Ordinanza n. 1421/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per la liquidazione dei compensi per patrocinio a spese dello Stato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
La controversia
Nel giudizio principale, una persona fisica, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con decreto della competente commissione, ha presentato istanza per la liquidazione dei compensi e delle spese spettanti al difensore per l'attività svolta nella fase cautelare. L'istanza non riguarda la decisione sulla legittimità di un atto amministrativo, ma esclusivamente la determinazione del compenso professionale nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato.
La decisione
Il TAR ha differito l'esame dell'istanza di liquidazione relativa alla fase cautelare fino alla definizione della controversia nel merito. Il Collegio ha ritenuto che la liquidazione complessiva debba essere effettuata al termine del giudizio, anche per poter valutare compiutamente l'assenza di profili di manifesta infondatezza della domanda, la cui eventuale sussistenza preclude la determinazione del compenso. Il provvedimento dispone inoltre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e dell'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679. Non è indicata una regolazione delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il fondamento richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, quale presupposto della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La liquidazione dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato relativi alla fase cautelare può essere differita sino alla definizione del giudizio di merito, quando il giudice ritenga necessario procedere a una valutazione complessiva dell'attività difensiva e verificare l'assenza di manifesta infondatezza della domanda.
- La manifesta infondatezza della domanda costituisce, secondo il provvedimento, un profilo preclusivo alla determinazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato.
- Quando ricorrono i presupposti posti a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, il giudice amministrativo può disporre l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente.
Come è indicizzato
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