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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05123/2026 del 09/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Salerno per la contravvenzione contestata al capo B (violazione del foglio di via obbligatorio, richiamando artt. 2 e 76 d.lgs. n. 159/2011), deducendo violazione e erronea applicazione della legge penale e manifesta contraddittorietà della motivazione: il Tribunale avrebbe confuso gli elementi dei commi 1 e 3 dell'art. 76 (attribuendo erroneamente rilievo all'assenza di autorizzazioni ex art. 12 d.lgs. 159/2011) e, nonostante gli elementi probatori, aveva assolto "perché il fatto non sussiste".

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Pur rilevando che la sentenza di primo grado presentava un errore di applicazione della legge (confusione tra comma 1 e comma 3 dell'art. 76), la Corte ha constatato che il reato contestato era già estinto per prescrizione alla data della decisione di primo grado; quindi l'impugnazione del pubblico ministero non poteva conseguire un vantaggio pratico. Poiché il P.G. non ha dimostrato un interesse concreto e attuale (es. vantaggi processuali o preventivi derivanti dalla riforma della sentenza), il ricorso è stato respinto come inammissibile.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 2

    Definisce il foglio di via obbligatorio: la contravvenzione contestata al capo B è basata sulla violazione di questa disposizione (richiamata unitamente all'art. 76).

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 76

    Contiene più commi con fattispecie autonome: il comma 1 sanziona violazioni connesse ad autorizzazioni ex art. 12; il comma 3 sanziona la violazione delle disposizioni di cui all'art. 2 (foglio di via). La sentenza di primo grado ha erroneamente confuso gli elementi dei due commi.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 12

    Disposizioni sulle autorizzazioni a rientrare nel comune di soggiorno obbligato; rilevante solo per la fattispecie del comma 1 dell'art. 76, non per il comma 3 contestato al capo B.

  • cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. b) e e)

    Norme invocate dal ricorrente per censurare vizi di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e motivazione contraddittoria/illogica della sentenza impugnata.

  • cod. proc. pen., art. 568, comma 4

    Stabilisce la condizione di ammissibilità dell'impugnazione: deve sussistere un interesse concreto e attuale correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento impugnato. Tale principio ha giustificato la declaratoria di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

  • cod. proc. pen., artt. 530 e 531

    Riguardano rispettivamente l'assoluzione e la declaratoria di estinzione del reato; la Corte osserva che tali pronunce non sono neutre e incidono sull'interesse ad impugnare, ma non bastano a giustificare il ricorso del P.G. se non è dimostrato un vantaggio concreto.

Massime di principio

  • Se il pubblico ministero impugna un'assoluzione, deve dimostrare un interesse concreto e attuale (art. 568, comma 4 c.p.p.): la mera esattezza teorica della decisione non è sufficiente a rendere ammissibile il ricorso.
  • Quando si censura l'applicazione della norma penale, è essenziale verificare se il reato era già estinto per prescrizione alla data della decisione impugnata; la prescrizione sopisce l'efficacia pratica della richiesta di riforma e può determinare l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
  • Nel ricorso contro assoluzioni occorre specificare il vantaggio pratico che si intende ottenere (es. impatto su procedimenti pendenti, su misure preventive o sulla possibilità che l'imputato ottenga benefici processuali futuri), al fine di provare l'interesse ad impugnare.
  • Nell'interpretazione dell'art. 76 d.lgs. 159/2011 distinguere chiaramente le fattispecie dei diversi commi: il comma 1 riguarda violazioni connesse ad autorizzazioni ex art. 12; il comma 3 punisce la violazione del foglio di via (art. 2). Confondere le due fattispecie può portare a errori nella motivazione e nella qualificazione del reato.
  • Prima di proporre impugnazioni, valutare con attenzione la natura (contravvenzionale vs delittuale) e la decorrenza dei termini di prescrizione, nonché eventuali modifiche normative che possano incidere sulla prescrizione.

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