Cassazione Penale, Sentenza n. 16696/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato dal condannato avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza del 23/07/2024, ritenendo il reclamo tardivo perché depositato il 17/08/2024 oltre il termine di dieci giorni dalla notifica (avvenuta il 24/07/2024). Il ricorrente ha dedotto che il termine di dieci giorni non era decorso al momento del deposito per effetto della sospensione feriale dei termini processuali e ha richiamato giurisprudenza di legittimità in tal senso.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso: ha ritenuto che la sospensione feriale opera anche rispetto al termine di dieci giorni previsto dall'art. 69‑bis, comma 3, ord. pen. per la proposizione del reclamo in materia di liberazione anticipata; verificato che la notifica era il 24/07/2024 e che il reclamo è stato depositato il 17/08/2024, ha concluso che il termine non era ancora decorso. L'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza per nuovo giudizio sul reclamo.
Norme richiamate
art. 69‑bis ord. pen.
Il termine di dieci giorni per proporre reclamo contro i provvedimenti in materia di liberazione anticipata è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali; dunque il computo del termine è interrotto nel periodo feriale.
art. 51‑ter ord. pen.
termine di trenta giorni per decisione sulla revoca di misura alternativa
La sospensione feriale si applica anche ai termini che comportano la celebrazione dell'udienza in contraddittorio (termine che tutela il diritto di difesa), a conferma della regola secondo cui le deroghe alla sospensione feriale vanno interpretate restrittivamente.
art. 606 cod. proc. pen.
La censura proposta rientra nelle ragioni che consentono al giudice di legittimità di accedere agli atti per verificare la fondatezza della questione di diritto dedotta.
legge n. 199 del 2010
Richiamata in dottrina/giurisprudenza in relazione ai termini di reclamo davanti al magistrato di sorveglianza; conferma la necessità di tutela del contraddittorio anche nei procedimenti di sorveglianza.
Massime di principio
- La sospensione feriale dei termini processuali opera anche nei procedimenti di sorveglianza e si applica ai termini per l’esercizio di attività di parte, inclusi i termini brevi (es. 10 giorni per il reclamo ex art. 69‑bis, comma 3).
- Le deroghe all’operatività della sospensione feriale devono essere interpretate restrittivamente, soprattutto quando incidono sul diritto di difesa; se il computo del termine ricade nel periodo feriale il termine è sospeso.
- Per valutare la tempestività di un reclamo è determinante la data di notifica del provvedimento e la data di deposito: se il deposito avviene durante la sospensione feriale il termine non è decorso.
- In caso di dichiarazione di inammissibilità per tardività, il ricorrente può impugnare valorizzando la sospensione feriale e producendo prova della data di notifica e del deposito; la Corte di legittimità può annullare con rinvio se ritiene fondata la censura.
- Nei procedimenti che richiedono udienza in contraddittorio (o comunque incidono sul diritto di difesa) va garantita la reale possibilità di esercizio delle difese, anche attraverso l’applicazione della sospensione feriale.
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