Cassazione Civile, Ordinanza n. 06207/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
La controversia trae origine da un giudizio promosso da un avvocato contro due colleghi per ottenere il risarcimento dei danni derivati dall'uso, in un atto di reclamo relativo a un procedimento cautelare ante causam, di espressioni ritenute sconvenienti e offensive. Il tribunale aveva accolto la domanda, ordinando anche la cancellazione delle frasi ai sensi dell'art. 89 c.p.c. e liquidando euro 20.000. In appello, la responsabilità era stata confermata, ma il risarcimento era stato ridotto a euro 5.000 perché le espressioni erano contenute in scritti difensivi e non avevano avuto diffusione pubblica. Successivamente, l'attore aveva chiesto la revocazione della sentenza d'appello ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente percepito i fatti: in particolare, avrebbe affermato falsamente che le espressioni non erano state pronunciate in udienza o in pubblico contesto e avrebbe anche riportato in modo inesatto il contenuto della vicenda processuale e un precedente giurisprudenziale. La corte d'appello ha rigettato la revocazione ritenendo insussistente un errore revocatorio. Il ricorrente per cassazione ha dedotto, con due motivi, violazione degli artt. 111 Cost., 132, 158, 276 c.p.c. e 118-119 disp. att. c.p.c., lamentando una motivazione apparente o "di fantasia" e l'erroneo richiamo di fatti e precedenti; con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 111 Cost., 132 e 395 n. 4 c.p.c., insistendo che la sentenza revocanda avesse erroneamente escluso la diffusione pubblica delle frasi, mentre esse sarebbero circolate in udienze pubbliche dei giudizi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza impugnata, pur sintetica, esponeva sufficientemente le ragioni del rigetto della revocazione e non presentava una nullità per motivazione apparente; ha inoltre dichiarato inammissibili le doglianze per difetto di specificità quanto alla dedotta violazione degli artt. 158 e 276 c.p.c. e dell'art. 119 disp. att. c.p.c., mentre i riferimenti errati a un diverso numero di sentenza e a una massima non pertinente sono stati qualificati come meri refusi inidonei a incidere sul decisum. Ha poi dichiarato privo di consistenza il secondo motivo, affermando che il preteso errore della sentenza revocanda non era un errore di fatto revocatorio, bensì un apprezzamento valutativo delle risultanze processuali, insuscettibile di revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. La Corte ha anche rigettato l'istanza di cancellazione di espressioni contenute nel ricorso, ritenendole vivaci ma non sconvenienti o offensive. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
consente alla parte di difendersi personalmente, richiamato solo per descrivere la qualità processuale del ricorrente e di uno dei resistenti.
art. 89 c.p.c.
prevede la cancellazione delle espressioni sconvenienti o offensive dagli scritti difensivi; nel caso era stata disposta nel giudizio di primo grado, ma in cassazione è stata negata la cancellazione di alcune espressioni del ricorso perché non ritenute offensive.
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
l'errore revocatorio è configurabile solo in caso di errore di fatto percettivo, decisivo, evidente e non frutto di valutazione o interpretazione delle risultanze processuali.
art. 111 Cost.
invocato per censurare motivazione e imparzialità del giudice; la Corte ribadisce che la motivazione è nulla solo se mancante o meramente apparente.
art. 132 c.p.c.
richiamato in relazione al requisito della motivazione della sentenza, ma la Corte esclude la nullità perché la decisione conteneva una motivazione comprensibile.
art. 158 c.p.c.
la dedotta violazione è stata dichiarata inammissibile per carenza di specificità, senza individuare il concreto contrasto con la norma.
art. 276 c.p.c.
la censura è stata dichiarata inammissibile per mancata specificazione del vizio rispetto alla disciplina della deliberazione della sentenza.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato tra le norme sulla motivazione della sentenza; la Corte non ravvisa una violazione decisiva.
art. 119 disp. att. c.p.c.
la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché il ricorrente non ha spiegato quale adempimento redazionale sarebbe stato violato.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la proposta di definizione accelerata, non accolta dalla parte ricorrente; ciò non ha comportato la definizione del giudizio in conformità alla proposta.
art. 96 c.p.c.
la Corte esclude l'applicazione della condanna aggravata perché il giudizio non è stato definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
viene dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone una svista percettiva o un errore di fatto oggettivamente e immediatamente rilevabile dal confronto tra sentenza e atti, non una critica alla valutazione delle prove o all'interpretazione degli elementi processuali.
- Non integra nullità della sentenza una motivazione sintetica ma intellegibile, purché renda percepibile il percorso logico seguito dal giudice e consenta il controllo sul ragionamento decisorio; il vizio di motivazione apparente ricorre solo in presenza di argomentazioni obiettivamente inidonee a sorreggere la decisione.
- Le doglianze di violazione di norme processuali devono essere specifiche: non è sufficiente il mero richiamo della disposizione, occorrendo indicare in che modo concreto la decisione impugnata se ne sia discostata.
- Errori materiali o refusi che non incidano sul contenuto decisorio e sul risultato finale della sentenza non determinano invalidità della pronuncia.
- L'uso di espressioni vivaci negli scritti difensivi non giustifica la cancellazione ex art. 89 c.p.c. se non superano la soglia di sconvenienza o offensività richiesta dalla norma.
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