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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13036/2026 del 06/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (gestore RSA)

La controversia

La controversia nasce dal decreto ingiuntivo ottenuto da una società che gestisce una residenza sanitaria assistenziale per il pagamento, da parte del Comune, della retta di degenza relativa a 59 ricoverati per il periodo settembre 2010-dicembre 2011. Il Comune aveva contestato il proprio obbligo, chiamando in causa la Regione per ottenere, in caso di soccombenza, la condanna di quest'ultima all'80% dell'importo eventualmente dovuto alla struttura. La Corte d'appello di Roma aveva rigettato la domanda della società verso il Comune, ritenendo che, essendovi prestazioni contestualmente sanitarie e socioassistenziali, l'onere dovesse gravare integralmente sul Servizio sanitario. La società ha proposto ricorso principale deducendo violazione della normativa statale e regionale sulle prestazioni sociosanitarie e sostenendo che la compartecipazione del Comune non è esclusa dalla presenza di prestazioni sanitarie, ma dipende dalla tipologia e dall'intensità assistenziale, nonché dalla situazione reddituale dell'assistito. Anche la Regione ha proposto ricorso incidentale, aderendo alla tesi del riparto della retta in base alla natura delle prestazioni e sostenendo che, nella specie, si trattasse di lungoassistenza, con quota socioassistenziale a carico del privato e, in caso di incapienza, del Comune. Il Comune ha a sua volta proposto ricorso incidentale condizionato, lamentando errori sul riparto dell'onere della prova quanto alla residenza degli ospiti e negando l'esistenza di un'obbligazione diretta tra RSA e Comune, che a suo dire potrebbe nascere solo tramite un appalto regolato dal TUEL.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale della società e quello incidentale della Regione Lazio, ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato del Comune, ha cassato la sentenza d'appello e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha censurato la motivazione della sentenza impugnata perché non aveva considerato che, secondo la disciplina statale e regionale applicabile, la quota socioassistenziale delle rette RSA non grava sempre e comunque sul solo servizio sanitario, ma può essere ripartita tra ASL, privato e Comune in base alla natura della prestazione, alla fase assistenziale e alle condizioni economiche dell'assistito e dei familiari tenuti agli alimenti. La decisione impugnata dovrà essere riesaminata verificando, per ciascun ospite, quali elementi facciano sorgere il diritto al pagamento della quota a carico del Comune.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    è stato invocato come norma di deduzione della violazione di legge nei ricorsi principale e incidentali.

  • art. 132, secondo comma, c.p.c.

    è stato richiamato per denunciare motivazione apparente e contrasto tra motivazione e dispositivo.

  • art. 3-septies d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502

    distingue le prestazioni sociosanitarie e prevede che le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria siano ripartite tra aziende sanitarie e comuni secondo le quote fissate dall'atto di indirizzo; per le prestazioni ad elevata integrazione sanitaria la spesa resta a carico del fondo sanitario.

  • d.P.C.m. 14 febbraio 2001

    disciplina le prestazioni sociosanitarie: le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale sono a totale carico delle aziende sanitarie; le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di competenza dei comuni con partecipazione dei cittadini; quelle ad elevata integrazione sanitaria sono a carico del fondo sanitario.

  • art. 4 d.P.C.m. 14 febbraio 2001

    rimette alle regioni la determinazione dei criteri di erogazione delle prestazioni sociosanitarie nel rispetto della tabella allegata.

  • art. 6, quarto comma, legge 8 novembre 2000 n. 328

    è richiamato come criterio per individuare il comune obbligato, secondo la residenza precedente al ricovero, nella disciplina delle prestazioni sociali.

  • art. 11 legge reg. Lazio 1° settembre 1993 n. 41

    pone a carico del fondo sanitario regionale gli oneri delle prestazioni sanitarie e a carico dell'utente quelli alberghieri e socioassistenziali, salvo la partecipazione del comune di residenza in rapporto al reddito dell'utente e dei familiari.

  • art. 25 Regolamento reg. Lazio 6 settembre 1994 n. 1

    disciplina il riparto della diaria RSA: quota sanitaria a carico dell'unità sanitaria locale; spese non sanitarie a carico dell'ospite in base al reddito; in caso di incapienza intervengono i familiari tenuti agli alimenti e, in ulteriore subordine, il comune di residenza entro i limiti del bilancio regionale.

