Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 12937/2026 - Roma, Sezione 1

per l’annullamento ​- della deliberazione della assemblea plenaria del Consiglio superiore della magistratura del giorno 8 ottobre 2025, comunicata al ricorrente in data 9 ottobre 2025, avente ad oggetto la procedura per la nomina dell’incarico semi direttivo di presidente di sezione -OMISSIS- con cui veniva nominato il dott. -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente;​

Giustizia amministrativa202514742

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera del CSM di nomina di un altro magistrato all'incarico semidirettivo di presidente di sezione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (magistrato candidato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la delibera del CSM deducendo, in primo luogo, la violazione dell'art. 16, comma 1, lett. a), del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria del 3 dicembre 2024. Secondo il ricorrente, il CSM avrebbe erroneamente ritenuto equivalenti le esperienze dei candidati nel settore civile, nonostante la sua esperienza fosse pari a 18 anni e 3 mesi e quella del controinteressato, correttamente computata, risultasse inferiore di oltre sei anni. Il ricorrente ha contestato in particolare il computo, a favore del controinteressato, di periodi svolti nel settore lavoristico e di periodi presso un ufficio giudiziario non documentati come integralmente civili. Con una seconda censura subordinata ha dedotto l'erroneità del giudizio comparativo fondato su ulteriori indicatori attitudinali e l'illegittima recessività del proprio incarico direttivo. Il TAR ha preliminarmente dichiarato tardiva la memoria difensiva del ricorrente, depositata dopo le ore 12 dell'ultimo giorno utile, espungendola dal fascicolo, ma ha acquisito la documentazione depositata nella stessa data, ritenuta utile e non contestata.

La decisione

Il TAR ha accolto il primo motivo e annullato la delibera del CSM. Ha ritenuto che il vigente Testo unico sulla dirigenza giudiziaria introduca, per gli incarichi semidirettivi di secondo grado, una gerarchia selettiva degli indicatori attitudinali, secondo un meccanismo “a imbuto”: il CSM deve esaminare gli indicatori nell'ordine previsto e, quando la differenza di durata dell'esperienza nel medesimo settore del posto messo a concorso supera sei anni, tale differenza assume valenza selettiva, salvo che l'esperienza minore raggiunga almeno diciotto anni. Per il posto di presidente di sezione civile non potevano essere computati i periodi di esercizio delle funzioni lavoristiche. Inoltre, il periodo presso l'ufficio giudiziario nel quale erano state svolte funzioni civili, lavoristiche, penali, di GIP e di sorveglianza non poteva essere imputato integralmente al settore civile; in assenza di prova puntuale, doveva essere ripartito in parti uguali tra funzioni civili e lavoristiche. Ne risultava per il controinteressato un'esperienza civile di 11 anni e 8 mesi, contro i 18 anni e 3 mesi del ricorrente, con una differenza superiore a sei anni. Il CSM aveva quindi violato l'art. 16 del Testo unico ritenendo equivalenti i candidati e procedendo alla valutazione di ulteriori indicatori, il cui esame era precluso dal meccanismo gerarchico. Il TAR ha chiarito che il giudizio positivo sul merito dei candidati non eliminava l'illegittimità del successivo giudizio attitudinale. La seconda censura è stata assorbita. L'annullamento comporta la regressione del procedimento alla fase istruttoria: la competente commissione del CSM dovrà formulare una nuova proposta e il plenum dovrà nuovamente deliberare. Il giudice non ha disposto la nomina del ricorrente, poiché residuano margini di discrezionalità amministrativa e il CSM potrà eventualmente confermare il controinteressato, nominare il ricorrente o scegliere un altro candidato, purché elimini il vizio rilevato. Spese compensate per la novità della questione e la mancata produzione di memorie difensive da parte del CSM.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 1, lett. a), circ. CSM 3 dicembre 2024 (Testo unico sulla dirigenza giudiziaria)

    pregressa attività esclusiva o prevalente nel medesimo settore – civile, penale o lavoro – e nelle medesime funzioni giudicanti o requirenti del posto a concorso; la differenza di durata tra tali esperienze assume valenza selettiva se superiore a sei anni, ove le esperienze di durata minore non raggiungano diciotto anni

    La disposizione introduce un indicatore quantitativo con valenza selettiva: per un incarico relativo al settore civile devono essere computate soltanto le esperienze nel settore civile; una differenza superiore a sei anni prevale sugli indicatori successivi, salvo il raggiungimento della soglia di diciotto anni da parte dell'esperienza minore.

  • art. 5 circ. CSM 3 dicembre 2024 (Testo unico sulla dirigenza giudiziaria)

    i candidati prendendo in esame i parametri del merito, delle attitudini e dell'anzianità

    I parametri devono essere esaminati secondo un ordine selettivo: prima il merito, poi le attitudini e, solo in via residuale, l'anzianità.

  • art. 11 circ. CSM 3 dicembre 2024 (Testo unico sulla dirigenza giudiziaria)

    pluralità di esperienze nelle diverse materie e nei diversi gradi della giurisdizione

    Il criterio della pluralità delle esperienze opera nella valutazione degli indicatori secondo la loro natura, ma non consente di neutralizzare la valenza selettiva dell'indicatore quantitativo relativo alla durata dell'esperienza nel settore di riferimento.

  • art. 30 circ. CSM 3 dicembre 2024 (Testo unico sulla dirigenza giudiziaria)

    L'anzianità nel ruolo rileva soltanto quando le candidature risultino sostanzialmente equivalenti sia rispetto agli indicatori attitudinali principali sia rispetto a quelli sussidiari.

  • art. 9, comma 2, circ. CSM 3 dicembre 2024 (Testo unico sulla dirigenza giudiziaria)

    L'attivazione di un sub-procedimento in contraddittorio è prevista quando emergano elementi per una possibile valutazione negativa del merito; la sua mancata attivazione è stata valorizzata dal giudice come indice della valutazione positiva del merito dei candidati.

  • art. 31 c.p.a.

    Il giudice amministrativo non può attribuire direttamente l'incarico quando residuano margini di discrezionalità amministrativa e deve limitarsi ad annullare l'atto e consentire la riedizione del potere.

Massime di principio

  • Nel conferimento degli incarichi semidirettivi giudiziari disciplinati dal Testo unico sulla dirigenza giudiziaria del 3 dicembre 2024, i parametri del merito, delle attitudini e dell'anzianità devono essere esaminati secondo un ordine selettivo: il merito precede le attitudini e l'anzianità opera soltanto in via residuale, in caso di sostanziale equivalenza delle candidature.
  • Per il conferimento di un incarico semidirettivo riferito a uno specifico settore della giurisdizione, l'esperienza rilevante ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. a), del Testo unico è quella maturata nel medesimo settore del posto messo a concorso; non possono essere computati, ai fini della soglia selettiva, periodi svolti in un diverso settore giudiziario.
  • Quando la differenza tra le esperienze dei candidati nel medesimo settore supera sei anni e l'esperienza minore non raggiunge diciotto anni, l'indicatore assume valenza selettiva secondo un meccanismo gerarchico “a imbuto”: il candidato con l'esperienza maggiore prevale nell'indicatore, salvo che l'esperienza sia valutata negativamente ai sensi dei criteri qualitativi applicabili.
  • In assenza di prova puntuale sulla prevalenza delle funzioni esercitate in uno specifico settore durante un periodo di servizio promiscuo, tale periodo non può essere imputato integralmente al settore favorevole al candidato, ma deve essere ripartito secondo un criterio prudenziale, nella specie in parti uguali tra i settori documentati.
  • Una volta accertata la valenza selettiva dell'indicatore prioritario, l'amministrazione non può procedere alla valutazione di indicatori successivi la cui considerazione è preclusa dalla gerarchia prevista dal Testo unico; l'annullamento dell'atto impone la riedizione del procedimento, ma non determina automaticamente la nomina del candidato ricorrente quando residuino margini di discrezionalità.

Come è indicizzato

MaterieDirigenza e incarichiDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.