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Sentenza

Sentenza del 22/03/2016 n. 1470 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

I.V.A. - Operazioni soggettivamente inesistenti - Detrazione - Onere della prova - Esclusione - Prova della mera conoscibilità, da parte del cessionario, della frode fiscale -Irrilevanza del vantaggio economico o fiscale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il diritto del cessionario alla detrazione dell'IVA quando l'Amministrazione finanziaria sostiene che le fatture siano state emesse da un soggetto diverso dall'effettivo prestatore o cedente. L'Amministrazione deve fornire, anche mediante presunzioni e indizi, elementi idonei a dimostrare che la prestazione non è stata resa dal soggetto formalmente fatturante. Per negare la detrazione non è necessario dimostrare che il cessionario abbia partecipato attivamente alla frode: è sufficiente provare che egli conoscesse, o avrebbe potuto conoscere usando l'ordinaria diligenza professionale, il carattere fraudolento delle operazioni. In tal caso spetta al contribuente dimostrare di non aver potuto superare, con la diligenza esigibile, l'ignoranza della frode.

La decisione

Il principio affermato esclude che la mera estraneità materiale del cessionario alla condotta fraudolenta sia sufficiente a conservare il diritto alla detrazione. La detrazione può essere negata anche quando sia provata la sola conoscibilità della frode, purché l'Amministrazione abbia previamente fornito elementi concreti e concordanti in ordine all'inesistenza soggettiva delle operazioni e alla possibilità, per il cessionario, di percepire l'irregolarità. Il vantaggio economico o fiscale conseguito dal contribuente, considerato isolatamente, non è decisivo per dimostrare la frode o la conoscenza della stessa.

Norme richiamate

  • Art. 19 del d.P.R. n. 633/1972

    La detrazione dell'IVA è riconosciuta solo in presenza dei presupposti sostanziali dell'operazione e può essere negata quando il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando la diligenza professionale, di partecipare a un'operazione connessa a una frode fiscale.

  • Art. 17 della direttiva UE 17 maggio 1977, n. 388

    Il diritto alla detrazione costituisce un principio fondamentale del sistema IVA, ma non può essere invocato da chi sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione era collegata a una frode.

Massime di principio

  • Nelle contestazioni riguardanti operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve prima fornire elementi, anche presuntivi, che dimostrino la non corrispondenza tra il soggetto fatturante e l'effettivo prestatore o cedente.
  • Per negare la detrazione non occorre dimostrare la partecipazione diretta del contribuente alla frode: è sufficiente provare che egli conosceva o avrebbe potuto conoscere la frode con la normale diligenza professionale.
  • Il contribuente deve adottare verifiche proporzionate al settore, al tipo di operazione e alle circostanze concrete; la semplice regolarità formale della fattura non è sempre sufficiente.
  • Una volta forniti dall'Amministrazione elementi concreti sulla frode e sulla sua conoscibilità, spetta al contribuente dimostrare di aver agito diligentemente e di non aver potuto ragionevolmente rilevare l'irregolarità.
  • Il prezzo conveniente o il vantaggio economico o fiscale, considerati da soli, non provano necessariamente la frode né la consapevolezza del cessionario, ma possono assumere rilievo insieme ad altri indizi.
  • La valutazione deve distinguere tra inesistenza oggettiva dell'operazione, inesistenza soggettiva del prestatore o cedente e mera irregolarità formale: gli effetti sulla detrazione dipendono dalla prova dell'operazione e della conoscenza o conoscibilità della frode.

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