  • art. 8 legge reg. Lazio 9 settembre 1996 n. 38

    prevede la compartecipazione degli utenti o degli obbligati al mantenimento al costo delle prestazioni socioassistenziali secondo percentuali e criteri stabiliti dagli enti locali e dal piano socioassistenziale regionale.

  • art. 51 legge reg. Lazio 10 agosto 2016 n. 11

    è richiamato solo come disciplina sopravvenuta non applicabile ratione temporis, che rimette la regolazione delle rette RSA a convenzione o accordo di programma tra ASL e Comuni.

  • art. 43 legge reg. Lazio 10 agosto 2016 n. 11

    richiamato come disposizione della disciplina sopravvenuta sulla determinazione del distretto sociosanitario.

  • art. 35, terzo comma, lettera e), legge reg. Lazio 10 agosto 2016 n. 11

    richiamato come norma della disciplina sopravvenuta sulla compartecipazione degli utenti ai costi delle prestazioni.

  • art. 2697 c.c.

    è evocato dal Comune per censurare il governo dell'onere della prova sulla residenza degli assistiti.

  • art. 115 c.p.c.

    è evocato dal Comune insieme all'art. 116 c.p.c. per contestare la valutazione delle prove documentali.

  • art. 116 c.p.c.

    è evocato dal Comune insieme all'art. 115 c.p.c. per contestare la valutazione delle prove documentali.

  • art. 1173 c.c.

    è richiamato dal Comune per negare la fonte di un'obbligazione diretta tra RSA e Comune.

  • d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

    è richiamato dal Comune per sostenere che gli obblighi dell'ente locale devono essere assunti nel rispetto delle regole contabili e contrattuali dell'ente.

  • artt. 182, 183, 184, 185, 191 e 192 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

    sono invocati dal Comune per affermare che l'obbligazione dell'ente locale potrebbe nascere solo con atti e procedure previste dal TUEL, in particolare mediante affidamento contrattuale.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502

    normativa di base del sistema sanitario e dell'integrazione sociosanitaria, richiamata nel quadro interpretativo della decisione.

  • d.l. 18 settembre 2001 n. 347

    richiamato dalla ricorrente nel quadro normativo sanitario evocato a sostegno del ricorso.

  • d.P.C.m. 29 novembre 2001

    richiamato dalla ricorrente nel quadro normativo sanitario evocato a sostegno del ricorso.

  • d.P.C.m. 28 aprile 2008

    richiamato dalla ricorrente nel quadro normativo sanitario evocato a sostegno del ricorso.

  • legge 8 novembre 2000 n. 328

    richiamata dalle parti e dalla Corte come disciplina generale del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Massime di principio

  • Nelle prestazioni sociosanitarie rese in RSA il riparto degli oneri non può essere deciso in modo unitario e indifferenziato per il solo fatto che la prestazione presenti anche una componente sanitaria: occorre distinguere la quota sanitaria da quella socioassistenziale e verificare la disciplina statale e regionale applicabile.
  • La quota sanitaria delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione resta a carico del Servizio sanitario secondo la normativa di settore; la quota socioassistenziale può gravare, a seconda dei casi, sull'utente, sui familiari obbligati agli alimenti e, in via residuale, sul Comune di residenza nei limiti e secondo i criteri fissati dalla disciplina regionale.
  • Per individuare il soggetto tenuto alla contribuzione pubblica occorre considerare la natura della patologia, la fase dell'assistenza (intensiva, estensiva, lungoassistenza) e la capacità reddituale dell'assistito, non essendo sufficiente il mero dato della compresenza di prestazioni sanitarie e sociali.
  • Il Comune che contesti la debenza della quota può far valere, sul piano probatorio, elementi relativi alla residenza precedente degli assistiti e alla individuazione dell'ente territorialmente obbligato, ma tali questioni vanno esaminate solo dopo avere accertato per ciascun ospite i presupposti sostanziali del diritto al pagamento.
  • La disciplina dell'obbligazione verso il gestore della RSA può derivare direttamente dalla legge regionale e dalla normativa sull'integrazione sociosanitaria, senza che sia necessario qualificare il rapporto come contratto di appalto o ricercare una preventiva autorizzazione negoziale dell'ente locale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileBancario e finanziarioLocazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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