Cassazione Penale, Sentenza n. 22536/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza revocò l'affidamento in prova al servizio sociale concesso il 28/11/2023 in relazione a una condanna per tentata estorsione, motivando la revoca con la sopravvenuta ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Roma il 13/01/2025 per reati previsti dagli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990 (fatti commessi anteriormente alla concessione del beneficio). Il Tribunale ritenne che, se avesse conosciuto tali pendenze, non avrebbe concesso la misura alternativa. Il ricorrente contestò la revoca denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo l'assenza di automatismo tra misura cautelare e revoca, l'omessa valutazione specifica dell'incidenza dell'ordinanza cautelare sul quadro prognostico che aveva giustificato l'affidamento e l'omissione di considerare il comportamento corretto tenuto durante il periodo di prova.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendo la motivazione del Tribunale insufficiente. Ha affermato il principio secondo cui la sopravvenienza di una misura cautelare per fatti anteriori alla concessione dell'affidamento può giustificare la revoca solo se dal provvedimento cautelare emergono nuovi elementi rispetto a quelli valutati al momento della concessione, idonei a modificare la prognosi favorevole. Nel caso di specie il Tribunale si limitò ad affermazioni apodittiche sulla gravità dei fatti e sulla pericolosità senza un'analisi puntuale delle caratteristiche oggettive e soggettive delle condotte contestate e senza verificare concretamente l'esistenza di nuovi elementi. Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 47 Ord. pen.
L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alla prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova
La norma pone il criterio di incompatibilità tra comportamento e prosecuzione della prova; la Corte richiama che non sussiste automatismo tra misura cautelare sopravvenuta e revoca dell'affidamento: è necessario che emergano nuovi elementi, idonei a modificare la prognosi favorevole alla concessione del beneficio
art. 51-ter Ord. pen.
Richiamata dalla difesa nel motivo di doglianza; nel dispositivo la Corte si concentra però sull'interpretazione dell'art. 47 e della giurisprudenza in materia di sopravvenienza cautelare
artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990
Norme penali sulle sostanze stupefacenti costituenti il contenuto delle contestazioni per cui fu emessa la custodia cautelare: la Corte osserva che tali contestazioni erano riferite a fatti anteriori alla concessione dell'affidamento, ma rileva l'assenza di analisi specifica sulle loro caratteristiche nel provvedimento di revoca
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez.1, n. 35781/2020 Russo; Sez.1, n. 42579/2013 Bevilacqua; Sez.1, n. 38453/2008 Imperatori; Sez.1, n. 23190/2002 Calia)
Richiamati i precedenti che stabiliscono il principio secondo cui la revoca per sopravvenuta misura cautelare per fatti anteriori è possibile solo se dal provvedimento cautelare emergono nuovi elementi rispetto a quelli valutati alla concessione dell'affidamento
Massime di principio
- Non esiste automatismo tra emissione di una misura cautelare e revoca di un affidamento in prova: il giudice deve valutare se il provvedimento cautelare contiene elementi nuovi tali da modificare la prognosi favorevole originaria
- La motivazione della revoca deve essere specifica e non apodittica: occorre analizzare le caratteristiche oggettive e soggettive dei fatti contestati e spiegare in che modo esse incidono sulla pericolosità e sulla compatibilità con la prosecuzione dell'affidamento
- Se i fatti posti a base della misura cautelare sono anteriori alla concessione dell'affidamento, il giudice deve confrontare esplicitamente le conoscenze originarie con gli eventuali nuovi elementi emergenti dal provvedimento cautelare
- Il comportamento tenuto dal beneficiario durante il periodo di prova (adempimento delle prescrizioni, lavoro, assenza di criticità) deve essere preso in considerazione e motivato nella valutazione sulla revoca e sulla eventuale decorrenza della stessa
- Motivazioni carenti o generiche sulla gravità delle condotte e sulla pericolosità possono determinare l'annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo esame
- In caso di sopravvenienza cautelare, il giudice di sorveglianza deve indicare chiaramente i nuovi elementi valutati e, se del caso, il dies a quo della revoca con adeguata motivazione
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