della parte, ma solo su un fatto storico preciso, decisivo e discusso tra le parti.
  • Non è ammissibile in sede di legittimità l'introduzione di una domanda risarcitoria nuova rispetto a quelle effettivamente dedotte nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoLeasingInadempimentoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoGiudicato

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