Cassazione Penale, Sentenza n. 21248/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Catania del 20/12/2024 che aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio in relazione al reato di cui all'art. 371-bis cod. pen., ritenendo che l'avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis c.p.p.) fosse stato notificato quando il procedimento principale era ancora sospeso e non ancora stato archiviato. Il PM ha dedotto l'abnormità del provvedimento del Tribunale, sostenendo che la sospensione ex art. 371-bis, comma 2, non legittima una regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari quando la ragione della sospensione è venuta meno prima dell'esercizio dell'azione penale e che, nel caso concreto, l'efficacia dell'avviso di cui all'art. 415-bis era stata fissata a decorrere dalla comunicazione del decreto di archiviazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico ministero. La Corte ha ritenuto che la categoria dell'abnormità sia di natura eccezionale e limitata: l'abnormità sussiste solo in presenza di una stasi processuale che renda impossibile la prosecuzione se non attraverso il compimento da parte del pubblico ministero di un atto nullo rilevabile nel futuro procedimento. Nel caso di specie il Tribunale aveva il potere di verificare l'eventuale nullità e, se ritenuta sussistente, di disporre la regressione del procedimento; un errore di valutazione del Tribunale costituirebbe un vizio di legittimità e non un atto abnorme. Inoltre la Corte ha osservato che il Pubblico ministero non è indotto a compiere un nuovo atto nullo nell'emettere un nuovo avviso di conclusione delle indagini e decreto di citazione. Per effetto dell'art. 616 cod. proc. pen., l'esito inammissibile non ha comportato condanna alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 371-bis cod. pen.
Regola la sospensione del procedimento presupposto: la pronuncia ha posto la questione dell'effetto della sospensione sulla validità delle successive notifiche/azioni penali, ma ha ritenuto che l'eventuale verifica di nullità rientri nei poteri del giudice e non configuri di per sé abnormità.
art. 415-bis cod. proc. pen.
Disciplina l'avviso di conclusione delle indagini; nel caso concreto la Corte ha preso atto che l'efficacia temporale dell'avviso è stata fatta decorrere dalla comunicazione del decreto di archiviazione, quindi l'esercizio dell'azione penale è avvenuto dopo la disponibilità del provvedimento definitorio del procedimento presupposto.
art. 111 Cost.
Riferimento costituzionale alla possibilità di ricorso in Cassazione per atti abnormi nella giurisprudenza; usato per inquadrare storicamente la nozione di abnormità come eccezione alla disciplina ordinaria dei rimedi.
art. 568 cod. proc. pen.
Richiamato nella motivazione come limite al ricorso alla categoria dell'abnormità: l'abnormità è una deroga eccezionale al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione sancito da questa norma.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per stabilire che l'inammissibilità del ricorso non comporta condanna alle spese processuali.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (varie pronunce richiamate)
Le Sezioni Unite hanno definito e ristretto nel tempo la nozione di atto abnorme distinguendo tra abnormità strutturale e funzionale e precisando che l'abnormità funzionale sussiste solo se il provvedimento determina stasi del processo imponendo atti nulli al PM; la categoria è eccezionale e merita applicazione limitata.
Massime di principio
- La nozione di atto "abnorme" è eccezionale: va invocata solo quando il provvedimento giudiziale crea una stasi del processo tale da rendere necessaria l'adozione di un atto nullo da parte del PM per proseguire; errori di diritto o valutazioni errate del giudice non integrano abnormità ma vizio di legittimità.
- Se un avviso di conclusione delle indagini è notificato durante una sospensione ex art. 371-bis ma l'efficacia è fatta decorrere da un successivo decreto di archiviazione comunicato prima dell'esercizio dell'azione penale, l'esercizio successivo dell'azione penale difficilmente sarà considerato nullo per abnormità.
- Il giudice ha il potere di verificare la presenza di cause di nullità e, se del caso, disporre la regressione del procedimento; tale esercizio del potere può essere impugnato con i mezzi ordinari di impugnazione ma non configura automaticamente un atto abnorme.
- Il pubblico ministero dovrebbe valutare preventivamente se un provvedimento giudiziale imponga l'esecuzione di atti che saranno certamente nulli in futuro: solo in quel caso è sensato proporre ricorso per abnormità in Cassazione; altrimenti è preferibile utilizzare i rimedi di legittimità o impugnazione previsti dal sistema.
- In situazioni analoghe è utile documentare la conoscenza effettiva degli indagati degli atti (es. comunicazione del decreto di archiviazione) per dimostrare l'assenza di pregiudizio sostanziale e ridurre il rischio di dichiarazioni di nullità o contestazioni procedurali.
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