Cassazione Penale, Ordinanza n. 30167/2026 del 07/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano meramente reiterativi di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni ritenute corrette. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per evasione aggravata dalla recidiva. Dal testo emerge che i motivi riproponevano censure già formulate in appello: contestazione dell'apprezzamento probatorio circa l'effettivo, cosciente e volontario allontanamento dal luogo di esecuzione della misura; doglianza sull'esclusione della causa di non punibilità di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ritenuta insussistente in ragione delle concrete modalità della condotta, dell'entità dell'offesa al bene giuridico e della condotta successiva al reato; contestazione dell'applicazione della recidiva, giustificata dalla presenza di precedenti penali, uno dei quali commesso entro il quinquennio, e dall'elevata offensività delle condotte espressive di maggiore pericolosità.
Norme richiamate
Integra il reato di evasione l'effettivo, cosciente e volontario allontanamento dal luogo di esecuzione della misura.
La recidiva può essere legittimamente applicata in presenza di precedenti penali, specie se uno commesso entro il quinquennio e sintomatici di maggiore pericolosità.
La particolare tenuità del fatto va esclusa se le concrete modalità della condotta, l'entità del vulnus al bene protetto e la condotta susseguente al reato ne evidenziano l'insussistenza.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a riprodurre censure già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Ai fini del reato di evasione rileva l'accertamento dell'allontanamento cosciente e volontario dal luogo di esecuzione della misura, valutazione rimessa al giudice di merito se sorretta da argomentazione logicamente e giuridicamente corretta.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la concreta offensività del fatto, le modalità della condotta e il comportamento successivo al reato depongano per un disvalore non tenue.
- La recidiva può essere valorizzata sulla base dei precedenti penali e della pericolosità desumibile dalle condotte pregresse, specie se uno dei reati precedenti è stato commesso in prossimità temporale rispetto al fatto giudicato.
Come è indicizzato
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