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Ordinanza

Ordinanza n. 251/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione seconda), n. 1455/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600582

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione II, n. 1455/2026, di reiezione del ricorso di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le imprese riunite in RTI hanno proposto appello contro la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso relativo alla procedura di gara identificata dal CIG B7CFA01B2D, chiedendo incidentalmente la sospensione dell'efficacia della sentenza appellata. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la controversia concerneva l'offerta economica e, in particolare, l'intervento delle appellanti in sede di giustificazioni dell'offerta, ritenuto dal primo giudice un'inammissibile ristrutturazione dell'offerta economica. Gli ulteriori motivi di appello non sono specificati nel testo.

La decisione

Il CGARS, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto che l'appello non si profilasse suscettibile di favorevole definizione nel merito. Ha condiviso le argomentazioni del TAR circa l'inammissibile ristrutturazione dell'offerta economica effettuata dalle appellanti in sede di giustificazioni. Per tale ragione ha respinto l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia della sentenza appellata, senza definire il merito dell'appello. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda cautelare proposta in appello è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare; il giudice ha negato la sospensione ritenendo non favorevole la prospettiva di definizione nel merito dell'appello.

Massime di principio

  • In sede di giustificazioni dell'offerta anomala non è consentita una ristrutturazione dell'offerta economica, mediante modificazione degli elementi economici originariamente dichiarati, poiché le giustificazioni non possono trasformarsi in un'inammissibile variazione dell'offerta.
  • In fase cautelare d'appello, la sospensione dell'efficacia della sentenza può essere negata quando, a una sommaria valutazione, l'impugnazione non appaia suscettibile di favorevole definizione nel merito.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAppelloTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieAnomalia dell'offerta
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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