Ordinanza del 05/05/2026 n. 12613 - Corte di Cassazione
Processo tributario - Termini ricorso Cassazione - Firma digitale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte rileva che il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle entrate è stato notificato il 10 febbraio 2024, mentre il termine semestrale calcolato dalla pubblicazione della sentenza d’appello del 9 luglio 2023 sarebbe scaduto il 9 febbraio 2024. Poiché la sentenza risulta pubblicata di domenica mediante deposito con firma digitale, la Corte considera nuova e rilevante la questione se la pubblicazione debba essere trattata come avvenuta il successivo giorno lavorativo. Rinvia quindi la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Rinvio in pubblica udienza per chiarire il calcolo del termine d’impugnazione quando la sentenza è pubblicata digitalmente di domenica.
Termini per il ricorso per cassazione e pubblicazione digitale festiva
La decisione riguarda la tempestività di un ricorso per cassazione notificato oltre il termine semestrale calcolato dalla data di pubblicazione della sentenza d’appello. La Corte rinvia la causa a pubblica udienza per esaminare se, quando il deposito telematico avviene di domenica o in un giorno festivo, la pubblicazione debba considerarsi effettuata il successivo giorno feriale ai fini del computo dei termini d’impugnazione.
Controversia tributaria e vicenda processuale
L’Agenzia delle entrate aveva notificato avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2014 e 2015 all’associazione professionale "B.B. E C.C." e ad alcuni dei suoi associati, per il recupero di Irpef e altre imposte. Tra le contestazioni figurava la deduzione di costi ritenuti non inerenti, collegati a una transazione con una società che avrebbe potuto promuovere un’azione di responsabilità professionale per la mancata impugnazione di un provvedimento giurisdizionale.
La transazione ammontava complessivamente a 220.000 euro, versati in due rate: 165.000 euro e 55.000 euro. La Commissione tributaria provinciale di Roma, con decisione n. 3319/2020, aveva respinto le contestazioni di minor valore e accolto quelle relative alla ripresa a imponibile di 165.000 euro. Con decisione n. 13400/2021 aveva inoltre accolto il ricorso riguardante la deduzione della rata di 55.000 euro.
Riuniti gli appelli, la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva respinto l’appello dell’Ufficio e accolto l’appello incidentale dei contribuenti per l’accertamento relativo al 2014, riconoscendo anche la detraibilità dell’Iva assolta sugli importi risarcitori. Secondo il giudice regionale, le somme corrisposte per la responsabilità professionale erano inerenti all’attività, pur in assenza di una quantificazione specifica del danno, considerato che la transazione mirava a evitare una causa del valore di 13.000.000 euro e la compromissione del buon nome dello studio.
Ricorso dell’Agenzia delle entrate
L’Agenzia delle entrate ha chiesto la cassazione della sentenza limitatamente all’accoglimento dell’appello incidentale, formulando due motivi:
- violazione e falsa applicazione dell’articolo 1, comma 935, della legge n. 205/2017 e dell’articolo 15, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, in relazione al riconoscimento della detrazione dell’Iva in mancanza, secondo l’Ufficio, del presupposto oggettivo;
- nullità e violazione o falsa applicazione dell’articolo 36 del D.Lgs. n. 546/1992, per illogicità e contraddittorietà della motivazione, in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
A.A., anche per l’associazione disciolta, ha resistito con controricorso; D.D. è rimasto intimato. Dopo una proposta di definizione accelerata ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., l’Agenzia ha chiesto la decisione.
Termine d’impugnazione e questione rimessa alla pubblica udienza
La difesa del controricorrente ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per decadenza ai sensi dell’articolo 327 c.p.c. La sentenza d’appello risulta depositata e pubblicata il 9 luglio 2023; calcolato il termine di sei mesi, anche tenendo conto della sospensione feriale, la scadenza sarebbe stata il 9 febbraio 2024. Il ricorso è stato invece notificato il 10 febbraio 2024.
La Corte osserva tuttavia che il 9 luglio 2023 era una domenica e che il deposito era avvenuto con firma digitale. Deve quindi essere chiarito se la pubblicazione telematica effettuata in un giorno festivo produca effetti dalla data risultante dal deposito oppure debba essere considerata avvenuta il successivo giorno feriale, come accadeva nella previgente modalità cartacea. In quest’ultima ipotesi, nel caso concreto il termine sarebbe scaduto il 12 febbraio 2024 e il ricorso sarebbe tempestivo.
La Corte ritiene la questione nuova e di rilievo nomofilattico, meritevole di approfondimento in pubblica udienza. Non decide quindi in questa fase l’eccezione di decadenza né i motivi di ricorso.
Esito e date
Con ordinanza adottata a Roma il 10 dicembre 2025, la Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Il provvedimento è stato depositato in Cancelleria il 5 maggio 2026.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Ordinanza · 5 mag 2026Ordinanza del 05/05/2026 n. 12635 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 3 mag 2026Ordinanza del 03/05/2026 n. 12381 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 7 mag 2026Ordinanza del 07/05/2026 n. 13136 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 8 mag 2026Ordinanza del 08/05/2026 n. 13251 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 30 apr 2026Ordinanza del 30/04/2026 n. 11989 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 28 apr 2026Ordinanza del 28/04/2026 n. 11429 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →