Sentenza n. 1810/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ingiunzione di demolizione di ampliamento di un fabbricato, tettoia, recinzione e scala metallica su terreno in zona agricola, con gli atti istruttori presupposti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso, riassunto dall’erede dopo l’interruzione per il decesso dell’originaria ricorrente, contestava l’ingiunzione comunale di demolizione del 14 novembre 2022. Si deduceva: 1) violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata, in ragione del tempo trascorso tra la realizzazione delle opere e l’ordine; 2) pregiudizio alla stabilità dell’intero fabbricato, inclusa la parte legittima, qualora fosse demolito l’ampliamento abusivo; 3) mancata indicazione specifica dell’area da acquisire al patrimonio comunale; 4) assoggettabilità della recinzione e della scala metallica, considerate singolarmente, al regime della SCIA anziché alla demolizione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rigettato la censura motivazionale: l’ordine di demolizione previsto dall’art. 31 d.P.R. 380/2001, una volta accertata l’assenza del titolo, è vincolato e non richiede una motivazione sull’interesse pubblico ulteriore, neppure se adottato a distanza di tempo; il decorso del tempo non genera un affidamento opponibile al potere repressivo. Ha ritenuto irrilevante, ai fini della legittimità dell’ordine, il possibile danno alla parte conforme dell’edificio: la possibilità di applicare la sanzione pecuniaria sostitutiva appartiene alla fase esecutiva e spetta al privato dimostrare allora l’impossibilità tecnica della demolizione senza pregiudizio per la parte legittima. Ha escluso l’indeterminatezza dell’ordine, osservando che esso contestava l’ampliamento abusivo e indicava le opere; la specifica individuazione dell’area da acquisire compete invece al provvedimento di acquisizione o a un successivo atto attuativo. Ha infine richiamato la necessità di valutare unitariamente le opere funzionalmente collegate e la legittimità della demolizione quando, nel complesso, esse determinino un organismo edilizio sostanzialmente diverso da quello assentito, senza necessità di indicare la scindibilità tra parti conformi e difformi. Il Comune non si è costituito; nulla sulle spese.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
L’ordinanza di demolizione ex art. 31 D.P.R. n. 380/2001, una volta accertata la realizzazione di opere in assenza di titolo edilizio, costituisce atto dovuto e vincolato, non richiede una motivazione in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità urbanistica, neppure se adottata a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso o incidente sull’abitazione principale dell’interessato.
Accertata la realizzazione di opere senza titolo, l’ordine di demolizione è vincolato e non necessita di una motivazione su un interesse pubblico ulteriore, anche se è trascorso molto tempo dalla realizzazione dell’abuso.
artt. 33 e 34 d.P.R. 380/2001
La possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria (artt. 33 e 34 D.P.R. n. 380/2001, cd. "fiscalizzazione dell’abuso") attiene alla fase esecutiva dell’ordine di demolizione e non incide sulla legittimità dell’ordinanza stessa.
La fiscalizzazione dell’abuso e la verifica dell’eventuale impossibilità tecnica di demolire senza danneggiare la parte legittima dell’edificio attengono alla fase esecutiva e non condizionano la legittimità dell’ordine; la relativa dimostrazione incombe al privato.
Massime di principio
- L’ordine di demolizione di opere realizzate senza titolo edilizio è vincolato e, una volta accertato l’abuso, non richiede una motivazione circa un interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità urbanistica; il decorso del tempo e la destinazione residenziale dell’immobile non fondano un affidamento idoneo a paralizzare il potere repressivo.
- L’eventuale sostituzione della demolizione con una sanzione pecuniaria per l’impossibilità di demolire senza pregiudizio per la parte conforme dell’edificio è questione della fase esecutiva, non vizia l’ordine di demolizione e deve essere dimostrata dal privato.
- La specifica individuazione dell’area da acquisire al patrimonio comunale compete al provvedimento di acquisizione o al successivo atto attuativo e non è necessaria per la validità dell’ordine di demolizione, quando quest’ultimo individui adeguatamente le opere abusive contestate.
- Quando l’abuso consiste in più opere funzionalmente collegate, l’amministrazione deve valutarle unitariamente; se nel complesso esse producono un organismo edilizio sostanzialmente diverso da quello assentito, è legittimo ordinarne la demolizione senza specificare la scindibilità tra parti conformi e difformi.
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