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Sentenza

Sentenza n. 16238/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del decreto del Ministero dell’Interno n. K10-OMISSIS-con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana;

Giustizia amministrativa202500307

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Ministero dell'Interno del 7 ottobre 2024 di diniego della concessione della cittadinanza italiana per residenza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva presentato l'11 agosto 2020 domanda di cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il Ministero l'aveva respinta il 7 ottobre 2024, dopo il preavviso di rigetto, valorizzando una condanna di primo grado del 9 novembre 2020 per maltrattamenti contro familiari o conviventi, ex art. 572, comma 1, c.p., allora impugnata in appello, e la dichiarazione resa nella domanda di non essere stato condannato in procedimenti penali. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per difetto d'istruttoria e carenza di motivazione: la condanna sarebbe riferita a un fatto isolato, risalente e di lieve entità, con pena sospesa; la dichiarazione non sarebbe mendace perché la domanda precedeva la sentenza di condanna; il Ministero avrebbe dovuto considerare la complessiva condotta, l'integrazione sociale ed economica e la residenza ultradecennale. Ha inoltre lamentato l'insufficiente motivazione sul mancato accoglimento delle osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente alle spese, liquidate in € 1.500 oltre accessori se dovuti. Ha ritenuto che la cittadinanza per naturalizzazione costituisca oggetto di ampia discrezionalità amministrativa e che la residenza decennale sia soltanto il presupposto per presentare l'istanza, non un diritto alla concessione. Il diniego è sorretto dalla condanna per maltrattamenti, reato di particolare gravità e punito con pena edittale massima di sette anni, nonché dalla falsa dichiarazione resa nella domanda circa l'assenza di condanne e procedimenti penali: entrambi gli elementi possono concorrere alla prognosi di affidabilità e integrazione. La sospensione condizionale riguarda l'esecuzione della pena e non elimina il fatto storico né il disvalore rilevante per la valutazione amministrativa. Il fatto ricadeva nel decennio anteriore all'istanza, periodo di osservazione dei requisiti di condotta. È stata respinta anche la censura relativa all'art. 10-bis l. 241/1990: l'Amministrazione non deve confutare analiticamente ogni osservazione, quando la motivazione complessiva è logica e adeguata; le deduzioni sulla risalenza e lieve entità del fatto e sull'integrazione non apportavano elementi nuovi idonei a incidere sulla decisione. Residenza, lavoro e ordinario inserimento sociale non bastano, da soli, a fondare la naturalizzazione. Il sindacato giurisdizionale resta estrinseco e non sostitutivo, limitato alla verifica di istruttoria, veridicità dei fatti e coerenza e ragionevolezza della motivazione; non sono stati riscontrati travisamenti o illogicità.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91

    Ebbene, è appena il caso di ricordare che, ai sensi del menzionato articolo 9 comma 1 lettera f), la cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

    La residenza legale decennale costituisce il presupposto per presentare la domanda, ma non attribuisce un diritto automatico alla cittadinanza, la cui concessione richiede una valutazione discrezionale dell'interesse pubblico e dell'affidabilità e integrazione del richiedente.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    La doglianza va disattesa alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, secondo cui l'Amministrazione non è tenuta a svolgere una analitica confutazione delle deduzioni introdotte ai sensi dell'art. 10-bis L. 241/1990, essendo sufficiente ai fini della sua giustificazione una motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso.

    Nel provvedimento conclusivo l'Amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni osservazione presentata dopo il preavviso di rigetto, se la motivazione complessiva dell'atto è logica e adeguata.

  • art. 572, comma 1, c.p.

    Difatti, occorre considerare che il delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi - posto a tutela dell'integrità fisica e morale e della dignità della persona nell'ambito delle relazioni familiari, ossia di una sfera particolarmente qualificata della vita individuale e sociale - è punito dall’art. 572 c.p. con la pena della reclusione fino a sette anni.

    La natura del reato e la pena edittale sono elementi che possono giustificare la valutazione della condanna quale circostanza ostativa nella prognosi di affidabilità e integrazione ai fini della cittadinanza per naturalizzazione.

Massime di principio

  • La residenza legale decennale richiesta per la cittadinanza per naturalizzazione costituisce il presupposto per presentare l'istanza, non un diritto alla concessione: l'Amministrazione deve valutare discrezionalmente l'interesse pubblico, l'integrazione e l'affidabilità del richiedente.
  • Nel procedimento di naturalizzazione l'Amministrazione può fondare il giudizio prognostico di affidabilità e integrazione anche su una condanna penale di primo grado non definitiva, considerando la natura e la gravità del reato, la pena edittale e la collocazione del fatto nel periodo di osservazione; la sospensione condizionale della pena non elimina il fatto storico né il suo rilievo amministrativo.
  • La falsa dichiarazione resa nella domanda di cittadinanza circa l'assenza di condanne o procedimenti penali può essere autonomamente valorizzata nella valutazione dell'affidabilità del richiedente e della sua adesione alle regole e alle istituzioni dello Stato.
  • Dopo il preavviso di rigetto, l'Amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni osservazione: è sufficiente una motivazione finale complessivamente logica e adeguata, salvo che le osservazioni apportino elementi concreti e nuovi idonei a incidere sulla decisione.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sul diniego di cittadinanza, quale atto di alta amministrazione ampiamente discrezionale, non può sostituire la valutazione dell'Amministrazione ed è limitato alla verifica del supporto istruttorio, della veridicità dei fatti e dell'assenza di travisamento o manifesta illogicità della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

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