Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 24/02/2016 n. 3592 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva chiesto il rimborso di 203.093,40 euro di IVA assolta mediante autofatturazione per servizi resi dalla casa madre, dopo che la Corte di Giustizia UE aveva stabilito che l'IVA non era dovuta per mancanza del requisito dell'intersoggettività tra casa madre e stabile organizzazione. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che la domanda fosse tardiva, perché presentata il 7 agosto 2006, oltre due anni dal pagamento dell'imposta effettuato, al più tardi, il 14 giugno 2004. La contribuente sosteneva invece che il termine biennale decorresse dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA del 29 ottobre 2004 oppure dalla sentenza della Corte di Giustizia del 23 marzo 2006.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate, rigettato il secondo e il terzo e dichiarato inammissibile il quarto. Ha stabilito che il termine biennale previsto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 decorre dalla data del pagamento dell'imposta, anche quando l'indebito deriva da una norma nazionale successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea. Non rilevano né la data della dichiarazione annuale né quella della sentenza della Corte di Giustizia. Poiché la domanda era stata presentata oltre due anni dal pagamento, la Corte ha cassato la sentenza d'appello e ha rigettato definitivamente il ricorso originario della società. La contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, mentre le spese dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 21, comma 2

    La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

    Il termine di decadenza per chiedere il rimborso di un tributo indebitamente versato è, in assenza di una disciplina speciale, di due anni dal pagamento. La regola si applica anche quando il pagamento è stato effettuato in base a una norma successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 17, comma 5

    È la disposizione sulla quale era stata effettuata l'autofatturazione dell'IVA per le prestazioni rese dalla casa madre alla stabile organizzazione italiana; tale applicazione è stata poi ritenuta incompatibile con il diritto dell'Unione europea nella fattispecie esaminata.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 54

    La contribuente lo aveva richiamato per sostenere che la dichiarazione annuale costituisse il momento definitivo di determinazione dell'imposta. La Cassazione ha però escluso che ciò sposti la decorrenza del termine per il rimborso, che resta collegata al pagamento.

  • Legge n. 212/2000, art. 10

    Il principio del legittimo affidamento non è stato ritenuto decisivo per superare la decadenza dal rimborso. In ogni caso, la questione non costituiva la ratio principale della sentenza d'appello.

  • Art. 2935 c.c.

    La norma è stata richiamata in relazione alla decorrenza del termine, ma la decisione si è fondata principalmente sull'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.

  • Direttiva n. 77/388/CEE, art. 2, par. 1, e art. 9, par. 1

    Il contrasto della disciplina interna con queste disposizioni europee fondava il diritto sostanziale al rimborso, ma non eliminava né sospendeva il termine nazionale di decadenza per esercitarlo.

Massime di principio

  • Quando un tributo viene versato in applicazione di una norma successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea, il termine per chiedere il rimborso decorre normalmente dalla data del pagamento e non dalla data della sentenza europea.
  • La presentazione della dichiarazione annuale o la natura progressiva delle liquidazioni periodiche IVA non spostano, di regola, il dies a quo del termine biennale per il rimborso.
  • La certezza dei rapporti giuridici prevale sull'estensione indefinita dei termini: una sentenza della Corte di Giustizia con efficacia immediatamente applicabile non riapre automaticamente i termini già scaduti.
  • È opportuno presentare la domanda di rimborso entro due anni dal pagamento, anche quando l'illegittimità dell'imposta non sia ancora stata definitivamente accertata.
  • Il legittimo affidamento può avere rilievo soprattutto in materia di sanzioni e interessi, ma normalmente non consente di superare la decadenza dal diritto al rimborso.
  • Il regime decadenziale dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 è compatibile con il diritto europeo purché non renda l'esercizio del diritto al rimborso impossibile o eccessivamente difficile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.